TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-12-30, n. 201700957

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-12-30, n. 201700957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700957
Data del deposito : 30 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2017

N. 00957/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00058/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2005, proposto da:
Edilcantieri Zampini S.a.s. di Zampini Filippo &
C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Barbieri in Ancona, piazza del Plebiscito, 55;

contro

Comune di Esanatoglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati R F, A F B, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Panzavuota in Ancona, corso Mazzini N.73;

Responsabile Settore Tecnico Comune di Esanatoglia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Esanatoglia n. 7334 del 2 novembre 2004, recante la richiesta di pagamento dell’importo integrativo per oneri di di urbanizzazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Esanatoglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto di impugnazione è il provvedimento in data 2 novembre 2004 con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Esanatoglia avvisa la società ricorrente che - in relazione al permesso di costruire n. 12 del 28 novembre 2004 - essa è tenuta al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, dell'importo di €.16.828,80 a titolo di differenza integrativa degli oneri di urbanizzazione primaria e per oneri di urbanizzazione secondaria non corrisposti.

Il contenzioso prende le mosse dall’esistenza di una convenzione urbanistica per la esecuzione di un Piano di Lottizzazione (PdL), stipulata in data 9 ottobre1975 tra i danti causa della ricorrente e il Comune di Esanatoglia,

I proprietari si impegnavano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, indicate nella convenzione stessa e a cedere gratuitamente al Comune le stesse e le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria individuate. Con lo stesso atto i lottizzanti si impegnavano a corrispondere la quota delle opere di urbanizzazione secondaria posta a loro carico, quantificata nell'atto stesso in L.8.157.100, in ragione di L. 240 (duecentoquaranta) per ogni metro cubo previsto dal progetto approvato.

Le opere di urbanizzazione primaria sono state collaudate nel 1981 e il collaudo è stato approvato con delibera n.45 del 26 marzo 1982. Successivamente (2001), la ricorrente acquistava cinque lotti di terreno originariamente compresi nel Piano di Lottizzazione All’epoca i relativi certificati di destinazione indicavano che gli strumenti urbanistici in vigore all’atto del rilascio erano il PRG di Esanatoglia approvato il 19 gennaio 1999, il Piano di Lottizzazione convenzionata approvato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 2 giugno 1973 e la relativa convenzione del 9 ottobre dello stesso anno. Tra il 2001 e il 2004 la ricorrente otteneva il rilascio dei permessi di costruire per i lotti, acquistati, corrispondendo il contributo per il contributo per le opere di urbanizzazione secondo quanto stabilito dalla convenzione citata (L. 240 - €. 0.12 - al metro cubo).

Con successiva delibera n. 32 del 30 aprile 2004 la Giunta Municipale del Comune di Esanatoglia ha acquisito le opere di urbanizzazione primaria. e le aree per le opere di urbanizzazione secondaria,

In data 5 agosto 2004, con comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 legge n. 241 del 1990, il Comune informava la Edilcantieri Zampini sas che non era stato regolarmente effettuato il pagamento del contributo di concessione in relazione agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente al permesso di costruire n. 12 del 2004, indicando gli oneri da versare per l'urbanizzazione primaria e secondaria in €.16.828,80 al netto degli oneri di urbanizzazione già pagati dalla ricorrente. A tale comunicazione faceva seguito il deposito di memorie procedimentali da parte di Edilcantieri Zampini s.a.s..

In data 2 novembre 2004 l’Amministrazione comunale ha adottato l’"Avviso per il recupero di somme dovute per il rilascio di Concessione Edilizia N. 37 del 20 novembre 2001, con il quale si confermava definitivamente la richiesta degli oneri nella misura di cui sopra (analoghi atti sono stati adottati anche per gli altri permessi di costruire rilasciati alla ricorrente, tutti impugnati con ricorsi in decisione in questa stessa udienza).

Tale avviso – impugnato con il ricorso all’esame - è contestato sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, si deduce la violazione dell’art. 18 della legge n. 10 del 1977 e dell’art. 16 della legge n. 1150 del 1942. Non sarebbe stato rispettato, in particolare il blocco degli oneri di urbanizzazione nella misura fissata nelle convenzioni di lottizzazione, previsto dal citato art. 18. Inoltre, la scadenza decennale prevista per i piani particolareggiati non si estenderebbe ai piani di lottizzazione.

Si deduce altresì eccesso di potere, per illogicità, in quanto sarebbe stato imposto un doppio pagamento degli oneri e per contraddittorietà con i certificati di destinazione urbanistica e, nonché per ulteriore contraddittorietà con la decisione di acquisire le opere di urbanizzazione primaria e le aree per le opere di urbanizzazione secondaria. Infine, si contesta che il provvedimento impugnato non sia stato redatto nella forma dell’ordinanza-ingiunzione.

Si è costituito il Comune di Esanatoglia, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi