TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202301460

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202301460
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301460
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 01460/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03038/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Casertano, Stefano Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via P. Coletta n.12;



contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta - Questura Caserta, in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli via S. Lucia n., 81;



per l'annullamento

a) del provvedimento interdittivo antimafia Cat. 12.b.16/ANT/AREA 1^ n. -OMISSIS-, irrogato dal Prefetto di Caserta nei confronti della -OMISSIS-; b) della nota della medesima Prefettura, recante la trasmissione della cennata informativa; c) degli atti preordinati, connessi e conseguenti, e segnatamente: d) della nota della DIA di Napoli n -OMISSIS-; e) della nota della Questura di Caserta Cat. Q2/2/IV Sez. -OMISSIS-; f) della nota redatta dalla Legione Carabinieri Campania, Comando Provinciale di Caserta, nn. -OMISSIS-; g) delle comunicazioni fornite dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico – Finanziaria Caserta prot. -OMISSIS-, e prot. n. -OMISSIS-; h) del verbale del G.I.A. di Caserta del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta – Questura di Caserta e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS- espone di essere un’azienda di produzione e commercializzazione di vini e di aver presentato in data -OMISSIS- alla Regione Campania una domanda di sostegno (n.-OMISSIS-) nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 – Tipologia di operazione 4.1.1 (supporto per gli investimenti nelle aziende agricole).

Con il provvedimento (n. -OMISSIS-, la Prefettura di Caserta ha informato che a carico dell’attuale ricorrente sussiste il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto il dott. -OMISSIS-, socio di maggioranza della società -OMISSIS-, già tratto in arresto per effetto della -OMISSIS- emessa dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- per il combinato disposto degli artt. 110, 416 bis e 610 c.p., è stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e -OMISSIS- per le predette fattispecie delittuose.

Avverso il provvedimento appena menzionato è insorta la -OMISSIS- con ricorso notificato in data -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020 la causa su richiesta di parte ricorrente veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno – UTG di Caserta, che ha depositato gli atti dell’istruttoria procedimentale, e la Regione Campania.

Parte ricorrente e la prefettura hanno prodotto memorie con cui hanno articolato le proprie difese e all’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Giova premettere che l’interdittiva impugnata è stata adottata sulla scorta dell’attività investigativa condotta dalle Forze dell’Ordine interessate, dalla quale emergeva che il sig. -OMISSIS-, socio di maggioranza della società in oggetto: - in data -OMISSIS-, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-, veniva tratto in arresto dal Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, per il combinato disposto degli art. 110, 416 bis e 610 del codice penale; - è stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento -OMISSIS-, n.-OMISSIS- e -OMISSIS- per le medesime fattispecie delittuose sopra indicate. In considerazione dei fatti sopra esposti, la Prefettura di Caserta addiveniva ad una prognosi di rischio di contaminazione mafiosa nei confronti della odierna ricorrente, in

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi