TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-01-30, n. 202000123

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-01-30, n. 202000123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000123
Data del deposito : 30 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2020

N. 00123/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01076/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2019, proposto da
A D, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S B in Firenze, viale Redi 25;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

1) del verbale n. 9 del concorso docenti per titoli ed esami, relativo all'insegnamento nell'ambito disciplinare ad6, avente ad oggetto la prova orale di filosofia e storia del 26/06/2019 della classe di concorso a19, nelle parti in cui è stato, erroneamente, attribuito al ricorrente il punteggio di 24, anziché quello corretto di 28 e, nella sola griglia di valutazione, i punteggi parziali di 6 e 3, invece di quelli corretti di 7 e 3,5;

2) della tabella avente ad oggetto l'esito finale del concorso per titoli ed esami relativo all'insegnamento nell'ambito disciplinare ad6, classe di concorso a19, filosofia e storia, nella parte in cui, erroneamente, compare, alla voce “esito prova orale”, il punteggio di 24 anziché quello corretto di 28, e nella parte in cui, erroneamente, alla voce “punteggio totale”, compare il punteggio di 58 anziché quello corretto di 62;

3) del verbale n.1 del concorso per titoli ed esami relativo all'insegnamento nell'ambito disciplinare ad6, classi di concorso a18 – a19, avente ad oggetto l'insediamento della commissione esaminatrice per la sessione suppletiva, nella parte in cui e' stata approvata una griglia di valutazione della prova orale in cui compare, in corrispondenza del giudizio di “sufficiente”, il punteggio di 6, nel secondo e terzo indicatore, e di 3, negli altri indicatori che pesano la metà, anziché quelli corretti corrispondenti, come minimo, a 7 e 3,5 o, in subordine, nella parte in cui manca una voce di giudizio corrispondente al concetto di “adeguatezza” della preparazione a cui corrisponda il punteggio di 7, nel secondo e terzo “indicatore”, ed il punteggio di 3,5 negli altri indicatori;

4) della graduatoria di merito 2016, classe di concorso a19, relativa al concorso docenti, ddg 106/2016, nella parte in cui, all'ultimo posto, non è stato inserito, all'esito della sessione suppletiva conclusasi con la prova orale del 26/06/2019, il ricorrente;

5) in subordine del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n.95 del 23/02/2016, secondo periodo del punto 5 dell'art. 8, nella parte in cui prevede che il superamento della prova orale avvenga ove i candidati conseguano un punteggio non inferiore a 28;

e per accertare e dichiarare

che il ricorrente ha, in realtà, superato le prove di esame della sessione suppletiva del concorso per titoli ed esami relativo all'insegnamento nell'Ambito Disciplinare AD6, Filosofia e Storia, classe di concorso A19;

che il ricorrente deve essere inserito all'ultimo posto della graduatoria di merito 2016, classe di concorso A19, relativa al concorso docenti D.D.G 106 del 23/02/2016;

in subordine, che la prova orale del ricorrente deve essere rivalutata, sulla base di una nuova griglia di valutazione ove sia inserito, per ogni indicatore, nella colonna livello, un giudizio di “adeguatezza” e un punteggio corrispondente di 7 per il secondo ed il terzo indicatore e di 3,5 per gli altri.

e per condannare

Il Ministero dell'Istruzione, dell’università e della Ricerca, attraverso l'ufficio od organo preposto, ad inserire il ricorrente all'ultimo posto della graduatoria di merito 2016, classe di concorso A19, relativa al concorso docenti D.D.G. 106 del 23/02/2016 e a risarcirgli gli eventuali danni eventualmente subiti per effetto del ritardato inserimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il Consigliere G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso il Sig. A D ha impugnato il verbale n. 9 del concorso docenti per titoli ed esami, relativo all'insegnamento nell'Ambito Disciplinare AD6, avente ad oggetto la prova orale di filosofia e storia del 26/06/2019 della classe di concorso A19, unitamente al verbale n.1 avente ad oggetto l'insediamento della commissione esaminatrice per la sessione suppletiva.

Si è impugnata, altresì, la graduatoria di merito 2016 nella parte in cui, all'ultimo posto, non è stato inserito il ricorrente e, in subordine, il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n.95 del 23/02/2016.

Nel ricorso si è evidenziato che il Sig. A D, in forza di un provvedimento cautelare, ha sostenuto, nell'ambito di una sessione suppletiva, le prove del concorso, bandito nel 2016, per titoli ed esami relativo all'insegnamento nell'Ambito Disciplinare AD6, classe di concorso A19, filosofia e storia.

L’attribuzione del punteggio di 24/30 (non sufficiente al superamento della prova orale considerando che il decreto ministeriale n. 95 del 23/02/2016 prevede, all'art. 8, punto 5, il punteggio minimo di 28/40), sarebbe il frutto di un errore della Commissione giudicatrice che, pur avendo ritenuto la preparazione del candidato adeguata allo svolgimento del ruolo di docente, si sarebbe sbagliata nell'attribuzione del punteggio, nell'erronea convinzione che il punteggio minimo espressione del detto giudizio di adeguatezza fosse 24/30.

In particolare nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell'art. 400, punto 10, del D.lgs. n. 297/1994, dell’art. 7, con particolare riferimento ai punti 2 e 4, 5 e 8, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n.95 del 23/02/2016, in relazione al punteggio attribuito in sede di prova orale;
il punteggio di 24 sarebbe stato attribuito nella convinzione, errata, che quest’ultimo fosse il numero che esprimeva il voto minimo per superare la prova;

2. la violazione dell'art. 400, punto 10, del decreto legislativo n. 297/1994, degli articoli 7, con particolare riferimento ai punti 2 e 4, 5 e 8, dell'Università e della Ricerca, n. 95 del 23/02/2016, in relazione alla approvazione, di cui al verbale n.1, della griglia di valutazione della prova orale;
la griglia predisposta dalla Commissione sarebbe illegittima in quanto nessun giudizio corrisponde al punteggio di 7/10;

3. In subordine si sostiene la violazione dell'art. 400, punti 8 e 10, del D.lgs. 297/1994, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8, punto 5, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 95 del 23/02/2016;
a parere del ricorrente il sopracitato decreto dovrebbe essere annullato nella parte in cui (in questo senso è l'art. 8 punto 5), si prevede che il punteggio minimo da conseguire in sede di prova orale debba essere pari a 28/40.

Si è costituito il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato ad impugnare il decreto n. 620 del 14 ottobre 2016 che, in realtà, sarebbe stato sostituito da un successivo provvedimento amministrativo;
il ricorso sarebbe comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non sarebbe stato notificato a nessun controinteressato, comunque inserito nella graduatoria ora impugnata.

Con decreto monocratico n. 493/2019 del 28 agosto 2019 questo Tribunale, nel respingere l’istanza di misure cautelari, evidenziava la necessità di affrontare in sede Collegiale la questione relative alla competenza per territorio di questo Tribunale, stante l’avvenuta impugnazione del DM n. 95 del 23/02/2016, provvedimento quest’ultimo a valenza generale.

Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019, e con l’ordinanza n. 556/2019, veniva respinta l’istanza cautelare.

All’udienza del 15 gennaio 2020, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va chiarito come sussista la competenza territoriale di questo Tribunale.

1.1 E’ dirimente constatare che il ricorrente ha avanzato cinque domande di annullamento e tre motivi di ricorso.

1.2 Tutte le prime quattro domande, unitamente ai primi due motivi, vertono su atti ad efficacia limitata al territorio della Regione Toscana, in quanto si riferiscono agli atti della prova d'esame del ricorrente, contestando la valutazione e gli errori in cui sarebbe incorsa la Commissione, argomentazioni che costituiscono l’oggetto principale del ricorso.

1.3 Solo l'ultima domanda (peraltro avanzata in subordine alle prime quattro), e il terzo motivo del ricorso, riguardano un atto ad efficacia ultraregionale e, precisamente, il D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016.

1.4 Ne consegue come il ricorso abbia ad oggetto, pressoché esclusivamente, atti che sono suscettibili di esplicare i propri effetti nella Regione Toscana, circostanza quest’ultima che consente di applicare l’art.13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., laddove prevede che “ Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”.

1.5 Si consideri, peraltro, che con il terzo motivo il ricorrente si limitata a contestare (con argomentazioni che come vedremo manifestamente infondate) il fatto che il decreto ministeriale preveda come minimo per il superamento dell'orale il punteggio di 28/40 (e non di 24/40).

1.6 La circostanza che la domanda di annullamento del decreto ministeriale è stata proposta solo in subordine, unitamente al fatto che l’oggetto del ricorso abbia a riferimento pressoché esclusivamente provvedimenti ad efficacia regionale – e ancor di più ragioni di economia processuale -, consentono di ritenere competente questo Tribunale.

1.7 E’ allora possibile esaminare il merito, anticipando sin d’ora come sia possibile prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

1.8 Sono infondati, in particolare, il primo e il secondo motivo, in quanto non risulta dimostrato l’assunto in base al quale la Commissione avrebbe erroneamente attribuito il punteggio di 24/40 (insufficiente al superamento della prova orale), nella convinzione errata che 24 fosse il numero che esprimeva il voto minimo per superare la prova.

1.9 Detta argomentazione è smentita dalla relazione dell’Amministrazione che ha evidenziato come la Commissione avesse valutato “non adeguata” la prova orale del ricorrente, circostanza quest’ultima confermata dalla griglia di valutazione.

Dalla stessa relazione è possibile evincere che la commissione fosse pienamente consapevole che il voto di 24/40 corrispondeva alla sufficienza, ma che quest’ultimo non consentiva comunque il superamento della prova orale, stante il limite minimo di 28/40.

Così come l’Amministrazione ha affermato di non aver mai espresso comunicazioni rispetto all’esito delle valutazioni, se non mediante l’affissione del quadro delle valutazioni all’esterno dall’aula.

2. Altrettanto smentita è la circostanza che la Commissione abbia compilato la tabella riepilogativa delle prove di esame e dei titoli, inserendo il nominativo del ricorrente, nella convinzione che detta tabella fosse da compilare inserendo i soli soggetti vincitori.

2.1 Non solo non è stata provata l’esistenza di detto intento, ma è dirimente constatare come detta tabella, in quanto riepilogativa dei punteggi e dei titoli, costituisca un atto meramente interno, di lavoro e di ausilio per la Commissione, esclusivamente riepilogativo dei candidati e degli esiti delle prove scritte e orali.

2.2 Nemmeno è condivisibile l’argomentazione in base alla quale si sostiene l’illegittimità della griglia di valutazione in quanto da quest’ultima, a fronte di un punteggio minimo di idoneità individuato in 28/40, non si evincerebbe l’esistenza di nessun giudizio al quale corrisponde il punteggio di 7/10.

In realtà dai singoli voti presenti nella griglia è comunque possibile raggiungere il punteggio minimo di idoneità 28/40, mediante la somma dei subpunteggi corrispondenti ai livelli di giudizio attribuiti dalla commissione.

2.3 E’ comunque dirimente constatare che il giudizio di non ammissione, non solo ha trovato conferma da parte dell’Amministrazione, ma sia desumibile anche dai singoli punteggi attribuiti al ricorrente, circostanza che consente di ricostruire l’iter logico del giudizio di “non adeguatezza”.

Rientra comunque nella piena discrezionalità dell’amministrazione, peraltro non sindacabile in sede giudiziale salvo i casi di manifesta irrazionalità o illogicità, stabilire i punteggi assegnabili ai diversi giudizi.

Le censure sopra citate sono, pertanto, infondate.

2.4 Altrettanto da respingere è il terzo motivo con il quale si sostiene l’illegittimità del decreto n.95/2016, ed in particolare l'art. 8 punto 5, nella parte in cui prevede che il punteggio minimo da conseguire in sede di prova orale debba essere 28/40, in quanto asseritamente contrastante con l’art. 400, punto 8, del D. Lgs. n. 297/1994.

2.5 Sempre a parere del ricorrente, sulla base di detta disposizione, l’Amministrazione non avrebbe potuto prevedere un punteggio minimo per superare la prova orale, ma avrebbe dovuto semmai prevedere il punteggio minimo di 28/40 come risultato della media aritmetica fra le varie prove e non come punteggio minimo di ciascuna prova.

2.6 In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il D.M. 95/16 rispetta pienamente le disposizioni della normativa primaria, in quanto l’art. 400 del D.lgs. 297/1994 citato dispone in modo chiaro che superano le singole prove previste dal bando per le specifiche classi di concorso i candidati che riportano una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

2.7 In questo senso è il comma 10 dell’art.400 laddove espressamente prevede che “superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi”.

2.8 In questo senso sono anche alcune pronunce di merito che hanno affermato come “ la procedura concorsuale prevista dalla legge per l'accesso all'insegnamento nelle scuole d'ogni ordine e grado evidenzia l'unitarietà di prove scritte, grafiche o pratiche e la conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto per ciascuna voce (art. 400, comma 9, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297). Tale regola trova ulteriore conferma nella previsione di cui al successivo comma 10, in base al quale i candidati superano la prova scritta, grafica o pratica qualora la commissione giudicatrice attribuisca loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e, allo stesso modo, è previsto per la prova orale (Cons. Stato Sez. VI Sent., 11/12/2017, n. 5804)”.

2.9 L’Amministrazione non avrebbe potuto procedere in modo diverso, considerando anche come ulteriori pronunce hanno sancito che “ il frazionamento delle prove medesime e del relativo punteggio si traduce in una modifica arbitraria del criterio legale, idonea a creare di fatto un momento di selezione ulteriore non previsto dalla normativa vigente (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 08/08/2018, n. 8920)”.

3. Ciò premesso è confermato che, nel caso di specie della classe di concorso A019, il candidato doveva conseguire un punteggio di 28/40 sia alle prove scritte sia alla prova orale.

3.1 L’infondatezza di tutte le censure proposte consente, pertanto, di respingere il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi