TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300156
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Pubblicato il 16/10/2023
N. 00156/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 41 del 2023, proposto da Latemar s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati P C, C C e P D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza di Centa n. 13/1, presso lo studio dei primi due avvocati;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, M L T e V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato M L T negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;
Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche - A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio agevolazioni e incentivi all’economia dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche - A n. 658 dd. 21.12.2022, comunicata in data 29.12.2022, recante “ Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, Capo II e successive modificazioni ed integrazioni - Legge provinciale sugli incentivi alle imprese - settore Turismo. Latemar s.r.l. con sede in Castello - Molina di Fiemme, Via Latemar 16 - Pratica n. 46/2021 - Non accoglimento della domanda di contributo in procedura valutativa presentata in data 28 dicembre 2021 ”;
ove occorresse
- delle note di A prot. n. 455971 dd. 28.06.2022, recante preavviso di provvedimento negativo, e prot. n. 897876 dd. 29.12.2022, recante comunicazione di non accoglimento domanda di contributo;
- delle ulteriori note di A prot. n. 45744 dd. 20.01.2022, prot. n. 177981 dd. 11.03.2022, prot. n. 264871 dd. 14.04.2022 e prot. n. 524139 dd. 26.07.2022;
- in parte qua e nei limiti dell’interesse processuale della ricorrente, dei “ criteri e modalità per l’applicazione della legge - aiuti per investimenti fissi ”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 dd. 07.09.2012 e ss.mm., e, per quanto introduttive del punto 4.2.1, lett. b.2 ter) dei suddetti criteri, delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1280 dd. 28.07.2014 e n. 616 dd. 22.06.2016 e relativi allegati, laddove interpretati nei termini ostativi all’accoglimento della domanda di contributo fatti propri da A;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, nonché di ogni atto e/o provvedimento conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della Provincia Autonoma di Trento;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere A T e uditi per la ricorrente l’avvocato P C e l’avvocato C C e per la Provincia Autonoma di Trento l’avvocato M L T, come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’impresa Latemar s.r.l. con sede in Castello-Molina di Fiemme in data 28 dicembre 2021 ha presentato all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (in seguito A) domanda in procedura valutativa intesa ad ottenere gli aiuti previsti dall’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’acquisto della struttura alberghiera Hotel Latemar nel Comune di Castello Molina di Fiemme e relativi arredi per una spesa complessiva prevista pari ad euro 1.100.000,00 di cui euro 980.000,00 per l’acquisto dell’edificio ed euro 120.000,00 per l’acquisizione di beni mobili. A ciò ha fatto seguito da parte di A l’avvio del relativo procedimento comunicato a Latemar s.r.l. con nota prot. n. 45744 di data 20 gennaio 2022 nonché la richiesta, con successiva nota prot. n. 177981 di data 11 marzo 2022, dell’invio, ai fini istruttori, di copia dell’atto di trasferimento dell’immobile e della perizia di stima dello stesso. L’impresa ha provveduto a trasmettere ad A l’atto di compravendita di data 29 dicembre 2021, Rep. n. 23.254 – Racc. n. 16.207, stipulato tra il Gruppo Europeo di Interesse Economico denominato Geie Fiemme (in seguito Geie Fiemme) e Latemar s.r.l. avente ad oggetto l’immobile ad uso alberghiero con relative pertinenze in questione. Quale premessa al predetto atto di compravendita è inserita la seguente dichiarazione resa dai comparenti: “ il presente atto …… è funzionale a dar corso al perfezionamento degli accordi raggiunti con la Curatela del Fallimento Albergo Latemar s.n.c. di Betta Marisa &C., con estensione ai soci Betta Marisa e Dellantonio Paolo Antonio, n.79/2017 dichiarato con sentenza del Tribunale di Trento n.81/2017, così come da ultimo autorizzati con provvedimento del Giudice Delegato di data 23 dicembre 2021 ”
2. Va sin d’ora precisato che l’Hotel Latemar, bene immobile rispetto al quale Latemar s.r.l. ha presentato domanda di contributo, originariamente era parte del compendio immobiliare dell’impresa Albergo Latemar s.n.c. di Betta Marisa &C. Tale impresa, costituita l’1 aprile 1993, ha potuto disporre del cespite in forza di un contratto di comodato d’azienda stipulato il 30 ottobre 2009 (e risolto in data 23 ottobre 2017) con il socio illimitatamente responsabile proprietario del bene e titolare della relativa licenza amministrativa, ossia la signora M B. Albergo Latemar s.n.c. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale ordinario di Trento n. 81/2017 del 21 dicembre 2017 insieme ai soci illimitatamente responsabili, e cioè la medesima signora M B appunto e il di lei coniuge P D. Peraltro in data 23 novembre 2016 - e, quindi, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento - l’immobile ad uso alberghiero “ Hotel Latemar ” era stato conferito in proprietà, a quanto consta a titolo gratuito, ad un Gruppo europeo di interesse economico, in acronimo GEIE, soggetto giuridico introdotto nell’ordinamento eurounitario con il regolamento CEE n. 2137 del 25 luglio 1985 allo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di almeno due Stati membri dell’Unione Europea. Trattasi, nella specie, di GEIE Fiemme, organismo con sede in Bulgaria costituito con la società di diritto bulgaro MMP Breath Eood in data 19 ottobre 2016 dalla stessa proprietaria pro tempore dell’immobile, ossia l’anzidetta signora M B, e il cui amministratore unico è stato in origine il coniuge della proprietaria stessa ossia il signor P D, anche lui nel contempo socio della Albergo Latemar s.n.c.
3. La Curatela del Fallimento Albergo Latemar s.n.c. di Betta Marisa &C. e del Fallimento personale dei predetti soci illimitatamente responsabili ha proposto azione revocatoria ordinaria e/o fallimentare nei confronti di Geie Fiemme con atto del 12 luglio 2018. La richiesta del Curatore fallimentare è stata accolta con sentenza n. 224/2021 del 15 marzo 2021 dal Tribunale ordinario di Trento che ha dichiarato “ l’inefficacia, con conseguente revoca ex art. 2901 c.c. e/o ex art. 67 co. 2 L.F., nei confronti del Fallimento, dell’atto di conferimento dd. 23.11.2016 […] avente ad oggetto il conferimento nel GEIE Fiemme degli immobili siti in C.C. Castello-Molina di Fiemme… ” In data 29 dicembre 2021, veniva peraltro sottoscritto tra la Curatela del Fallimento e Geie Fiemme nonché Latemar s.r.l., previa autorizzazione del giudice delegato, un accordo transattivo, in forza del quale la “ Curatela fallimentare si impegna a rinunciare all’azione revocatoria […] rinunciando in ogni caso ad avvalersi della sentenza di I grado ” a fronte del pagamento di una somma in denaro da parte di GEIE Fiemme e Latemar s.r.l. In pari data tra GEIE Fiemme e Latemar s.r.l. veniva anche stipulato il contratto di compravendita di cui si è dianzi detto, avente ad oggetto l’acquisto dell’immobile denominato Hotel Latemar e su cui - per l’appunto - si basa la domanda di contributo della quale qui si controverte. Va anche peraltro rilevato che ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva l’acquirente Latemar s.r.l. aveva comunque già conseguito il godimento di tale immobile in forza di un contratto di affitto del ramo di azienda stipulato nell’autunno 2019 e che – come dianzi precisato - in precedenza lo stesso Hotel era stato gestito dalla poi fallita Albergo Latemar s.n.c.
4. Con nota prot. n. 455971 di data 28 giugno 2022 l’A ha inviato a Latemar s.r.l. il preavviso di provvedimento negativo circa la concessione del beneficio ex art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.