TAR Latina, sez. I, decreto decisorio 2022-02-23, n. 202200091
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Pubblicato il 23/02/2022
N. 00091/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00329/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2011, proposto da
R V, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, J Q, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via Andrea Doria, 4;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, Ministero Beni e Attivita' Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici Lazio, Soprintendenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota n. 296 datata 7 gennaio 2011 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con la quale è stato espresso parere contrario alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n.42/2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 aprile 2011;
Rilevato che, nel termine di centoventi giorni successivi alla comunicazione, avvenuta in data 01/10/2021 a mezzo pec, di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerarsi perento.
Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.
Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.