TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-12-22, n. 202217307
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 17307/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04660/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4660 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sottocommissione per la Visita Medica di Revisione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Sottocommissione per la Visita Medica di Primo Accertamento, non costituiti in giudizio;
Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio di non idoneità, emesso dalla Sottocommissione per la visita medica di revisione notificato in data 22 febbraio 2022;
- di ogni altro atto antecedente, successivo, consequenziale e connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8 giugno 2022:
- della graduatoria finale di merito - Contingente mare - Volontari in ferma prefissata delle Forze Armate - Specializzazione "Operatore di Sistema", relativa al Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri anno 2021- determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021, pubblicata in data 21 marzo 2022;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa Marianna Scali;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente gravame viene impugnato il giudizio di inidoneità al servizio, formulato dalle competenti commissioni mediche del concorso in epigrafe motivato come segue: “ stenoinsufficienza aortica di cui al titolo X lett.b) n. 61 dell’Allegato 1 al decreto n. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”.
Il ricorrente, in particolare, ha censurato il suddetto giudizio ritenendolo ingiustificato ed errato, alla luce della documentazione medica dallo stesso depositata, chiedendo contestualmente l’adozione di misure cautelari.
2. I gravami sono affidati al seguente motivo di ricorso:
“ ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO STANTE L’ASSENZA DELL’ANOMALIA RISCONTRATA, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA E INCONGRUITÀ. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA .”.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 20 maggio 2022, Collegio ha disposto una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., al fine di accertare l’esistenza della menzionata causa di inidoneità, incaricando di ciò le Autorità sanitarie operanti presso il Centro militare di Medicina legale di Roma Cecchignola.
4. La relazione di verificazione, depositata in data 13 dicembre 2022, ha confermato la sussistenza della causa di inidoneità al reclutamento del concorso in discussione.
5. Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2022 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., e ne ha dato avviso a verbale.
6. Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
La verificazione disposta, difatti, ha confermato la causa di inidoneità riscontrata dalle menzionate commissioni. Dall’esito della predetta verificazione, il Collegio non ha motivo di discostarsi.
L’impugnato provvedimento di esclusione ed il verbale sottostante, pertanto, non appaiono inficiati dai profili di illegittimità denunziati e, pertanto, il presente ricorso deve essere respinto.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali.