TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202401784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202401784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401784
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 01784/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02230/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2023, proposto da
G A, rappresentato e difeso dagli avvocati R D, Stefano D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

F F, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di “conferma dell’ordinanza di demolizione opere abusive ex art. 27, d.p.r. 380/2001 n. 16 del 20/02/2023” - prot. n. 11407/2023, notificata al ricorrente in data 23.02.2023, anch'essa espressamente gravata, con cui è stata ordinata la demolizione nel termine di 90 giorni dei manufatti presuntivamente abusivi individuati il 14 febbraio 2023 dal personale dell'UTC, all'esito del sopralluogo condotto unitamente alla Polizia Municipale presso l'immobile condotto in locazione dal ricorrente, alla via Feudo, nn. 98- 100, nonché di ogni altro eventuale atto preordinato, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nola e di F F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente impugna il provvedimento di “ conferma dell’ordinanza di demolizione opere abusive ex art. 27, d.p.r. 380/2001 n. 16 del 20/02/2023 ”.

Il ricorrente espone in punto di fatto di essere sin dal 2016 affittuario del locale de quo, destinato ad uso commerciale e segnatamente ad attività di “braceria, pizzeria e ristopub”. Egli, nel 2016, aveva presentato CILA per la realizzazione di una pergotenda;
il Comune, tuttavia, dopo 2 anni, ne aveva ordinato la demolizione, assumendo che si fosse in presenza di una tettoia in legno, salvo poi modificare la propria posizione a seguito di altro sopralluogo, adottando un ulteriore provvedimento con cui ordinava nuovamente la demolizione della struttura, questa volta in quanto non risultava la delega del proprietario alla presentazione della CILA.

Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune si è costituito e ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato. Anche il controinteressato, ovvero il proprietario dei locali, si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta.

In vista dell’odierna udienza, le parti hanno depositato memorie e repliche.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, in ragione della assorbente censura di cui al secondo motivo di ricorso.

L’ordinanza in esame ha qualificato l’intervento effettuato dal ricorrente come abusivo, in quanto nei titoli edilizi presentati, nonostante l’istante abbia dichiarato di essere “affittuario-delegato”, non è presente la delega da parte dei proprietari all’esecuzione delle opere.

Deduce, in senso contrario, il ricorrente che l’art. 10 del contratto di locazione stipulato dalle parti il 30 marzo 2016 così stabilisce: “ Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione alla parte locatrice potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l’uso contrattualmente stabilito .”.

Egli lamenta, pertanto, nel secondo motivo di ricorso (da esaminarsi preliminarmente per ragioni di economia processuale): violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del dPR. n. 380 del 2001 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 e 1587 cc. - Violazione degli artt. 1175 e 1375 cc. - Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti – per carenza di istruttoria - per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Il motivo è fondato. L’art. 10 del contratto di locazione può infatti essere interpretato come rilascio anticipato del consenso del proprietario ad istallare la suddetta pergotenda.

Rileva sul punto il controinteressato che l’opera abusiva realizzata dal ricorrente investirebbe un bene immobile che non è contemplato dal contratto sottoscritto in data 30.03.2016, in quanto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti non contempla alcuna area esterna all’immobile sito in Nola (NA) alla Via Feudo nn. 98-100, censito in C.F. al F. 21-p.lla 620-sub 1 (doc. n. 5). Tale circostanza non sarebbe contestata da parte ricorrente.

L’obiezione non coglie nel segno.

Infatti, come rilevato dal ricorrente, l’area interessata dalla pergotenda è antistante il locale commerciale condotto in locazione dal ricorrente ed è dunque pertinenziale ad esso.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal controinteressato, ad avviso del Collegio la pergotenda, che è opera in edilizia libera facilmente rimovibile, può essere ritenuta una miglioria e/o addizione coerente con l’uso commerciale del locale, non rilevando a tal fine la circostanza che essa modifica il prospetto del bene.

Inoltre, va rimarcato che, come sottolineato dal ricorrente, il proprietario ha atteso sei anni per manifestare il suo dissenso alla realizzazione della pergotenda, pur essendone evidentemente a conoscenza da tempo, abitando nella stessa palazzina dove si trova la pergotenda. Si tratta di un elemento che conferma come in realtà detto consenso vi fosse, proprio in base al contratto sopra citato.

Tali considerazioni consentono di prescindere dall’esame del profilo di doglianza relativo alla formazione di un affidamento in capo al ricorrente.

Possono inoltre essere assordite le doglianze, di natura procedimentale, dedotte da parte ricorrente nel primo motivo, e precisamente: Violazione dei generali princìpi in tema di giusto procedimento - Violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria - per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché quelle di cui al terzo motivo di ricorso, concernenti l’ omessa comparazione dell’interesse pubblico con l’interesse privato e contestuale violazione dei princìpi generali in materia edilizia ed urbanistica - per contraddittorietà manifesta.

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 27 del dPR. n. 380 del 6 giugno 2001 - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti - Violazione dei princìpi generali in tema di giusto procedimento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifeste. Sostiene infatti il ricorrente che la norma invocata non potesse essere applicata al caso in esame, essendo la pergotenda in questione completata sin dal novembre del 2016.

Il motivo è anch’esso fondato nei limiti e termini che si diranno.

L’art. 27 tu edilizia non è applicabile al caso di specie in quanto, a prescindere dalla questione dell’inizio o dell’avvenuta esecuzione dell’intervento, risulta che esso era comunque assoggettabile a CILA, e pertanto la sua invalidità non può comportare la demolizione del manufatto, ma solo alla irrogazione di una sanzione amministrativa.

L'art.

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