TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-03-22, n. 202103419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-03-22, n. 202103419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103419
Data del deposito : 22 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2021

N. 03419/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00516/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma Tor Vergata non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari ritenute opportune, dell’esclusione del ricorrente alla possibilità di accesso al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Roma Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di causa.

Il sig. -OMISSIS- premette di avere conseguito in data -OMISSIS- la laurea in Scienze motorie presso lo stesso Ateneo di Tor Vergata con votazione di 101/110 e riconoscimento di 180 C.F.U.

Riferisce che, con decreto -OMISSIS-, è stato pubblicato il bando per l’ammissione al corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana (classe LM-61 D.M. 270/2004), relativo all’a.a. 2019/2020, emesso dall’Università degli studi di Roma “ Tor Vergata ”. All’art. 1, detto bando prevede un contingente di 73 posti;
al successivo art. 5 fissa una soglia minima di 10 punti per l’accesso.

Il deducente rappresenta, altresì, di essersi regolarmente iscritto alla procedura, ai sensi dell’art. 3 del bando, entro il 29 novembre 2019, di aver preso parte alla prova scritta che consisteva in un elaborato su tre argomenti di cultura generale bio-medica, e di essersi posizionato al posto -OMISSIS- della graduatoria pubblicata in data-OMISSIS-. Tuttavia, non è risultato annoverato tra i vincitori della selezione che potevano procedere all’immatricolazione, benché collocato entro il numero dei posti banditi, avendo ottenuto il punteggio -OMISSIS-e, dunque, non superando la soglia di sbarramento.

Afferma che, poiché solamente 61 candidati avrebbero eguagliato la soglia minima dei 10 punti, risulterebbe, per tabulas , l’esistenza di 9 posti - oltre i 3 per i residenti all’estero - rimasti vuoti.

Con il ricorso in esame chiede l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute idonee, degli atti come specificati in epigrafe ed in particolare del bando per l’ammissione in parte qua e della graduatoria “ ove emerge l’ammissione sino al candidato -OMISSIS- in graduatoria su un totale di n. 70 posti disponibili più n. 3 posti riservati agli extracomunitari ”. Chiede inoltre il riconoscimento e l’accertamento del diritto a veder riconoscere come libero ed a numero aperto l’accesso al primo anno del corso di laurea de quo .

A sostegno della propria domanda articola i motivi di diritto che possono così essere sintetizzati:

- violazione del principio di legalità, del principio di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, violazione del principio di proporzionalità. Contrasto con i principi costituzionali di diritto allo studio. In particolare, l’Ateneo avrebbe imposto una soglia di sbarramento all’immatricolazione - limitando pertanto il diritto allo studio degli studenti - in assenza di qualsiasi fonte legale ministeriale che lo prevedesse. Né si comprenderebbe quale istruttoria è stata effettuata per individuare la soglia proprio in 10 punti, quali calcoli e valutazioni sono stati fatti in proposito e per quale motivazione è stata scelta la soglia di 10/30 piuttosto che altra;

- violazione della legge n. 264/1999. Nello specifico, il corso di cui è causa non dovrebbe “ essere ad accesso programmato, ma ad accesso libero considerando che non trattasi di uno dei corsi specificatamente elencati all’ art. 1 della l. 264 del 1999 (Medicina, Odontoiatria etc.) e tantomeno di uno di quelli riconducibili all’art. 2 tanto che mai l’Ateneo richiedeva la programmazione per i corsi di causa ”. Inoltre, il bando riporterebbe “ senza motivazione alcuna che il corso di cui si discute è a numero programmato ex art. 2 l. 264/1999 ”;

- eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra più atti della P.A. Dovrebbe essere assicurato lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati;

- violazione della legge n. 264/1999 sotto l’ulteriore profilo dell’eccesso di potere per iniquità, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. In buona sostanza, una norma destinata a verificare l'attitudine ad intraprendere un determinato corso di studi, non potrebbe applicarsi anche a chi, possedendo una laurea o esperienze affini, dimostri implicitamente ( recte abbia già dimostrato ex lege ) la suddetta attitudine.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con memoria di stile, senza svolgere alcuna difesa nel merito.

Con ordinanza cautelare del -OMISSIS-il ricorrente è stato ammesso con riserva al corso di laurea, “ ritenuto, dopo il sommario esame proprio della presente fase, che, in base ad alcuni precedenti della Sezione, “l’illegittimità della scelta dell’amministrazione di non consentire - ove (come nel caso di specie) siano stati ammessi, in ragione della soglia minima prevista, un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili - lo scorrimento della relativa graduatoria fino alla copertura integrale di tali posti, osservando il Collegio come, in tali condizioni, l’acquisizione di forze universitarie inferiori alle complessive potenzialità recettive della struttura universitaria contrasti con la dichiarata finalità della programmazione delle immatricolazioni, consistente nella piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili, anche in relazione ai principi costituzionali stabiliti agli articoli 33 e 34 della Costituzione (…) sicché appare del tutto irragionevole non utilizzare i posti disponibili rimasti vacanti, non consentendo una riapertura della graduatoria in favore degli studenti che abbiano riportato un punteggio inferiore alla soglia minima stabilita fino alla copertura del contingente di posti reso disponibile dall’Ateneo all’esito di un iter istruttorio (presumibilmente) adeguato e approfondito, volto all’esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile” (TAR per il Lazio, sez. III, sent. 11712/2019;
nello stesso senso TAR per il Lazio, sez. III, Sent. 12808/2019)
”.

In data 16 febbraio 2021, il deducente ha depositato “ note d’udienza ” chiedendo volersi dichiarare l’improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che “ ottenendo l’immatricolazione e giungendo così all’ottenimento del bene della vita a cui aspirava, appare evidente che una decisione di merito di annullamento, anche in parte qua, dei provvedimenti gravati non risulterebbe più utile all’interessato ”.

All’udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Preliminarmente deve essere scrutinata la domanda di parte ricorrente relativa alla declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame.

In particolare, il sig. -OMISSIS- sostiene che, avendo l’Amministrazione nelle more del giudizio consentito la sua immatricolazione presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ed essendo ormai iscritto al secondo anno del corso di laurea in Scienze della Nutrizione, la sua posizione si sarebbe “ consolidata ”, il bene della vita sarebbe ormai acquisito e, quindi, non sussisterebbe più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.

La domanda, per quanto suggestiva, è infondata.

Si osserva in proposito che “ in base a principi pacifici e consolidati del processo amministrativo, infatti, la misura cautelare appartiene ad una fase autonoma e distinta nell’ambito del giudizio di impugnazione: tale fase – non in grado di consumare il rapporto processuale principale – è volta solo a paralizzare temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato, o anche ad anticipare, in forma propulsiva, gli effetti di una eventuale pronuncia favorevole;
quanto sopra, però, sempre in via interinale, ovvero fino alla decisione di merito, in esito alla quale si estingue qualsiasi effetto della pronuncia cautelare, senza che dalla situazione di fatto, conseguente a quest’ultima, possano derivare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa
” (cfr.

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