TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-06-08, n. 201600969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-06-08, n. 201600969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600969
Data del deposito : 8 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01659/2011 REG.RIC.

N. 00969/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01659/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, n.q. di esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona del dirigente p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso cui domicilia, in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del verbale dello scrutinio finale della classe 2^F, emesso dal Consiglio di Classe del Liceo Scientifico, in data 15.06.2011, successivamente pubblicato, nonché' del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell’allievo figlio dei ricorrenti e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I sig.ri -OMISSIS-in veste di esercenti la patria potestà sul figlio minore -OMISSIS- impugnavano il verbale dello scrutinio finale della classe 2^F, recante il giudizio di non ammissione del medesimo alla classe successiva, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:

1. Violazione dell’art. 79 del r.d. n. 653/1925.

2. Violazione dell’art. 1, d.lgs. n. 226/2005, dell’art. 2 del DPR n. 249/1998, degli artt. 2, 3 e 4, co. 2, dell’O.M. n. 92 del 2007 e degli artt. 13 e 14 dell’O.M. n. 90 del 2001. Violazione dei principi generali in materia di diritto allo studio, interventi a sostegno dello studente, disparità di trattamento. Eccesso di potere e violazione di legge in materia di “congruo numero di prove”.

3. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione.

4. Eccesso di potere per sviamento e/o per manifesta ingiustizia, per mancanza e contraddittorietà della motivazione, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti. Violazione del D.P.R. n. 122/2009.

Si costituiva in resistenza il Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 988 del 29 settembre 2011 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Parte ricorrente lamenta, in sintesi, che il giudizio non sia adeguatamente motivato e sia stato desunto da un numero insufficiente di interrogazioni e di esercizi o prove scritte;
non sarebbero stati assunti dalla scuola i necessari interventi di sostegno volti a prevenire l’insuccesso scolastico;
mancherebbe la proposta motivata di voto del singolo docente;
sarebbe stata omessa un’adeguata informazione alla famiglia del non proficuo andamento scolastico dell’alunno.

Le censure sono prive di pregio.

Giova in primo luogo riportare uno stralcio del verbale impugnato.

" Dalle risultanze dello scrutinio emergono lacune gravi e in alcuni casi gravissime lungo tutto l'arco delle discipline. Dall'esame di tutti gli aspetti della personalità dell'alunno, nonché dall’analisi del suo curriculum scolastico, il Consiglio di classe rileva una partecipazione molto modesta e decisamente inefficace allo svolgimento delle lezioni e al contesto socio-educativo della classe, non corroborata da un'adeguata applicazione nell'organizzazione dello studio a casa. Tali elementi sono peraltro fatti oggetto delle comunicazioni scuola-famiglia nelle forme e nei mezzi previsti dal calendario ufficiale… ”.

Viene, altresì, evidenziato che le lacune “ già accertate nel primo quadrimestre in Italiano, Latino, Inglese, Storia, Matematica non hanno fatto registrare alcun miglioramento, anzi in taluni casi (matematica) si sono venute aggravando ”.

In ordine al numero di verifiche effettuate è la stessa parte ricorrente ad ammettere che non vi è un numero minimo di verifiche, determinato dalla legge o da fonti regolamentari, essendo sufficiente che si tratti di un "congruo numero", avuto riguardo alla diversità delle discipline e delle situazioni specifiche. In ogni caso non si vede quale interesse avrebbe avuto l’alunno a sottoporsi ad un numero maggiore di verifiche tenuto conto della gravità delle insufficienze riportate non potendosi dimostrare che ulteriori prove avrebbero condotto ad un diverso esito.

Risulta, inoltre, che la famiglia sia stata informata dello scarso profitto riportato dal discente e siano stati posti in essere, a partire dal 14 febbraio 2011, interventi di recupero portati a conoscenza della famiglia cui è stato precisato che la frequenza di tali corsi era obbligatoria. Nondimeno, dai registri scolastici predisposti per l’occasione emerge che l’alunno è stato sempre assente nei corsi di Matematica e Inglese, mentre per il Latino risultano annotate solo due presenze.

In ordine alla motivazione del giudizio motivato, controparte nella sua relazione fa presente che all’inizio dell’anno viene predisposto un Piano di offerta formativa con il quale sono adottati i "criteri di valutazione” ai quali i singoli docenti si attengono con valutazioni in relazione alle “ conoscenze, competenze, capacita di operare collegamenti, applicazione, autonomia ” ecc.. Sulla scorta di tale griglia i docenti predispongono un " giudizio brevemente motivato " che viene presentato poi in sede di scrutinio finale.

Non pare che tale modalità operativa incorra nei vizi prospettati dai ricorrenti, emergendo dal verbale dello scrutinio un adeguato e analitico giudizio di non idoneità alla promozione che va pertanto ritenuto immune dalle censure proposte.

Ne discende, per le ragioni esposte, che il ricorso va rigettato, seguendo le spese di giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

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