TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2013-10-03, n. 201301351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2013-10-03, n. 201301351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301351
Data del deposito : 3 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00903/2013 REG.RIC.

N. 01351/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

()

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2013, proposto da:
J M, rappresentata e difesa dall'avv. U G, con domicilio eletto in Bari, via Calefati n. 269;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari, Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo n. 97;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Bari - UTG - Sportello Unico per l'Immigrazione, prot. n. P - BA/L/N/2009/105103 emesso in data 29.5.2013, con cui è stata rigettata nuovamente la domanda di emersione dal lavoro irregolare della ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto, comunque connesso e/o collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I. e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti U G e Grazia Matteo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso la Sig.ra Muka Juliana impugna il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla Sig.ra Linda Valente nella qualità di datore di lavoro della ricorrente.

Con due motivi di ricorso l’interessata deduce l’illegittimità dell’atto gravato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Bari e lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.

L’art. 1- ter , comma 1, L. n. 102/2009 stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari […] che alla data del 30.6.2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale e continuano ad occuparli alla data di presentazione dell’istanza di emersione”.

Costituisce un fatto incontestato la circostanza che la ricorrente è stata trattenuta, a seguito di decreto di espulsione, presso il CIE di Ponte Galera (Roma) dal 14 al 22 maggio 2009, per poi essere rimpatriata coattivamente in Albania.

È quindi parimenti acclarato che la ricorrente, nei tre mesi antecedenti il 30.06.2009, non ha potuto esercitare continuativamente la dichiarata attività di badante in Italia.

In difetto del requisito richiesto dall’art. 1- ter L. 102/2009, pertanto, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, correttamente operando, non poteva che rigettare la richiesta di emersione di cui si tratta.

In ragione delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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