TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-07-28, n. 201600903
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2016
N. 00903/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2013, proposto da:
F P, rappresentato e difeso dagli avvocati R C C.F. CNVRRT68M17L781L, G G C.F. GCNGPP73L12E512K, E G C.F. GHTMNL72A28H783D, N M C.F. MRGNCL73M06H783P, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Zevio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M B C.F. BRLMRA76S09C890Y, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;
nei confronti di
Assicuratori dei Lloyd'S - Rappresentanza Generale Per L'Italia, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Locatelli C.F. LCTLNZ61M24F205O, con domicilio eletto presso Marianna De Giudici in Venezia, Santa Croce, 468/B;
la condanna del Comune di Zevio al risarcimento del danno previa declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 17, Prot. 10/10455 del 22/04/2010 e nota 02/07/2010 Prot. n. 10/15933 del Comune di Zevio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Zevio e di Assicuratori dei Lloyd'S - Rappresentanza Generale Per L'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente era all’epoca odontoiatra e aveva richiesto l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria in data 13 gennaio 2010, allegando alla domanda elaborato grafico in cui specificava gli spazi e servizi comuni da condividere con il Dott. Pistoia.
Con nota 22 aprile 2010 il comune ordinava la cessazione dell’attività autonoma di studio dentistico nei locali ove precedentemente veniva esercitata in quanto in difetto di autorizzazione di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, numero 22, la quale disciplina i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria.
Avverso il provvedimento veniva presentata istanza di riesame in autotutela, cui il comune rispondeva confermando in data 2 luglio 2010 la piena legittimità del provvedimento adottato, precisandone la permanenza “fintanto che i presupposti che hanno portato all’emissione della stessa non mutino,