TAR Firenze, sez. III, decreto cautelare 2013-09-20, n. 201300496

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, decreto cautelare 2013-09-20, n. 201300496
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300496
Data del deposito : 20 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01250/2013 REG.RIC.

N. 00496/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01250/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)


Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2013, proposto da:
M P, E P, S P, D P, C P, rappresentati e difesi dagli avv. R P, M P, con domicilio eletto presso l’avv. U B S in Firenze, via Cassia N. 8;

contro

Comune di Greve in Chianti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza del Comune di Greve in Chianti (FI) n. 124 emessa dal Sig. Sindaco del Comune medesimo, in data 21.05.2013, notificata ai ricorrenti in data 23.05.2013, e della relazione tecnica presupposta redatta a firma del dipendente dello stesso comune Geom. Nicola Neri n. prot. 10582 del 20.05.2013, e del provvedimento di diniego, congiuntamente emesso e comunicato via fax in data 05.07.2013 dal Responsabile unico del procedimento e dipendente del comune stesso geom. Nicola Neri e dal Responsabile del Settore 5 del Comune di Greve in Chianti arc. Mila Falciani, a seguito dell'istanza di autotutela presentata dai ricorrenti, e conferma dell'Ordinanza n. 124 emessa dal Sig. Sindaco del Comune medesimo,

ed altresì per la dichiarazione di inesistenza e/o nullità, o ulteriormante in subordine per l'annullamento ex art. 29 D. Lgs n. 104/2010 previa sospensione cautelare ex art. 56 e/o 55 D. Lgs. n. 104/2010, di ogni altro provvedimento e/o atto anche presupposto, precedente e/o successivo a quelli già indicati ed impugnati, direttamente e/o indirettamente relativo ai ricorrenti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Valutato l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione con gli atti impugnati e ritenuto che non sussistano, allo stato, i presupposti dell’estrema gravità e urgenza.


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