TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-10-28, n. 202418868
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2024
N. 18868/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2024, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-O-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Comando Legione carabinieri “Emilia Romagna” – SM – Ufficio personale prot. n. 981/19-1-2023 del 14 novembre 2023, notificata il 17 novembre 2023;
- del verbale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Commissione di valutazione e avanzamento n. 23/1 CC del 10 novembre 2023, ricevuto tramite accesso agli atti in data 22 dicembre 2023, e segnatamente degli allegati 6 e 7 ivi citati e contenenti l’elenco dei nominativi dei militari giudicati non idonei all’avanzamento e le relative motivazioni;
- dell’elenco recante il quadro di avanzamento ad anzianità dei vice brigadieri compresi nell’aliquota del 31 dicembre 2022, giudicati idonei alla promozione al grado superiore;
- della determina del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso prot. n. 31/9-3-1-2023 del 5 gennaio 2024, notificata in pari data;
- ove occorrer possa, del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare prot. n. M_D AB05933 REG2023 0299384 del 18 maggio 2023, recante il concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 6° Corso superiore di qualificazione (2023–2024) di complessivi 260 allievi marescialli;
- ove occorrer possa, nei limiti in cui sia ritenuto non applicabile in favore del ricorrente, del decreto del Vice Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D AB05933 REG2023 0698297 del 27 novembre 2023, recante l’approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 6° Corso superiore di qualificazione (2023–2024) di complessivi 260 allievi marescialli;
- di ogni ulteriore atto connesso al suddetto giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri -O- ha impugnato la nota prot. n. 981/19-1-2023 del 14/11/2023 con cui il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – SM – Ufficio Personale gli comunicava la non idoneità all’avanzamento al grado superiore con riferimento all’aliquota del 31/12/2022; venivano impugnati altresì il presupposto verbale di valutazione della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’elenco recante il quadro di avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri giudicati idonei alla promozione al grado superiore. La succitata Commissione riteneva il ricorrente non idoneo all’avanzamento “in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto reiterate condotte censurate sotto il profilo disciplinare, che hanno rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter bene disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore ”.
Il ricorrente, inoltre, il quale ha partecipato alle prove del concorso bandito con Decreto Dirigenziale n. 299384 della Direzione Generale per il Personale Militare finalizzato all’ammissione al 6° corso superiore di qualificazione (2023-2024) di complessivi 260 Allievi Marescialli, ha impugnato la determina prot. n. 31/9-3-1-2023 del 05/01/2024 con cui gli è stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale in ragione della valutazione di non idoneità all’avanzamento sopra citata; sono stati impugnati altresì la graduatoria definitiva del concorso e il bando di concorso nella parte in cui prevedeva tra i requisiti di partecipazione (art. 2, co. 2, lett. g)) il fatto di non essere stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio.
2. In punto di fatto, il ricorrente rappresenta che: a) presta servizio alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri a partire dal 2004 e dal 1° luglio 2022 riveste l’incarico di Comandante in sede vacante della Stazione Carabinieri di Portonovo. Nell’arco della propria carriera ha sempre ricevuto giudizi pienamente positivi dai propri superiori, ed è stato giudicato “eccellente” negli ultimi quattro documenti caratteristici; b) nel mese di maggio 2023, possedendone i requisiti, ha partecipato al concorso finalizzato all’ammissione al 6° corso superiore di qualificazione (2023-2024) di complessivi 260 Allievi Marescialli; c) nelle more dello svolgimento della selezione, è stato iscritto nell’aliquota del 31 dicembre 2022 e giudicato ai fini dell’avanzamento al grado di Brigadiere; d) nel frattempo, superava tutte le prove concorsuali e in data 07/09/2023 riceveva il giudizio di idoneità dalla Commissione esaminatrice per gli accertamenti attitudinali; e) in data 17/11/2023, tuttavia, riceveva la nota con cui veniva comunicata la non idoneità all’avanzamento. Il giudizio in questione fa implicito riferimento a due lievi sanzioni irrogate al militare e, più precisamente, a un rimprovero del 10/08/2020 (per un fatto risalente al 16/04/2020) e a una consegna semplice del 07/04/2021 (per un fatto risalente al 15/01/2021), le sole percepite in diciannove anni di servizio. Successivamente all’irrogazione di tali sanzioni, il comportamento del militare è sempre stato ineccepibile tant’è che è stato individuato dall’Amministrazione stessa come Comandante in una sede vacante e, in data 27/06/2023, la competente Commissione accoglieva la sua istanza tesa ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinare inflitte ai sensi dell’art. 1369 cod. ord. mil.; f) in data 27/11/2023 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei nella quale si collocava tra i vincitori, alla posizione n. 113; g) infine, in data 05/01/2024 gli veniva notificato il provvedimento di esclusione dal concorso.
3. Ricostruiti i fatti di causa, il ricorso viene affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione artt. 1032, commi i e iv, 1056, e 1369 c.o.m. – violazione artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. – violazione art. 97 cost – eccesso di potere per manifesta contraddittorietà – carenza istruttoria – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il giudizio di non idoneità sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione della normativa di riferimento; invero, ai sensi dell’art. art. 1032 del D. Lgs. n. 66/2010, la valutazione di idoneità avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto dell’intero fascicolo personale e di tutti i precedenti di carriera, che avrebbero dovuto, quindi, essere integralmente acquisiti e valutati da parte della Commissione stessa. Al contrario, nel caso di specie, l’Amministrazione, ai fini del giudizio, avrebbe dato rilevanza decisiva a due sole