TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202301460

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202301460
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301460
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 01460/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03038/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via P. Coletta n.12;

contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta - Questura Caserta, in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli via S. Lucia n., 81;

per l'annullamento

a) del provvedimento interdittivo antimafia Cat. 12.b.16/ANT/

AREA

1^ n. -OMISSIS-, irrogato dal Prefetto di Caserta nei confronti della -OMISSIS-;
b) della nota della medesima Prefettura, recante la trasmissione della cennata informativa;
c) degli atti preordinati, connessi e conseguenti, e segnatamente: d) della nota della DIA di Napoli n -OMISSIS-;
e) della nota della Questura di Caserta Cat. Q2/2/IV Sez. -OMISSIS-;
f) della nota redatta dalla Legione Carabinieri Campania, Comando Provinciale di Caserta, nn. -OMISSIS-;
g) delle comunicazioni fornite dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico – Finanziaria Caserta prot. -OMISSIS-, e prot. n. -OMISSIS-;
h) del verbale del G.I.A. di Caserta del -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta – Questura di Caserta e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS- espone di essere un’azienda di produzione e commercializzazione di vini e di aver presentato in data -OMISSIS- alla Regione Campania una domanda di sostegno (n.-OMISSIS-) nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 – Tipologia di operazione 4.1.1 (supporto per gli investimenti nelle aziende agricole).

Con il provvedimento (n. -OMISSIS-, la Prefettura di Caserta ha informato che a carico dell’attuale ricorrente sussiste il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto il dott. -OMISSIS-, socio di maggioranza della società -OMISSIS-, già tratto in arresto per effetto della -OMISSIS- emessa dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- per il combinato disposto degli artt. 110, 416 bis e 610 c.p., è stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e -OMISSIS- per le predette fattispecie delittuose.

Avverso il provvedimento appena menzionato è insorta la -OMISSIS- con ricorso notificato in data -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020 la causa su richiesta di parte ricorrente veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno – UTG di Caserta, che ha depositato gli atti dell’istruttoria procedimentale, e la Regione Campania.

Parte ricorrente e la prefettura hanno prodotto memorie con cui hanno articolato le proprie difese e all’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Giova premettere che l’interdittiva impugnata è stata adottata sulla scorta dell’attività investigativa condotta dalle Forze dell’Ordine interessate, dalla quale emergeva che il sig. -OMISSIS-, socio di maggioranza della società in oggetto: - in data -OMISSIS-, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-, veniva tratto in arresto dal Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, per il combinato disposto degli art. 110, 416 bis e 610 del codice penale;
- è stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento -OMISSIS-, n.-OMISSIS- e -OMISSIS- per le medesime fattispecie delittuose sopra indicate. In considerazione dei fatti sopra esposti, la Prefettura di Caserta addiveniva ad una prognosi di rischio di contaminazione mafiosa nei confronti della odierna ricorrente, in ragione delle vicende penali che vedono protagonista il suo socio di maggioranza.

3. Con il primo motivo di censura la società ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio procedimentale e l’accesso di potere.

In particolare la società attrice invoca la violazione delle regole di partecipazione e l’assenza di contraddittorio procedimentale che non sarebbe giustificato da esigenze di speditezza ovvero di particolare gravità.

Con il secondo motivo la società attrice lamenta che la Prefettura avrebbe adottato l’informazione interdittiva in modo automatico sul presupposto del mero coinvolgimento del dott. -OMISSIS- nel procedimento penale di cui all’art. 416bis c.p., laddove a prescindere dal titolo di reato sarebbe sempre necessaria una valutazione individualizzante da parte dell’Amministrazione.

Con il terzo motivo di censura parte ricorrente lamenta che la Prefettura avrebbe desunto la sussistenza del rischio di contaminazione sulla base di un singolo elemento laddove occorrerebbero plurime ragioni per fondare l’adozione di un provvedimento antimafia, atteso che un singolo elemento non sarebbe significativo.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce che nel caso in cui gli indizi di condizionamento riguardino esponenti di imprese, occorrerebbe al fine di fondare una legittima informazione interdittiva, che essi fossero suffragati anche da elementi specifici, nella fattispecie mancanti, che riguardino l’impresa stessa

Con il quinto motivo la ricorrente, ricollegandosi alla precedente censura, ritiene che le cointeressenze tra il dott. -OMISSIS- e la società ricorrente siano neutre e scarsamente significativi di un’effettiva contaminazione.

Con il sesto e ultimo motivo parte ricorrente lamenta che la Prefettura avrebbe violato i termini di durata del procedimento, atteso che la richiesta della Regione Campania risalirebbe al -OMISSIS-, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato il -OMISSIS- quando le esigenze della Regione che avevano motivato la richiesta si erano già esaurite.

4. Le censure sono tutte prive di pregio.

4.1 Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative essa non inficia l’impugnato diniego e l’informazione antimafia (retta ratione temporis dalle disposizioni previgenti alla riforma introdotta con il menzionato d.l. 152 del 2021), essendo stato costantemente ritenuto che: “la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 L. n. 241 del 1990 e del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della stessa legge, sono adempimenti non necessari in materia di certificazione antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 159 del 2011” (Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2021 n. 3182, con ulteriori richiami).

In disparte le novità legislative, riguardo al caso in esame, giova richiamare gli indirizzi di consolidata giurisprudenza circa la natura specifica del potere del Prefetto in materia di prevenzione antimafia la quale giustifica per l’esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, a salvaguardia del regolare svolgimento delle attività economico imprenditoriali con possibile reiterazione dei comportamenti sanzionati. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2020, n. 820).

Le disposizioni di cui agli artt. 7 s. e 10 bis legge 241/1990, pur costituendo principi generali dell'ordinamento, sono tuttavia derogabili allorché il legislatore ritenga che l'eccentricità della materia consigli una differente articolazione delle fasi procedimentali (Cfr. da ultimo questa Sezione n. 1003/2023).

Ciò è avvenuto in materia di informative, ai sensi dell’art. 88, comma 4, D. lgs 159 del 2011, il quale prevede una differente modalità di comunicazione dei provvedimenti antimafia;
si tratta di partecipare agli interessati le decisioni positive o negative dopo che queste siano state assunte, evitando che le fasi procedimentali precedenti siano influenzate dalla capacità pervasiva che il fenomeno mafioso sa assumere in determinate circostanze e in precisi contesti (cfr. TAR Genova, sez. I, 4 novembre 2016, n. 1085).

D’altronde, l’assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale in materia di informative antimafia non costituisce un vulnus al principio di buona amministrazione, perché, come la stessa Corte UE ha affermato, il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che “queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti” (sentenza della Corte di -OMISSIS-zia UE, 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

Con riguardo alla normativa italiana in materia antimafia, la stessa Corte UE, benché ad altri fini, relativi alla compatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto eurounitario, ha chiarito che “il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici” (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37).

La delicatezza della ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all’autorità amministrativa, può comportare una eliminazione del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, come ha pure chiarito la Corte di Giustizia UE nella sua giurisprudenza (ma v. pure Corte cost.: sent. n. 309 del 1990 e sent. n. 71 del 2015), o slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565;
da ultimo TAR Campania, Sez. I, n. 5523/2022).

4.2 Con le censure dalla seconda alla quinta parte ricorrente lamenta che il quadro indiziario sarebbe insufficiente a sorreggere la prognosi di pericolo di condizionamento poiché fondato sull’unica circostanza del rinvio a giudizio.

Occorre in contrario rilevare che il provvedimento di rinvio a giudizio non rappresenta un fattore indiziante isolato, bensì unitamente alla misura cautelare personale adottata anch’essa nei confronti del dott. -OMISSIS-, costituiscono un quadro indiziario che è la risultante di un insieme di elementi che hanno condotto all’adozione del provvedimento di rinvio a giudizio per il reato di concorso in associazione mafiosa ai sensi degli artt. 110 e 416bis c.p. e di violenza privata.

È appena il caso di rilevare che un tale provvedimento, a prescindere dalla sussistenza in concreto dei reati ascritti (rimessa ovviamente alla valutazione esclusiva dell’autorità giudiziaria penale), attesta, quanto meno a livello indiziario la configurabilità di un collegamento malavitoso non occasionale, ma organico se non anche funzionale rispetto alla consorteria criminale che rende verosimile, quanto meno alla stregua del criterio del criterio ‘più probabile che non’, applicabile in subiecta materia , la sussistenza di un pericolo di condizionamento mafioso nei confronti della società ricorrente.

Al riguardo, non può certo ignorarsi la rilevanza della partecipazione detenuta dal dott. -OMISSIS- (50%) nel capitale della società ricorrente che lo rende potenzialmente in grado di influire profondamente sulle scelte fondamentali della società, oltrepassando così la soglia di rilevanza del rischio di condizionamento mafioso sulla gestione della società.

Peraltro la ricorrente fonda le proprie considerazioni critiche su una errata lettura della sent. n. -OMISSIS-/2020 di questa sezione non corretta. Ed infatti tale pronuncia afferma che che “alle Prefetture spetta pur sempre l’onere di compiere una valutazione che non può conseguire in modo automatico dalla commissione dei reati spia contemplati nel predetto articolo, soprattutto, quando questi, come nel caso di specie, non esprimono di per sé stessi un diretto collegamento tra il reo e le consorterie criminali”. Orbene, la sentenza si riferiva ad un caso in cui il soggetto ritenuto controindicato ai fini antimafia aveva riportato condanna per la fattispecie di cui all’art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e, dunque, del tutto eterogenea rispetto alle vicende penali che coinvolgono il dott. -OMISSIS- che, come detto, è stato rinviato a giudizio per una fattispecie che esprime autonomamente il rischio di contaminazione.

5. Infine quanto all’ultima doglianza relativa alla pretesa illegittimità del provvedimento gravato per violazione dei termini del procedimento, si rammenta che in assenza di una previsione di legge che commini la consumazione del potere per effetto del decorso del termine per provvedere, l’Amministrazione resta comunque titolare delle prerogative riconosciutele dalla legge.

In definitiva le censure si appalesano tutte infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

In considerazione della rilevanza degli interessi oggetto del giudizio le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

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