TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202300573

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202300573
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300573
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00573/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01468/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- del verbale n. -OMISSIS-del 31 maggio 2022 con cui il Centro Ospedaliero Militare di Milano - Ufficio CMO 1^ ha invitato il mar. cong. -OMISSIS- a presentarsi presso tale Commissione per essere sottoposto a visita Medica Generale (ed eventuale visita specialistica e a valutazione Medico Legale) ai fini di: Rettifica Verbale (doc. 1);

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto o comunque collegato al giudizio impugnato, con riserva di impugnazione per motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, -OMISSIS- collocato in congedo assoluto per riforma, ha impugnato il verbale n. -OMISSIS-del 31 maggio 2022 con cui il Centro Ospedaliero Militare di Milano - Ufficio CMO 1^ lo ha invitato a presentarsi presso tale Commissione per essere sottoposto a visita

Medica Generale ed eventuale visita specialistica e a valutazione Medico Legale ai fini della rettifica di verbale precedente.

Il ricorrente, giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare e cessato dal servizio permanente per infermità nel 2011, in data 4 luglio 2012 presentava domanda di riconoscimento di

dipendenza da causa di servizio di infermità (o lesione) e concessione dell’equo indennizzo anche con riferimento a: -OMISSIS- sul

-OMISSIS-. La Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano del Ministero della Difesa, con il verbale modello

-OMISSIS-del 09.07.2013 riscontrava che il ricorrente era affetto da “-OMISSIS-” ma riteneva che la prima patologia non fosse classificabile, mentre la seconda fosse ascrivibile alla tabella B. Con il decreto n. -OMISSIS- del 23.12.2014 (doc. 9) il Ministero dichiarava che le infermità denunciate dal ricorrente non fossero dipendenti da causa di servizio, preso atto di quanto accertato dalla Commissione Medico Ospedaliera il 9 luglio 2013, nonché dal parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che il ricorrente impugnava presso questo Tribunale RG n. 1001/2015.

Nelle more di tale giudizio, il ricorrente veniva sottoposto nuovamente a visita in occasione della quale la Commissione Medica Ospedaliera riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate, comprese le -OMISSIS- del 12.04.2018. Il giudizio si concludeva quindi con la sentenza di questo TAR n. 795 del 09.04.2019, che dichiarava improcedibile il ricorso e in parte lo respingeva, negando la richiesta di equo indennizzo.

Tuttavia, lamenta il ricorrente, la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria dovutagli non è mai stata effettuata dall’Inps che comunicava con nota del 12.05.2022 l’impossibilità di procedere alla liquidazione della pensione privilegiata poiché si era “in attesa di rettifica del verbale -OMISSIS- del 12/04/2018 [dall’INPS] richiesta alla Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Milano al fine dello scorporo della patologia n. 10 non riconosciuta dipendente da causa di servizio”

A ciò seguiva in data 31.05.2022 il verbale qui impugnato, con cui il Centro Ospedaliero Militare di Milano – CMO 1^ invitava -OMISSIS- a sottoporsi a visita Medica Generale – ed eventuale visita specialistica e a valutazione Medico Legale – ai fini della rettifica del verbale.

Contro il suddetto invito a visita il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 923, d.lgs. 66/2010, 3 e 7 della l. N. 241/1990 e delle garanzie partecipative – difetto di motivazione e di istruttoria – violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Violazione del principio di affidamento.

La mancanza di un decreto confermativo di quanto disposto dal verbale del 2018 non giustificherebbe quello che ha asserito l’INPS che con nota del 18.05.2022 (v. doc. 14) sosteneva che “la richiesta di rettifica del verbale -OMISSIS- del 12/04/2018 è motivata dalla presenza di parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 30129/2013”.

Inoltre il procedimento di rettifica del verbale dovrebbe essere chiaramente motivato ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990 e tale motivazione non è ravvisabile nel verbale qui impugnato. Tantomeno sarebbe stato preceduto da un avviso di comunicazione di avvio del procedimento.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 27 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

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