TAR Genova, sez. II, sentenza 2012-03-29, n. 201200457
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N. 00457/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00997/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2011, proposto da:
D P, rappresentato e difeso dagli avv. C M, C F, con domicilio eletto presso C M in Genova, via Pisacane 20/10;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Direzione Regionale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento del provvedimento di diniego di ammissione a concorso da preside;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Direzione Regionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, insegnante di ruolo in possesso del diploma ISEF conseguito nel 1980, ha impugnato il diniego opposto dal Direttore regionale dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria sulla richiesta di ammissione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al bando 13 luglio 2011.
A fondamento del gravame ha dedotto :
I) Violazione dell’art. 1 l. 18 giugno 2002 n. 136;
II) Eccesso di potere;
III) Violazione d.P.R. n. 140/2008 in relazione agli artt1 l. 18 giugno 2002 n. 136;
IV) Violazione dell’art. 1, comma 3, d.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115.
Il diploma ISEF, sarebbe in forza della l. n. 136 del 2002, equiparato alla laurea in scienze motorie, e, come tale, utile ai sensi dell’art. 3 del bando per l’ammissione al concorso in oggetto.
Ove diversamente interpretato il bando presterebbe il fianco a profili di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti tornate concorsuali che tale equiparazione esplicitamente affermavano.
Indirizzo interpretativo che, ribadisce la ricorrente, sarebbe in linea con la disciplina comunitaria in tema di validità ed efficacia dei titoli attestanti la formazione professionale.
L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.
Accolta la domanda incidentale di tutela cautelare e, per l’effetto, disposta l’ammissione con riserva della candidata al concorso, alla pubblica udienza del 2.02.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnato il diniego opposto dal Direttore regionale dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria sulla richiesta di ammissione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al bando 13 luglio 2011.
La ricorrente, insegnante di ruolo in possesso del diploma ISEF, non è stata ammessa al concorso sul rilievo che il bando di concorso prevede fra i requisiti d’ammissione il possesso di laurea magistrale o di altro titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
Il ricorso non è fondato.
Il principale motivo di gravame deduce l’equiparazione ex lege del diploma ISEF alla laurea in scienze motorie;e, come tale, ritenuta utile, ai sensi dell’art. 3 del bando, per l’ammissione al concorso di Dirigente scolastico.
In realtà l’equiparazione di cui all’invocata l. n. 136/2002 riguarda esclusivamente la c.d. laurea breve di I livello: non è affatto estensibile alla laurea magistrale, costituente requisito d’ammissione al concorso.
Il bando predefinisce il titolo equivalente alla laurea magistrale. In alternativa richiede la laurea del vecchio ordinamento.
È significativo a riguardo l’indirizzo giurisprudenziale desumibile da Cons. st., sez. VI, 25 gennaio 2008 n. 209.
S’esclude l’equipollenza del diploma ISEF a quello di laurea, “non potendosi assegnare all’art. 1 l. n. 136 del 2002 il carattere di norma ricognitiva della situazione precedente, riconoscendo la detta norma , per la prima volta ed in maniera esplicita, l’equiparazione del diploma ISEF a quello di laurea breve, mentre la situazione antecedente era caratterizzata dall’esistenza di una norma (l’art. 22 l.n. 88 del 1958) che ulla affermava sulal presunta equipollenza del diploma ISEF a quello di laurea”.
Né, in ragione della natura del bando, atto generale a contenuto generale, è invocabile una interpretazione che eviti l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad altra disciplina concorsuale. La disposizione sui requisiti d’ammissione, ove non specificamente impugnata, li definisce con certezza stabilmente: vale adire integra la c.d. lex specialis della tornata concorsuale, senza che la stessa amministrazione ed ogni altro operatore possa disattenderli nel caso in cui – come quello in esame – non residuino dubbi interpretativi.
Di guisa che anche la disciplina comunitaria, relativa al riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea, con specifico riguardo ai corsi professionali triennali (art. 1 d.Lgs. n. 115/92 in attuazione della direttiva 89/48/CEE), non può essere utilmente invocata rispetto alla definizione dei requisiti d’ammissione come previsti dal bando. Senza inoltre passare sotto silenzio che essa è comunque in conferente non involgendo affatto il valore del diploma ISEF.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite in relazione alla natura della controversia dedotta in causa.