TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202401049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202401049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401049
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 01049/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01770/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Mediterranea per la Natura Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A L R, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Villafranca Tirrena, Via Roma n. 47, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comune di San Pier Niceto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

Mare Pulito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Processo e Fabio Saitta, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC alessandra.processo@pec.giuffre.it e fsaitta@pec.giuffre.it;

per l'annullamento

- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. - della nota del Dirigente Generale p.t. del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana dell’8 maggio 2019 prot. 8562, trasmessa tramite pec l’8 maggio 2019, avente il seguente oggetto: “Comune di San Pier Niceto (ME). Progetto Mare Pulito S.r.l.. Impianto per il trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Voto del CRU n. 125/19 e nota di condivisione DRU n. 5187 del 18/03/2019. Richiesta di annullamento in autotutela.”

2. - della nota del Dirigente Generale p.t. del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana del 18 marzo 2019 prot. n. 5187, trasmessa tramite pec il 18 marzo 2019, avente il seguente oggetto: “Comune di San Pier Niceto. CE. n.4 del 01/04/2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto alla Ditta MarePulito S.r.l. per la "Realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti", da sorgere nella zona I.R.S.A.P. ex A.S.I., c.da Biagio - Procedimento di annullamento ex art. 53 della l.r. 71/78 - Notifica Voto CRU n.125 del 13/03/2019 ”;
nella nota anzidetta il Dirigente Generale ha dichiarato di condividere il voto del C.R.U. n. 125 del 13/03/2019;

3. - del parere n. 125, espresso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica il 13 marzo 2019, trasmesso con il provvedimento di cui al n. 2., avente il seguente oggetto: “Comune di San Pier Niceto (ME) - Ditta MAREPULITO S.r.l. - Proposta di annullamento della concessione edilizia n. 4 del 1.4.2016 ex art. 53, l.r. n. 71/1978”;

4. – della nota prot. n. 6268 del 12.2.2019 del Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti A.I.A. del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la quale, in riscontro alla richiesta prot. n. 2412 del 5.2.2019 del Servizio 3/DRU circa la possibilità di poter considerare classificabile quale " impianto di depurazione " l'impianto di trattamento delle acque di sentina, è stato affermato che " il processo di trattamento dell'effluente ... tecnicamente equivale ad un processo di depurazione ” (citata nel voto del CRU);

- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 giugno 2020:

1. - della nota del Dirigente Generale p.t. del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana dell’8 maggio 2019 prot. 8562, trasmessa tramite pec l’8 maggio 2019, avente il seguente oggetto: “Comune di San Pier Niceto (ME). Progetto Mare Pulito S.r.l.. Impianto per il trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Voto del CRU n. 125/19 e nota di condivisione DRU n. 5187 del 18/03/2019. Richiesta di annullamento in autotutela.”

2. - della nota del Dirigente Generale p.t. del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana del 18 marzo 2019 prot. n. 5187, trasmessa tramite pec il 18 marzo 2019, avente il seguente oggetto: “Comune di San Pier Niceto. CE. n.4 del 01/04/2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto alla Ditta MarePulito S.r.l. per la "Realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti", da sorgere nella zona I.R.S.A.P. ex A.S.I., c.da Biagio - Procedimento di annullamento ex art. 53 della l.r. 71/78 - Notifica Voto CRU n.125 del 13/03/2019 ”;
nella nota anzidetta il Dirigente Generale ha dichiarato di condividere il voto del C.R.U. n. 125 del 13/03/2019;

3. - del parere n. 125, espresso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica il 13 marzo 2019, trasmesso con il provvedimento di cui al n. 2., avente il seguente oggetto: “Comune di San Pier Niceto (ME) - Ditta MAREPULITO S.r.l. - Proposta di annullamento della concessione edilizia n. 4 del 1.4.2016 ex art. 53, l.r. n. 71/1978”;

4. – della nota prot. n. 6268 del 12.2.2019 del Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti A.I.A. del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la quale, in riscontro alla richiesta prot. n. 2412 del 5.2.2019 del Servizio 3/DRU circa la possibilità di poter considerare classificabile quale " impianto di depurazione " l'impianto di trattamento delle acque di sentina, è stato affermato che " il processo di trattamento dell'effluente ... tecnicamente equivale ad un processo di depurazione ” (citata nel voto del CRU).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti e di Mare Pulito S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 19 febbraio 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con atto di costituzione a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario, notificato in data 10 novembre 2019 e depositato in data 11 novembre 2019, l’Associazione Mediterranea per la Natura Onlus ha rappresentato quanto segue.

Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana l’Associazione Mediterranea per la Natura Onlus ha evidenziato che il 1° aprile 2016 il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pier Niceto ha rilasciato alla Mare Pulito S.r.l. la concessione edilizia n. 4, con la quale è stata assentita la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti, da sorgere nel territorio del predetto Comune e, segnatamente, nella zona I.R.S.A.P. ex A.S.I., c.da S. Biagio, nella fascia dei 150 metri dal mare, al di fuori dell’area portuale, come definita nel P.R.G. vigente del porto di Milazzo.

Con D.D.G. n. 1521 del 18 ottobre 2016, il dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acque e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha rilasciato alla Mare Pulito S.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale ex art. 29- ter del D.Lgs.n. 152/2006 “ per la realizzazione e gestione di un impianto per svolgere le operazioni di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti da natanti di cui agli allegati B e C del D.Lgs.n. 152/2006 che nel caso in esame ai sensi del D.Lgs. n. 46/14 sono definiti: “trattamento “fisico-chimico” codice I.P.P.C. 5,b) ”.

Con nota del 10 marzo 2017 prot. 050/2017 l’Associazione ricorrente ha segnalato il vizio di legittimità del predetto titolo abilitativo per assenza della procedura di deroga prevista dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, primo comma, lett. a) della stessa legge regionale.

Successivamente, con nota del 27 aprile 2017 prot. 080/2017, l’Associazione ricorrente ha segnalato il contrasto dell’intervento autorizzato con CE 4/2016 con le previsioni del piano regolatore consortile.

Con nota PEC 115/2017 del 16 luglio 2017 l’Associazione ricorrente ha chiesto la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale evidenziando varie irregolarità, tra cui l’assenza di deroga ai divieti di edificazione nei 150 metri dal mare sancito dall’art. 15 della L.R. 78/1976 e la non conformità urbanistica della concessione edilizia 4/2016 alle previsioni del PRG consortile.

In data 7 febbraio 2018 il dirigente del Dipartimento Urbanistica ha disposto un intervento ispettivo presso il Comune di San Pier Niceto a seguito del quale ha avviato il procedimento di annullamento assessoriale previsto dall’art. 53 della L. reg. n. 71/1978.

La società Mare Pulito S.r.l. è intervenuta nel procedimento, presentando una richiesta di riesame dell’avviato procedimento di annullamento e depositando una perizia tecnica.

Il 13 marzo 2019 il Consiglio Regionale dell’Urbanistica ha espresso l’impugnato voto n. 125, concludendo che “ non ricorrono i presupposti per l'annullamento ex articolo 53, della legge regionale 27.12.1978, n. 71 e ss.mm.ii. della concessione edilizia n. 4 dell'1.4.2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto (ME) alla Ditta Mare Pulito S.r.l.. ”.

Il 18 marzo 2019 la nota del dirigente generale del Dipartimento Urbanistica ed il parere del C.R.U. n. 125/2019 sono stati trasmessi, tramite PEC, all’Associazione ricorrente;
nella nota anzidetta il dirigente generale del Dipartimento Urbanistica ha dichiarato espressamente di condividere il voto del CRU.

Con nota del 30 marzo 2019 prot. 052/2019 l’Associazione ricorrente ha richiesto al dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica l’annullamento del voto n. 125 del CRU e della nota di condivisione.

In data 8 maggio 2019 il dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica ha comunicato all’Associazione ricorrente, con nota 8562 di pari data, che la richiesta della stessa non avrebbe avuto alcun ulteriore adempimento per le ragioni ivi precisate.

La parte controinteressata Mare Pulito S.r.l., con atto notificato in data 12 settembre 2019, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

L’Associazione ricorrente, pertanto, si è costituita in giudizio e ha insistito nel ricorso.

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