TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-06, n. 202000366

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-06, n. 202000366
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000366
Data del deposito : 6 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2020

N. 00366/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01266/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2019, proposto da:
-OMISSIS- s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M L V e C P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

Comune di Manfredonia e Commissario straordinario del Comune di Manfredonia in qualità di ufficiale di governo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza n. -OMISSIS-del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, trasmessa alla società ricorrente via pec con nota prot. n. 24862 del 2.7.2019 ed avente ad oggetto “lo sgombero dei locali posti a piano terra e interrati dell’unità immobiliare denominata “-OMISSIS-” ubicata in via -OMISSIS-in -OMISSIS-”, con cui si imponeva alla stessa società di eseguire, “entro 15 giorni dalla data di notifica” dell’ordinanza medesima, lo sgombero dei suddetti locali “fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e all’adeguamento dell’impianto idrico fognante alle norme di legge”, nonché di espletare le “opportune verifiche statiche” e di trasmettere la relativa documentazione alla stessa Amministrazione, “prima dell’utilizzo degli immobili”;

- di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto, e in particolare della segnalazione della Prefettura di Foggia del 23.1.2019 nonché della relazione di servizio elaborata il 20.2.2019 a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato dall’U.T.C. e dal Comando di Polizia locale, atti entrambi richiamati nella suddetta ordinanza e mai comunicati alla società interessata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e udito nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 per la parte ricorrente il difensore avv. M L V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società istante -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione (proprietaria dell’immobile denominato “-OMISSIS-” sito in Manfredonia in via -OMISSIS-- “-OMISSIS-”) impugnava l’ordinanza commissariale contingibile e urgente in epigrafe indicata di sgombero dei locali posti a piano terra e interrati di detta unità immobiliare.

Deduceva un’unica censura così riassumibile:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 per mancanza dei presupposti da esso richiesti per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente;
eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto e per difetto d’istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta;
violazione dei principi generali di efficienza, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa;
violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990.

2. - Nessuno si costituiva per l’Amministrazione evocata in giudizio.

3. - All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

Invero, sono condivisibili le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente.

L’impugnato provvedimento commissariale è carente dei presupposti normativi che legittimino l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (disposizione espressamente richiamata dalla censurata ordinanza e su di essa fondata), tenuto conto che il Comune di Manfredonia avrebbe dovuto far ricorso agli strumenti ordinari ( i.e. ordinanza in materia di rimozione dei rifiuti e di bonifica ambientale ex art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero potere del sindaco ex art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di dichiarare inabitabili una casa o parte di essa per ragioni di igiene e di ordinarne lo sgombero), in relazione ad una situazione conosciuta ormai da tempo e quindi prevedibile (v. segnalazione della Prefettura di Foggia del 23 gennaio 2019 e relazione di servizio dell’UTC del 20 febbraio 2019, atti entrambi menzionati nelle premesse della censurata ordinanza del 2 luglio 2019).

Con riferimento al carattere extra ordinem delle ordinanze in questione, da emettere solo allorquando siano preclusi gli strumenti ordinari si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3001;
mentre in relazione all’impossibilità di utilizzare detto strumento eccezionale per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti si richiama la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774.

Va, altresì, evidenziato che l’immobile per cui è causa risulta essere stato concesso in locazione al Comune di Foggia in forza di contratto del 12 luglio 2007, con la conseguenza che l’ordine di messa in sicurezza sarebbe dovuto essere indirizzato al responsabile della situazione di fatto (vale a dire lo stesso Comune di Foggia), tenuto altresì conto delle possibili problematicità insite nel realizzare lo sgombero di un immobile occupato da altri soggetti, implicando ciò, se del caso, l’intervento della forza pubblica.

5. - Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia.

6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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