TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-10-13, n. 202101475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-10-13, n. 202101475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101475
Data del deposito : 13 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2021

N. 01475/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS-- datato 6 dicembre 2017, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e notificato al ricorrente in data 13 dicembre 2017, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per 8 mesi;

- di ogni altro atto connesso presupposto e conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto, la dott.ssa Rosaria Palma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con l’odierno ricorso iscritto al n. rg. 251/2018, il ricorrente, Primo Maresciallo in servizio presso il Distaccamento Aeronautico Jacotenente in Vico del Gargano (FG), ha impugnato il provvedimento, meglio in epigrafe indicato, con il quale il Ministero della Difesa si è nuovamente rideterminato, a seguito della sentenza del Tar Bari n. -OMISSIS-/2017, per l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per 8 mesi in relazione ai fatti, accertati con precedente giudicato penale, di divulgazione di notizie riservate.

2. Espone in fatto parte ricorrente:

-di essere stato imputato -a seguito del ritrovamento di una pen drive appartenente ad un collega contenente documenti relativi alle prove del concorso per allievi ufficiali dell'Accademia aeronautica- del reato di divulgazione di detto materiale avendo assolto l'incarico di membro della Commissione concorsuale;

- di essere stato condannato in data 7.7.2015 dal Tribunale Militare di Napoli alla pena di due mesi di reclusione militare in ordine al reato di “divulgazione di notizie segrete o riservate” (art. 127 c.p.m.p.);

- che con sentenza del 24.09.2016, n. -OMISSIS-, la Corte Militare d’Appello confermava la pronuncia di primo grado, divenuta poi irrevocabile il 13.01.2017;

- che in data 14 febbraio 2017, con provvedimento n.-OMISSIS-veniva avviato a suo carico procedimento disciplinare;

- che a seguito della contestazione degli addebiti del 24.02.2017, il militare partecipava al procedimento depositando memorie difensive;

- che in data 18.04.2017 il Comando di Squadra aerea inviava alla Direzione Generale del Personale Militare il resoconto e la valutazione dell'inchiesta formale nei confronti del ricorrente;

- che in data 14.07.2017 veniva notificato al ricorrente il provvedimento sanzionatorio -OMISSIS-n. -OMISSIS- del 11 luglio 2017 recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per 8 mesi;

- che con sentenza del

TAR

Bari, n. -OMISSIS-/2017 veniva annullato l’anzidetto provvedimento sanzionatorio esclusivamente per difetto di motivazione;

- che, in luogo della richiesta riammissione in servizio, l’Amministrazione, a mezzo del provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa, reiterava la sanzione della sospensione dal servizio per mesi 8.

3. L’odierno istante affida il gravame ai seguenti motivi di ricorso: I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. 241/1990, art. 1370 D. Lgs. 66 del 2010). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Genericità, contraddittorietà irrazionalità manifeste. Violazione artt. 24 e 97 cost. II. Violazione di legge (art. 1355, D.lgs. 66/2010). Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Violazione art. 97 Costituzione;
III. Violazione di legge (art. 1355, comma 1, D.lgs. 66/2010). Eccesso di potere per manifesta sproporzionalità e irragionevolezza, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Disparità di trattamento. Violazione art. 97 Costituzione;
IV: Violazione di legge (art. 21 septies, l. 241/90). Contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio, difetto di motivazione;
V. Violazione di legge (art. 1392, d.lgs. 66/2010). Illegittimo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione”
.

4. Lamenta, in particolare, parte ricorrente il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l’arbitrarietà del provvedimento gravato in riferimento sia alla diversa proposta formulata dagli organi inquirenti che ai precedenti di servizio;
la violazione del diritto di difesa;
la violazione del principio di proporzione;
la disparità di trattamento in riferimento alle sanzioni disciplinari adottate in relazione casi più gravi;
la violazione delle prescrizioni della disciplina di settore (art. 1355, comma 1, D.lgs. 66/2010);
la nullità del provvedimento per elusione del giudicato amministrativo;
e, da ultimo, la violazione dei termini del procedimento disciplinare.

5. Parte ricorrente ha quindi istato per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale asseritamente subito per effetto del provvedimento impugnato.

6. Si è costituita per resistere al gravame l’Amministrazione statale intimata.

7. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 21.3.2018 la Sezione ha respinto la domanda cautelare ritenendo la rinnovazione del procedimento disciplinare, tenuto conto della precedente decisione del Tar n. -OMISSIS-/2017, immune dai vizi prospettati con il ricorso introduttivo.

8. All’udienza pubblica del 14.4.2021, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il ricorso è infondato e va respinto.

10. Premessa la discrezionalità amministrativa in ordine alla valutazione della gravità dei fatti contestati in sede disciplinare (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 07/01/2021, n.235) ed alla individuazione della sanzione da applicare (T.A.R. Roma, sez. I, 04/05/2021, n.5214), il Tribunale ritiene non irragionevole né arbitraria la decisione dell’Amministrazione intimata che, a valle del giudicato penale e della successiva sentenza del Tar Bari n.-OMISSIS-/2017, ha ritenuto di applicare una sanzione più grave (mesi 8 di sospensione dal servizio) in luogo di quella indicata dagli organi inquirenti (mesi 4 di sospensione).

11. Al riguardo, va premesso che nel procedimento disciplinare la determinazione della sanzione da parte degli organi inquirenti si sostanzia in una mera proposta non vincolante per l’autorità competente a rendere il provvedimento finale.

12. Nel caso in esame, poi, la discordanza tra il quantum della sanzione proposta e quella effettivamente comminata appare pienamente giustificata in relazione ai fatti contestati al ricorrente tenuto anche conto della natura non espulsiva della misura irrogata.

13. Invero, il provvedimento impugnato (che, tra l’altro, dà espressamente atto di aver valutato i precedenti di servizio e la buona condotta) ha correttamente evidenziato da un lato, il disvalore sotteso all’illecita divulgazione dei test utilizzati in sede concorsuale in ragione della posizione del ricorrente (Commissario del gruppo attitudinale dell’Accademia di Pozzuoli con compiti di supporto della Commissione esaminatrice);
dall’altro, i danni conseguenti all’illecito penale essendo stata la P.A costretta a sostituire tempestivamente gli anzidetti test al fine di garantire la trasparenza della procedura concorsuale in corso (sul punto, cfr. la sentenza della Corte Militare di Appello n. -OMISSIS-/2016), con conseguente lesione del diritto d’autore trattandosi di test elaborati dal Centro Selezione A.M. di Guidonia.

14. Sotto tale ultimo aspetto, invero, la sentenza penale dà atto dell’utilizzazione, in sede di prove di esame, non solo di quiz a risposta aperta (test psicoattitudinali) ma anche di test a risposta multipla con soluzione predefinita (test di efficienza mentale, peraltro oggetto precipuo dell’imputazione penale) rispetto ai quali, quindi, non è revocabile in dubbio l’effettivo ed ulteriore danno lamentato dall’Amministrazione quale conseguenza dei fatti ascritti al ricorrente.

15. Non può, invero, rilevare, ai fini dell’attenuazione della responsabilità disciplinare, né il fatto che la banca dati dei quiz in contestazione fosse ormai conosciuta o conoscibile dai potenziali concorrenti, dal momento che questi ultimi si erano impegnati – con apposito documento sottoscritto - a non divulgare notizie concernenti al concorso a terzi (cfr. sentenza Corte Militare di Appello n. -OMISSIS-/2016), né generici ed indimostrati intenti solidaristici.

16. La valutazione, poi, di tali profili si è resa necessaria proprio a seguito della presentazione nel procedimento disciplinare delle memorie difensive del ricorrente, le cui conclusioni sono tuttavia contraddette, come anzidetto, dagli accertamenti effettuati in sede penale aventi, ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p., efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare oggetto di causa attenendo all'accertamento della sussistenza del fatto nella sua materialità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, “ cosicché nessuna ulteriore indagine sul fatto deve essere condotta dall'Amministrazione ” (ex multis, T.A.R. Campobasso, sez. I, 04/08/2020, n.226).

17. Parte ricorrente, quindi, non può lamentare la violazione degli obblighi di contestazione, trattandosi di questioni da lui stesso introdotte nel procedimento disciplinare e che l’Amministrazione era tenuta necessariamente a valutare.

18. Alla luce delle superiori considerazioni va dunque esclusa la violazione del giudicato amministrativo, avendo la P.A, per le ragioni anzidette, assolto congruamente all’obbligo motivazionale conformemente alle prescrizioni contenute nella sentenza del Tar Bari n. -OMISSIS-/2017.

19. Del pari non può essere lamentata la disparità di trattamento in relazione ai casi indicati dall’odierno istante in quanto per nulla sovrapponibili a quello oggetto di causa.

20. Né coglie nel segno la censura relativa alla violazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio poiché per effetto della sentenza del Tar Bari n. -OMISSIS-/2017 l’Amministrazione era tenuta esclusivamente rideterminarsi motivatamente in merito alla quantificazione della sanzione, restando quindi salve le scansioni procedimentali già concluse.

21. Conclusivamente il ricorso va respinto siccome infondato, dovendosi altresì escludere, a fronte della legittimità degli atti gravati, l’esistenza di qualsiasi profilo di danno risarcibile.

22. Le spese possono integralmente compensarsi tra le parti in considerazione della complessiva dinamica del procedimento disciplinare in contestazione.

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