TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-06-01, n. 201204999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-06-01, n. 201204999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204999
Data del deposito : 1 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11174/1996 REG.RIC.

N. 04999/2012 REG.PROV.COLL.

N. 11174/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11174 del 1996, proposto da:
M F ed altri, come da elenco allegato, rappresentati e difesi dagli avv. G N, G N, con domicilio eletto presso G N in Roma, via Cipro n.46;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

-del decreto del Ministero della Difesa 28 maggio 1996 con il quale è stato bandito il concorso per l’anno 1995 per l’avanzamento a 1000 unità da maresciallo capo a maresciallo s. UPS dei carabinieri;

-del decreto del Ministero della Difesa 3 maggio 1996, contenente il regolamento che fissa le procedure, le modalità ed i criteri di selezione per l’avanzamento a scelta per esami, previsto dagli artt. 38, c. 4 e 46, c. 5 del D.Lvo n. 198/1995.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono l’annullamento:

-del decreto del Ministero della Difesa 28 maggio 1996 con il quale è stato bandito il concorso per l’anno 1995 per l’avanzamento a 1000 unità da maresciallo capo a maresciallo s. UPS dei carabinieri;

-del decreto del Ministero della Difesa 3 maggio 1996, contenente il regolamento che fissa le procedure , le modalità ed i criteri di selezione per l’avanzamento a scelta per esami, previsto dagli artt. 38, c. 4 e 46, c. 5 del D.Lvo n. 198/1995.

Gli interessati espongono in fatto che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale e del Giudice amministrativo intervenute nel 1991, il Legislatore ha emanato alcuni decreti legislativi allo scopo di conseguire una disciplina omogenea del personale di tutte le Forze di Polizia anche ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate.

In particolare, per l’Arma dei Carabinieri la tabella C1, allegata al D.Lvo n. 198/1995, prescrive che l’avanzamento da maresciallo a maresciallo s. USP avvenga a scelta per esami o a scelta.

La disciplina transitoria contenuta nell’art. 46, c. 5 del medesimo decreto, inoltre, specifica che nel quadriennio 1995-1998 l’avanzamento a scelta per esame avviene previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo ed i criteri di selezione sono fissati con decreto del Ministero della Difesa.

Il Ministro della Difesa, con il decreto del 3 maggio 1996, ha stabilito le procedure e le modalità per il suddetto avanzamento a scelta o per esami.

Con successivo decreto del 28 maggio 1996 è stato, infine, bandito il concorso per la promozione di 1000 marescialli capo a marescialli aiutante s. USP per l’anno 1995.

I ricorrenti impugnano i menzionati decreti deducendo:

1)violazione dell’art 46, c. 5 del D.Lvo n. 198/1995 nonché eccesso di potere per illogicità manifesta:

1.1)la norma rubricata prevede che nel periodo transitorio di quattro anni l’avanzamento a scelta per esami avvenga previa selezione che deve tenere conto dei precedenti di servizio, della partecipazione eventuale al corso I.G.P. e dei titoli conseguiti. Tale disposizione, intesa a tutelare nella fase transitoria la posizione di quei carabinieri che hanno dimostrato nel corso della carriera di possedere particolari requisiti culturali, di esperienza e di professionalità e che, quindi, avevano una aspettativa specifica a raggiungere il grado apicale di maresciallo aiutante, senza dover sostenere un esame, è stata completamente disattesa dall’Amministrazione;

1.2)la locuzione “previa”, inserita nel’articolo 46, c. 5 del menzionato decreto, si usa nella lingua italiana nel senso di “dopo aver compiuto, non prima che sia stata effettuata una certa cosa”; di conseguenza l’interpretazione più logica è nel senso che “l’avanzamento al grado superiore nel periodo transitorio avviene non prima

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