TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-04-12, n. 202100922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-04-12, n. 202100922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202100922
Data del deposito : 12 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2021

N. 00922/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2017, proposto dai
Comuni di Soncino, Sergnano, Vaiano Cremasco, Palazzo Pignano, Barbata, Calcio, Camisano, Campagnola Cremasca, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Cumignano Sul Naviglio, Fiesco, Fontanella, Offanengo, Pizzighettone, Pumenengo, Ricengo, Romanengo, Salvirola, Ticengo, Torre Pallavicina, Trigolo, Vailate, Madignano, Izano, Casaletto Ceredano, Monte Cremasco, Dovera, Ripalta Guerina, Credera Rubbiano, Ripalta Arpina, Cremosano, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, dall’Unione Lombarda Soresinese, in persona del rappresentante legale p.t. nonché dai Consorzi Roggia Colatore, Roggia Chigaluzza, Irrigazione dei Dossi, Roggia Livrera, Roggia Comuna di Soncino, Roggia Acqua Prati, Roggia Valerio, dall’Utenza Roggia Comuna Ramo Villacampagna e dall’Utenza Roggia Cariola–Valera-Valerolo, dall’A.Svi.Com Cremona, dalla Fed.A.Svi.Com Lombardia, dall’Associazione Proprietari Fondi Rustici della Provincia di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Claudio Martino, con domicilio eletto presso l’Avv. Paola Marcone in Assago (MI), via Caduti n.11/C;

contro

- Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
- Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrica Bocchi Magnoli, dall’Avv. Alessandro Calegari e dall’Avv. Carlo Luca Coppini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via P. Cossa 2;

nei confronti

Comune di Cremona, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Boccalini, e dall’Avv. Enrico Cistriani, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.;

e con l'intervento di

Giuseppe C in proprio ed n.q. di membro e portavoce del Comitato “B”;

per l’annullamento, previa sospensione

1) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 29 dicembre 2016, n. X/6096 pubblicata sul B.U.R. – Serie Ordinaria n.

1 - il 5 gennaio 2017, con cui è stato approvato “ con stralcio ” il Piano di Classificazione degli Immobili del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, ai sensi dell’art.90 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31;

2) del Piano di Classificazione degli Immobili del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, adottato con deliberazione del C.A. del Consorzio del 19 ottobre 2016 n. 28, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia;

3) della Deliberazione del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, n. 5/2017 del 19 gennaio 2017 con cui si è statuito di dare applicazione al Piano di Classifica;

4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio e del Comune di Cremona;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa V N F nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 (svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020) senza l’audizione dei difensori delle parti che non hanno chiesto di essere sentiti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso depositato il 21.03.2017, parte ricorrente – costituita da trentatré Comuni, un’Unione di Comuni, nove Consorzi e tre enti esponenziali insistenti nel perimetro del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (Dunas), costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 7173 del 6 agosto 2012 – impugnava la sequenza procedimentale relativa al Piano di Classificazione degli Immobili (di seguito anche Piano), adottato con deliberazione consortile del 19 ottobre 2016 n. 28, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 29 dicembre 2016, n. X/6096 pubblicata sul B.U.R. – Serie Ordinaria n.

1 - il 5 gennaio 2017 ed applicato con deliberazione consortile n. 5/2017 del 19 gennaio 2017.

Premettendo che il Piano era stato adottato con stralcio della posizione del territorio di Cremona (7,000 ha ca.), inserito, a seguito di osservazioni e contributi dei consorziati in fase di consultazione, articolava, a sostegno, tre ordini di motivi.

1.1. – Con un primo motivo, (“ Carenza di potere.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.;
degli artt. 10, 11, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933;
degli artt. 79, 80, 86, 87, 88, 90 della legge regionale Lombardia 5 dicembre 2008 n. 31;
dell’art.10 della legge regionale Lombardia 8 agosto 2016 n. 22.- Violazione e falsa applicazione dei principi e delle direttive contenuti nella d.g.r. n. X/3420 del 17 aprile 2015, nonché dei principi generali in materia di beneficio fondiario e di imposizione contributiva di bonifica.- Eccesso di potere per sviamento, travisamento, falsità dei presupposti
”), sosteneva che lo stralcio del territorio cremonese si sarebbe tradotto, in ultima analisi, nell’esonero totale dagli obblighi contributivi, in loro danno, di “ una zona che già da tempo avrebbe dovuto essere assoggettata a contribuzione ” in quanto “ a forte criticità idraulica ”, ed in cui vi sono “ numerosi corsi d’acqua di competenza del Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio ”.

1.2. – Con un secondo motivo, (“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933;
dell’art. 90 della legge regionale Lombardia 5 dicembre 2008 n. 31.- Violazione e falsa applicazione dei principi e delle direttive contenuti nel-la d.g.r. n. X/3420 del 17 aprile 2015, nonché dei principi generali in materia di beneficio fondiario e di imposizione contributiva di bonifica.- Eccesso di potere
”), censurava l’operato dell’Amministrazione per essersi sottratta “ all’obbligo di redigere il Piano Comprensoriale di bonifica, strumento insostituibile per una corretta individuazione delle aree omogenee, delle opere di bonifica ivi esistenti, del beneficio e dei centri di costo ”;
eccepiva, inoltre, il mancato approfondimento istruttorio delle reali caratteristiche del territorio, evidenziando una serie di specifiche e puntuali criticità. Il tutto, con evidenti ricadute (anche in questo caso, in loro pregiudizio) in tema di oneri contributivi, parametrati, per definizione, in funzione del grado di beneficio ricevuto.

1.3. – Con un terzo motivo (“ Illegittimità derivata (con riguardo alla Deliberazione del Consorzio di Bonifica n. 5/2017 del 19 gennaio 2017 ”), faceva quindi valere le medesime doglianze, a titolo di illegittimità derivata, con riguardo alla Deliberazione del Consorzio di Bonifica n. 5/2017 del 19 gennaio 2017, applicativa del Piano di Classificazione.

1.4. – In uno specifico paragrafo a ciò dedicato (“ Illegittimità costituzionale dell’art.10 comma 13 della legge regionale Lombardia n. 22 dell’8 agosto 2016 per violazione degli articoli 3, 23 e 53 Cost. ”), sollevava, infine, questione di legittimità costituzionale dell’art.10 comma 13 della legge regionale Lombardia n. 22 dell’8 agosto 2016, nella parte in cui avrebbe consentito l’approvazione del Piano di classificazione degli immobili senza previa individuazione “ delle opere e delle attività di bonifica partitamente riferibili a questo o a quel territorio ”, nell’ambito del diverso Piano Comprensoriale di Bonifica, come peraltro avvenuto nel caso di specie. (“ La Giunta Regionale può approvare i piani di classificazione degli immobili adottati entro il 31 dicembre 2016 sulla base dei criteri, degli indirizzi e delle modalità procedimentali di cui all'articolo 90, comma 1, della L.R. 31/2008, senza necessità di previa approvazione dei relativi Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale ”).

2. - Si costituivano la Regione Lombardia (29.03.2017), il Comune di Cremona (06.04.2017) ed il Consorzio Dunas (08.04.2017) eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

2.1. - Con ordinanza n. 488 del 13 aprile 2017, l’istanza cautelare veniva respinta, previo rilievo di profili di inammissibilità della domanda relativi: a) al difetto dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo;
b) all’assenza di dimostrazione, per i singoli ricorrenti “ di come la deliberazione incida in senso negativo sulla posizione di ciascuno di essi, in quanto contribuenti del Consorzio ” (carenza di interesse). Il Collegio, evidenziava, altresì, l’assenza di pregiudizio economico derivante dallo stralcio del territorio cremonese (“ Rilevato in ogni caso che sia la deliberazione impugnata sia la stessa Regione hanno escluso che la contribuenza relativa all’area stralciata gravi sui contribuenti del restante territorio, non potendo essere posta a carico, neppure in via provvisoria, degli immobili inclusi nell’area interessata dal piano approvato e non oggetto di stralcio ”).

2.2. - Il 14 febbraio 2019 interveniva ad adiuvandum il sig. C, in proprio e n.q. di membro e portavoce del Comitato B , il quale, premettendo la travagliata storia degli oneri consortili nel territorio di interesse, aderiva al ricorso principale, sviluppando ulteriori dodici motivi di censura, nei quali insisteva anche con successiva memoria (15.03.2019).

2.3. – In vista dell’udienza di merito il Consorzio di Bonifica depositava memorie (06.02.2021) e repliche (16.02.2021), eccependo l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum ed insistendo nelle eccezioni e difese già spiegate.

2.4. – Depositavano memorie e repliche sia parte ricorrente (05.02- 16.02.2021), sia l’interventore ad adiuvandum (05.02- 16.02.2021).

2.5. - All’udienza del giorno 9 marzo 2021 (svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020) senza l’audizione dei difensori delle parti che non avevano chiesto di essere sentiti, il ricorso era trattenuto in decisione.

3. – Oggetto dell’odierno contendere è la sequenza procedimentale che ha portato all’approvazione (D.G.R. 29 dicembre 2016, n. X/6096 pubblicata sul B.U.R. – Serie Ordinaria n.

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