TAR Parma, sez. I, sentenza 2013-04-22, n. 201300174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2013-04-22, n. 201300174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201300174
Data del deposito : 22 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00201/2011 REG.RIC.

N. 00174/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00201/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2011, proposto da:
L P, rappresentato e difeso dall'Avv. G C, con domicilio eletto presso Ilaria Garbazza in Parma, strada Repubblica n. 97;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;

per l'annullamento

del provvedimento DASPO n. 71/ANT/II^/11 adottato dal Questore della Provincia di Piacenza in data 11 gennaio 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, l’8 gennaio 2011, in Piacenza, ha assistito all’incontro di calcio Piacenza – Varese al termine del quale è stato identificato dalle Forze dell’ordine quale componente di un gruppo di tifosi ospiti entrato allo stadio privo di biglietto dopo aver forzato “lo sbarramento composto da steward addetti al prefiltraggio superando successivamente ed in modo indebito l’ingresso provvisto di tornelli” creando “una oggettiva situazione di concreto pericolo sia per l’incolumità dei facinorosi che per quella del personale steward in servizio” (decreto impugnato).

In conseguenza dei descritti fatti, il ricorrente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione degli articoli 6 bis e 6 quater della L. n. 401/1989.

Sul presupposto dell’intervenuta denunzia, il Questore di Piacenza, con provvedimento n. 72/ANT./II^/11 datato 11 gennaio 2011, ha adottato nei confronti del ricorrente l’impugnato DASPO con il quale gli è stato interdetto l’accesso ad impianti e luoghi interessati a vario titolo allo svolgimento di manifestazioni sportive per anni quattro.

Con il presente ricorso, il sig. Grazioli ha impugnato la determinazione da ultimo citata deducendo una pluralità di profili di illegittimità.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 è stata respinta l’istanza di sospensione e all’esito della pubblica udienza del 18 aprile 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il quarto motivo di ricorso, che per ragioni di priorità logica viene scrutinato per primo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento teso all’adozione del DASPO rilevando come l’Amministrazione sia venuta meno all’obbligo di motivazione circa le ragioni di urgenza che non hanno consentito l’adempimento dell’atto di garanzia procedimentale.

A sostegno della censura espone che la partecipazione la procedimento gli avrebbe consentito di fornire elementi decisivi a propria difesa dimostrando, in particolare, la propria estraneità ai fatti contestati.

L’Amministrazione ha eccepito che la contestata omissione sarebbe stata determinata da esigenze di celere definizione del procedimento onde prevenire ulteriori condotte illecite in occasione di altri imminenti eventi sportivi.

Il motivo è infondato.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il “divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni - mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati - non va necessariamente preceduto dall'avviso di avvio del procedimento (Consiglio di stato, sez. VI, 8 giugno 2009, n. 3468 e n. 3469, nonché 16 ottobre 2006, n. 6128)”. (

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