TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-12-02, n. 202207542

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-12-02, n. 202207542
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207542
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2022

N. 07542/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04300/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4300 del 2015, proposto da
A I, F I, G I, F F, A I, A I, I I, E I, rappresentati e difesi dagli avvocati F F e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ceppaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti alla restituzione dell'area sita nel Comune di Ceppaloni al Foglio 19, particelle 861 e 863 e per la condanna del Comune alla restituzione della predetta area previa demolizione delle opere esistenti e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni per equivalente monetario mediante pagamento del valore venale, maggiorato di interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino all’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceppaloni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2022 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87 comma 4 bis del c.p.a., il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso inviato per la notifica il 6.8.2015 e depositato il 1.9.2015, i ricorrenti, eredi di I F e I A, rappresentano di essere proprietari in comunione pro indiviso di un’area di circa mq. 3.930 sita nel Comune di Ceppaloni alla Frazione San Giovanni, riportata al Catasto Terreni, Foglio 19, p.lle 861 e 863.

Espongono che il predetto suolo è stato interessato da una dichiarazione di pubblica utilità disposta dal Comune di Ceppaloni con delibera di Giunta Municipale n. 396 del 28.9.1987, con contestuale approvazione del progetto di variante dei lavori di realizzazione di verde pubblico attrezzato, fissando in 5 anni il termine per il compimento dell’espropriazione ai sensi dell’art. 13 della L. n. 2359/1865 ed in mesi 24 e anni 5, rispettivamente, l’inizio ed il compimento dei lavori (cfr. pag. 2 della delibera depositata il 1.9.2021); con decreto del 17.2.1988 l’amministrazione procedeva all’occupazione temporanea in via d’urgenza.

Espongono che l’occupazione perdura alla data di proposizione del gravame e, nonostante sia scaduta la dichiarazione di pubblica utilità e siano state eseguite le opere con conseguente irreversibile trasformazione dei fondi appresi, non risulta emesso il decreto di esproprio.

Chiedono, pertanto, accertarsi l’illegittimità dell’occupazione sine titulo dei fondi per scadenza del termine quinquennale decorrente dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera (art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 e art. 13 della L. n. 2359/1865), con conseguente condanna dell’intimata amministrazione alla restituzione dei suoli previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento per occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Affidano il gravame ai motivi di diritto di seguito riportati: violazione del D.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ceppaloni che eccepisce il difetto di giurisdizione dell’adito P, per essere devoluta la cognizione al giudice ordinario e la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, con particolare riguardo a I F e I I – rispettivamente, classe 1992 e 1990 - in quanto nati successivamente al compimento delle operazioni espropriative (cfr. memoria difensiva depositata il 10.9.2021).

Nel merito, il Comune chiede accertarsi in via riconvenzionale l’intervenuta usucapione ventennale sul fondo per effetto del possesso ininterrotto dell’area, a decorrere dalla scadenza del termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (28.9.1992) e, in ogni caso, a partire dalla data di ultimazione delle opere (1993).

Con ordinanza n. 6634 del 21.10.2021 è stata dichiarata l’interruzione del processo a cagione del decesso della ricorrente Imbriani Elisa.

Il giudizio è stato quindi riassunto dagli altri ricorrenti ai sensi dell’art. 80 c.p.a..

Dopo ulteriore scambio di memorie, all’udienza del 22.11.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In limine litis, non ha pregio l’eccezione sul difetto di giurisdizione.

Al riguardo, è principio consolidato (Cass., S.U., n. 8568/2021, n. 9334/2018, n. 15284/2016, n. 12178/2014) quello per cui, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un

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