TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-01-19, n. 202100766
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00766/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05017/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5017 del 2011, proposto da
DO ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Falco, Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Tomassetti in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 27;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia n. 26668 dell’8 giugno 2009, con la quale è stato rifiutato il visto di regolarità contabile al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2009, di rideterminazione del trattamento economico del dott. ZZ per il periodo 18.11.2004 - 15.8.2005, con i consequenziali effetti anche sul trattamento economico per il periodo 16.8.2005 a tutt’oggi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, ove necessario, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia n. 59369 del 20.10.2008;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere la ridefinizione del trattamento economico così come determinato dal decreto del Direttore Generale dell'Ufficio del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2009, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle maggiori somme spettanti ed al pagamento dei relativi contributi previdenziali e pensionistici, nonché al ricalcolo del trattamento pensionistico e di fine rapporto dovuto; con interessi e/o rivalutazione monetaria sulle maggiori somme dovute, calcolate a partire dai singoli ratei e sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 giugno 2011 e depositato il successivo 10 giugno, il sig. DO ZZ ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze , come in epigrafe specificata, con la quale è stato rifiutato il visto di regolarità contabile al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2009, di rideterminazione del trattamento economico del dott. ZZ per il periodo 18.11.2004 -15.8.2005, con i consequenziali effetti anche sul trattamento economico per il periodo 16.8.2005 a tutt’oggi, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali come in epigrafe specificati, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto ad ottenere la ridefinizione del trattamento economico.
2. Il ricorrente è un dirigente generale della carriera dirigenziale penitenziaria, inquadrato ai sensi della legge n. 154/2005 e del D.lgs. n. 63/2006, attualmente in servizio con l’incarico di Provveditore del Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Il presente giudizio verte sulle conseguenze della mancata, applicazione da parte dell'amministrazione convenuta, del trattamento economico previsto per il ricorrente (con conseguente inferiore determinazione del trattamento goduto anche nel periodo successivo al 15.8.2005 nonché su quello pensionistico) nel periodo in cui (18.11.2004-15.8.2005) il rapporto di lavoro intercorrente con il Ministero della Giustizia non si è atteggiato come di diritto pubblico, ma è stato, invece, di pubblico impiego privatizzato, come tale regolato dalle norme (in particolare l'art.24) del D. Lgs. n.165/2001.
Giova premettere, in punto di normativa, che la carriera dirigenziale penitenziaria nella quale è confluito