TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-10-07, n. 201308671

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-10-07, n. 201308671
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201308671
Data del deposito : 7 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10613/2012 REG.RIC.

N. 08671/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10613/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso 10613/12, proposto da Marcecaglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , assistita e difesa dagli avv. ti Z e P, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti,10;



contro

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;



nei confronti di

Tubosider S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della deliberazione 11 ottobre 2012, n. 239321, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust, comprensivo delle appendici A, B, e C, costituenti parte integranti di esso, comunicato alla ricorrente il giorno 11 ottobre 2012, ed emesso a conclusione del procedimento n. I/723, con cui è stato deliberato che le imprese M S.p.A., Car segnaletica stradale S.r.l., Ilva Pali Dalmine S.p.A., Ilva Pali Dalmine Industries S.p.A., Industria meccanica Varicchio – I.Me.Va. S.p.A., Metalmeccanica Fracasso S.p.A., San Marco S.p.A. – Industria costruzioni meccaniche in liquidazione e Turbosider S.p.A., hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria all'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, consistente in un'unica e complessa pratica concordata continuata nel tempo, volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale dei dispositivi metallici di sicurvia nel mercato nazionale, irrogando le conseguenti sanzioni pecuniarie;

- della comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 20 aprile 2012, nella parte riguardante la ricorrente;

- dei provvedimenti di proroga del termine del procedimento nn. 21864 del 1 dicembre 2010; 22481 del 1 giugno 2011; 23115 del 14 dicembre 2011; 23555 del 9 maggio 2012; 23731 del 11 luglio 2012;

- del provvedimento di avvio istruttoria n. 20665 del 13 ottobre 2010;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

A. Le barriere stradali di sicurezza sono dispositivi di protezione stradale per i veicoli, collocati su strade e autostrade, realizzati in svariati materiali, quali il legno, la plastica, il calcestruzzo, ma soprattutto il metallo.

B. Il Consorzio Manufatti Stradali Metallici – Comast, fu costituito, ai sensi degli artt. 2612 segg. c.c., il 30 settembre 1994, con il dichiarato obiettivo di istituire e realizzare "una comune organizzazione volta a garantite la ricerca ed il mantenimento di standard qualitativi e produttivi", appunto delle barriere stradali metalliche; di fatto, si affiancò alla preesistente Associazione fra i costruttori in acciaio italiani - l’A.C.A.I., la quale ancor oggi rappresenta le imprese pubbliche e private di settore e ne favorisce la collaborazione, ed è articolata in sezioni merceologiche, tra cui una relativa appunto alle barriere di sicurezza stradale.

Del Comast fecero parte Metalmeccanica Fracasso S.p.A., Industria Meccanica Varricchio – I.Me.Va. S.p.A., Tubosider S.p.A., Car Segnaletica Stradale S.r.l., San Marco S.p.A. – Industria Costruzioni Meccaniche, Ilva Pali Dalmine Industries S.r.l. (già S.p.A.) e Steam Generators S.r.l. (già Edilacciai S.r.l., già M Building S.p.A.) dal gennaio 2003 fino al maggio 2007, sebbene non tutte in continuità; dopo, il Consorzio fu posto in liquidazione, a seguito di un’indagine giudiziaria, avviata perché si dubitava che lo stesso fosse utilizzato dai suoi aderenti per svolgere attività anticoncorrenziale.

C. Nell’ambito di tale indagine, promossa dalla procura della Repubblica di Trento, fu acquisita dal locale nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza una cospicua massa di documenti (verbali, documenti anche elettronici acquisiti presso il consorzio, presso i produttori e presso imprese acquirenti), che furono in seguito trasmessi al nucleo speciale tutela mercati - gruppo antitrust della stessa Guardia di finanza.

D. Quest’ultimo, a sua volta, completate le opportune verifiche, il 19 ottobre 2009 fece pervenire un’articolata segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato; e questa, il seguente 13 gennaio 2010, deliberò di avviare un’istruttoria, ex art. 14 l. 287/90, nei confronti di Fracasso S.p.A., Varricchio – I.Me.Va. S.p.A., Tubosider S.p.A., Car S.r.l., San Marco S.p.A., Ilva Pali S.r.l. e Steam S.r.l., nonché dello stesso Comast, per accertare eventuali violazioni dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: si sarebbe trattato di un’intesa, sotto forma di accordo o pratica concordata, tra i principali produttori di barriere stradali finalizzata ad evitare un corretto confronto concorrenziale tra operatori e a condizionare, anche in maniera significativa, le dinamiche concorrenziali presenti non solo nel mercato dei prodottio in questione, ma anche a valle nei mercatio della posa in opera delle barriere di sicurezza.

E. Il termine per la chiusura del procedimento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2010, fu successivamente prorogato al 30 giugno 2011 e poi ancora al 31 dicembre dello stesso anno; peraltro, il 14 dicembre fu disposta un’ulteriore proroga al 2 luglio 2012 e, con lo stesso provvedimento, il procedimento venne esteso a Ilva Pali Dalmine S.p.A. e M S.p.A., odierna ricorrente, cui la determinazione venne notificata il 23 febbraio 2012.

Il 20 aprile 2012 furono comunicate alle parti le risultanze istruttorie, ed il 9 maggio 2012 il termine di chiusura fu ulteriormente prorogato al 20 luglio 2012; dopo gli ultimi adempimenti,il provvedimento conclusivo fu adottato nella seduta del 28 settembre 2012, con il n. 23931, e notificato il successivo 11 ottobre 2011.

F. Il provvedimento 23931/12 ha concluso che le imprese, evocate nel procedimento, avevano effettivamente attuato, nel periodo di riferimento, un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 T.F.U.E., “consistente in un’unica e complessa pratica concordata continuata nel tempo, volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale dei dispositivi metallici di sicurvia”.

Le riunioni del Comast sarebbero dunque servite a ripartire le vendite tra gli associati, con la suddivisione e l’indicazione delle commesse spettanti a ciascuno dei partecipanti, e a definire e aggiornare periodicamente un listino prezzi di riferimento.

Le partecipanti avrebbero comunicato le proposte, pervenute a ognuna di esse, ripartendo poi le commesse, in base alla quota di spettanza per ciascuna impresa, predeterminata e variabile nel tempo, con le relative tolleranze, in termini di scostamento tra i valori teorici attribuiti a ciascun membro e i valori effettivamente di loro spettanza.

Sono state dunque applicate le seguenti sanzioni:

- Industria Meccanica Varricchio – I.Me.Va. S.p.A.: € 4.866.689,50;

- M S.p.A.: € 11.865.216,65

- Metalmeccanica Fracasso S.p.A.: € 11.013.165,40;

- San Marco S.p.A.–Industria Costruzioni Meccaniche in liquidazione: € 814.519,66;

- Tubosider S.p.A.: € 7.385.805,00;

- Car Segnaletica Stradale S.r.l.; € 1.338.994,07;

- Ilva Pali Dalmine Industries S.r.l. (già S.p.A.) € 33.174,10

G. Avverso il provvedimento hanno proposto separati ricorsi M S.p.A. (R.G. 10613/12), Varricchio S.p.A. (R.G. 10661/12), Tubosider S.p.A. (R.G. 10665/12), il Fallimento San Marco S.p.A. (R.G. 11103/12), Fracasso S.p.A. (R.G. 10589/12) e Car S.p.A. (R.G. 11226/12), ciascuno chiedendo l’annullamento del provvedimento gravato, per ragioni solo in parte coincidenti.

H. Il provvedimento gravato è stato sospeso per tutti i ricorrenti sino alla decisione di merito, considerata l’entità delle sanzioni irrogate, anche in relazione alla contingenza economica sfavorevole del settore di riferimento, non ravvisandosi, per altro verso, preminenti ragioni di pubblico interesse all’immediato pagamento delle medesime sanzioni, e ferma l’eventuale successiva applicazione retroattiva delle ulteriori sanzioni pecuniarie accessorie, quali indicate nel provvedimento impugnato. Solo nella sentenza, infatti, avrebbero potuto essere adeguatamente esaminate, da un canto, le questioni preliminari, quali la durata della fase istruttoria della procedura, anche in relazione alla data in cui l’intesa si sarebbe dissolta, e la corretta individuazione dei responsabili della condotta asseritamente illecita, e, dall’altro, quelle inerenti alla quantificazione della sanzione irrogata a ciascuno dei presunti responsabili.

I. Si è costituita in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, concludendo per la reiezione.



DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato è censurato da M per:

a) violazione di legge e, in particolare, degli artt. 2325 c.c., 2462 c.c., dell’art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689 e del principio di personalità della responsabilità; in

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