TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-03-26, n. 201202800

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-03-26, n. 201202800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202800
Data del deposito : 26 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 15216/1997 REG.RIC.

N. 02800/2012 REG.PROV.COLL.

N. 15216/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15216 del 1997, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso, da ultimo, dagli avv.ti G C e G C, e con domicilio eletto presso lo Studio legale Carta in Roma, viale Bruno Buozzi 87;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero della Difesa con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente di essere inquadrato nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, comunicato allo stesso ricorrente in data 17.9.1997 con nota prot. n. 30026/SAS/3034;

- del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 sul personale dell'Arma dei carabinieri.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il cons. Giancarlo Luttazi;

Difese come specificato in verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1 - Il ricorrente, alla data del ricorso maresciallo capo dell'Arma dei carabinieri, contesta il provvedimento, specificato in epigrafe, con il quale è stata rigettata la sua istanza di essere inquadrato nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Nell’atto si legge: " si prega comunicare all’interessato che l'inquadramento nel ruolo degli ispettori è stato legittimamente effettuato in base al disposto dell'articolo 46, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e l'anzianità attribuita con decreto ministeriale 1° settembre 1995 è stata rideterminata tenuto conto di quella maturata nel grado di provenienza aumentata di 1/5 dei tempi residui di permanenza minima nel nuovo grado per conseguire il diritto alla successiva valutazione in base al citato decreto legislativo “.

Il ricorrente:

- solleva questione di costituzionalità del citato decreto legislativo n. 198/1995 (recante “ Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri ”) facendo integralmente proprie le motivazioni di cui alla ordinanza di questo T.a.r. n. 1577 del 23 settembre 1996, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197 (recante “ Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato “), per contrasto con gli artt. 97 e 76 della Costituzione;

- solleva questione di costituzionalità dei citati decreti legislativi n. 197/1995 e n. 198/1995 perché avrebbero violato i principi espressi nella nota sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1991, n. 277, richiamati dalla sentenza di questo T.a.r. n. 1219 del 9 luglio 1991, confermata dal Consiglio di Stato.

1.2 – Con il ricorso sono stati depositati documenti.

L’Amministrazione si è costituita e in data 07/12/11 ha depositato una memoria.

La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 10 gennaio 2012.

2.0 – Il ricorso va respinto.

2.1 – Relativamente all’integrale rinvio, fatto nel ricorso, alle motivazioni di cui alla ordinanza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 1577 del 23 settembre 1996, di rimessione alla Corte costituzionale, si osserva che il rinvio non è conferente, perché quella ordinanza riguardava specificamente gli ispettori della Polizia di Stato (di cui ravvisava il depauperamento della funzione) e non i marescialli dei Carabinieri.

2.2 - Relativamente alla ulteriore questione di costituzionalità essa appare priva del necessario requisito della non manifesta infondatezza.

Afferma il ricorrente che il decreto legislativo n. 197/1995 e il decreto legislativo 198/95 avrebbero violato i principi espressi nella nota sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1991, n. 277, richiamati dalla sentenza di questo T.a.r. n. 1219 del 9 luglio 1991, confermata dal Consiglio di Stato.

In particolare, rileva il ricorrente che in base alla contestata normativa:

1) mentre gli ispettori principali della Polizia di Stato vengono automaticamente inquadrati senza valutazione e senza superamento di un concorso nella qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (livello settimo bis) i marescialli dei carabinieri devono invece previamente conseguire valutazione qualificatoria non inferiore a "nella media";

2) mentre gli ispettori principali della Polizia di Stato conseguono il suddetto inquadramento a ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza senza concorso gli odierni istanti, maresciallo capo, devono invece affrontare un concorso, dopo aver conseguito la predetta valutazione non inferiore a "nella media";

3) gli ispettori principali della Polizia di Stato conseguono il suddetto inquadramento con minore anzianità di servizio, perché svolsero i corsi annuali negli anni 1983 – 1984, e ciò a differenza del maresciallo capo ricorrente, il quale iniziò il corso biennale nell’anno 1980.

I rilievi sono da rigettare.

Deve ritenersi (il ricorso non indica le specifiche disposizioni dei decreti legislativi n. 197/1995 e n. 198/1995 che sostiene essere viziate) che le doglianze di incostituzionalità si riferiscano:

- quanto all'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di P.S., agli articoli 13, comma 1, lettera a) [“ Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento: a) nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, gli ispettori capo e gli appartenenti al ruolo degli ispettori provenienti dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso di un'anzianità di servizio nel predetto ruolo dei sottufficiali non inferiore a cinque anni e 14 del decreto legislativo n. 197/1995 ”], e 14 [“ 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, anche in soprannumero: a) secondo le modalità previste dall'art. 31-bis, lettera a);
b) per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.

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