TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-05-10, n. 201900876

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-05-10, n. 201900876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201900876
Data del deposito : 10 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2019

N. 00876/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01206/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2018, proposto da
P L D, rappresentato e difeso dall'avvocato L L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto emesso dalla Corte di appello di Catanzaro in seno al giudizio ex legge 24.03.2001 n. 89 inscritto al Rg.V.g. n. 1191 comunicato ex art. 16 co. 4 del Dl. n. 179/12 il 22.01.2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del titolo meglio indicato in epigrafe, il quale ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione nei termini di cui all’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669;

Rilevato che non risulta che l’amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sicché sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

Ritenuto di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, il quale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del comma 8 art.

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