TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201801514

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201801514
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801514
Data del deposito : 22 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2018

N. 01514/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00848/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2018, proposto da
V C, rappresentato e difeso dall'avvocato O M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via G. Bovio, n. 41;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

per l'ottemperanza

al Decreto decisorio n. 182/2017 R.G.V.G., cron. n. 2447/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositato in data 28.4.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, Cinquepalmi Vito adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia in ottemperanza meglio indicata in oggetto.

Esponeva che, con decreto decisorio cronol. n. 2447/2017 (n. 182/2017 R.G.V.G.) del 28.4.2017 emesso dalla Corte d’Appello di Bari, munito di formula esecutiva il 17.7.2017 e notificato in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.7.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze era stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.800,00, oltre interessi legali a decorrere dal 31.10.2016 sino al soddisfo.

Allega che tale decreto di condanna non aveva subito alcuna impugnativa da parte dell’Amministrazione intimata ed era, pertanto, passato in giudicato, come da attestazione di Cancelleria, in atti.

Malgrado ciò, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non adempiva all’obbligazione pecuniaria nascente dal detto provvedimento.

Su tale presupposto, parte ricorrente chiedeva all’odierno Tribunale Amministrativo Regionale di intimare all’Amministrazione citata, ex art. 112 lett. c) c.p.a., il pagamento in proprio favore delle somme dovute sulla base del predetto decreto, oltre euro 14,36 a titolo di interessi calcolati sino al 5.6.2018.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, regolarmente intimato, si costituiva a mezzo dell’Avvocatura erariale con atto di stile.

All’udienza camerale del 21 novembre 2018, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Sul presupposto della persistente inerzia dell’Amministrazione intimata, la domanda è fondata e, pertanto, può essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti, tra cui la regolare notifica, ex art. 14, d.l. n. 669/1996, del titolo, notificato in forma esecutiva alla parte resistente nella data sopraindicata;
l'attestazione del passaggio in giudicato ( rectius : mancata proposizione di opposizione) e l’assenza di cause giustificative dell’inadempimento.

In particolare, in relazione alla domanda, occorre ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione al decreto in oggetto e, per l'effetto, corrispondere in favore della parte ricorrente gli importi dovuti in forza del titolo giudiziario azionato in ottemperanza.

Il Collegio fissa, conclusivamente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, per il pagamento degli importi dovuti e nomina fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un commissario ad acta , affinché provveda in nome ed a spese dell’Amministrazione inadempiente, nei successivi giorni 30 (trenta).

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione delle problematiche connesse al pagamento dell’equo indennizzo per ritardata giustizia ai sensi della c.d. Legge Pinto.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i detti pagamenti, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Vanno, infine, poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55), nonché della serialità della controversia rispetto ad altre trattate in pari data, dallo stesso difensore.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi