TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-08-21, n. 202304802

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-08-21, n. 202304802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304802
Data del deposito : 21 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/08/2023

N. 04802/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06138/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6138 del 2022, proposto da
A B, V B e D B, rappresentate e difese dall’avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, al viale A. Gramsci n. 19;

contro

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M A V e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, Regione Campania, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Baldovino Raimo e Giuseppina Malafronte, rappresentati e difesi dall’avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Centro Direzionale, Isola E2, scala A, presso gli avvocati Ciro Sito e Alfonso Capotorto;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia:

- del permesso di costruire n. 5/2022, rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia;

- dell’autorizzazione paesaggistica n. 52/2022, rilasciata dal Comune di Castellammare di Stabia;

- dell’autorizzazione idraulica di cui al decreto dirigenziale n. 24 del 14 aprile 2021, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia, di Baldovino Raimo e Giuseppina Malafronte e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni controinteressati hanno presentato al Comune di Castellammare di Stabia:

1) in data 11 maggio 2021, la richiesta di permesso di costruire per un intervento di nuova costruzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380 del 2001, in zona tutelata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, con una superficie di 20,34 mq e un volume di 8 mc, in conglomerato cementizio armato, “ per la realizzazione di un attraversamento carrabile-pedonale del canale maestro della Bonifica e contestuale costruzione di un ponte carrabile sul fondo agricolo ”;

2) contestualmente, l’istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e del D.P.R. n. 31 del 2017, per la “ realizzazione di un attraversamento carrabile di circa mt 5,00 di lunghezza per una larghezza effettiva di mt 3,00 [e] altezza del franco libero rispetto al bordo del canale … di mt 0,70 … interamente in conglomerato cementizio armato ”, e di una “ piccola rampa [sulla sponda opposta] ottenuta tramite l’accumulo di terreno successivamente compattato ”;

3) in data 22 gennaio 2021, l’istanza di autorizzazione idraulica e idrogeologica di cui all’articolo 61, comma 5, e all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. In relazione a tali richieste, il Comune di Castellammare di Stabia ha rilasciato loro:

1) il permesso di costruire n. 5 del 30 settembre 2022, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, per la “ realizzazione di un attraversamento carrabile - pedonale del canale maestro della Bonifica e contestuale costruzione di un ponte carrabile sul fondo agricolo sito in Castellammare di Stabia ”, attesa la “ compatibilità urbanistica dell’intervento, che viene eseguito nell’osservanza del dettato normativo delle N.T.A. sia del vigente P.R.G. … che con la proposta di PUC ex art. 10 della L.r. 16/2004 … zona V4 - campagna urbanizzata ”;

2) l’autorizzazione paesaggistica n. 52 del 9 agosto 2022, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 31 del 2017, “ con procedimento semplificato ex D.P.R. 31/2017 - voce B.28 ”, sul presupposto che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli non aveva espresso il parere di competenza nei tempi previsti dall’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31 del 2017, sicché doveva ritenersi formato il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17- bis della legge n. 241 del 1990, nonché avendo ritenuta la “ congruità ” con il P.U.T. di cui alla legge regionale n. 35 del 1987.

Il Consorzio di Bonifica Integrale ha, a sua volta, rilasciato l’autorizzazione idraulica n. 24 del 14 aprile 2021.

3. Le odierne ricorrenti sono proprietarie del fondo confinante con il Canale maestro della bonifica, al di là del quale si trova il “ fondo intercluso ” – ovvero caratterizzato da “ una completa interclusione non altrimenti eliminabile ”;
punto non contestabile, in quanto oggetto di accertamento passato in giudicato – in titolarità dei controinteressati e sul quale grava “ una servitù di passaggio coattivo su una strada carrabile di circa tre metri … anche con i veicoli necessari alla coltivazione del fondo intercluso ed al trasporto dei relativi prodotti ” (ordinanza della Corte di cassazione, seconda sezione civile, n. 9158 del 2019, che segue le sentenze del Tribunale di Torre Annunziata n. 844 del 2005 e della Corte d’Appello di Napoli n. 5148 del 2014).

In connessione con tale circostanza, dev’essere esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, sollevata dai controinteressati. L’eccezione è infondata.

È vero che l’invocata Adunanza plenaria n. 22 del 2021 ha affermato che “ nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ”.

Nel caso in esame, tuttavia, è proprio la “ ormai definitiva e acclarata costituzione di servitù in favore dei controinteressati ” (e da questi ultimi invocata) a sorreggere l’interesse delle ricorrenti a sindacare i provvedimenti che autorizzano la realizzazione di opere in parte ricadenti nella loro proprietà, in particolare sotto il profilo dell’impatto dell’intervento sull’ambiente circostante, la cui entità non può ritenersi per loro irrilevante.

4. Ciò premesso, con il primo motivo, le ricorrenti si dolgono dell’applicazione alla fattispecie in esame della disciplina semplificata del D.P.R. n. 31 del 2017, nonostante il manufatto sia costituito da “ due travi di fondazione parallele al canale (ed eventualmente micro-pali di fondazione trivellati e gettati in opera), sovrastate da due pareti in cls che fungeranno da spallette e l’impalcato sarà realizzato con soletta in cemento armato appoggiata su travetti prefabbricati e precompressi della lunghezza pari a quella dell’attraversamento ” (come da relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire) e il progetto preveda, altresì, “ la realizzazione di un cancello in corrispondenza del confine tra la proprietà Buonerba ed il canale maestro e che l’intera dimensione dell’opera comprensiva di carreggiata di attraversamento e di rampa, è pari a circa mt 10,50 ”.

L’intervento è stato inquadrato – dai richiedenti e poi dal Comune di Castellammare di Stabia – tra quelli di cui all’Allegato B ( Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ) del D.P.R. n. 31 del 2017, voce B.28, vale a dire “ realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi ”.

Secondo le ricorrenti, nel caso in esame si sarebbe, invece, di fronte a “ un rilevante intervento edilizio, suscettibile di modificare permanentemente lo stato dei luoghi in considerazione: a) delle dimensioni dell’opera;
b) della necessità di posa in opera di fondazioni capaci di interferire col naturale scorrimento del canale maestro;
c) della intenzione di creare una vera e propria strada carrabile adiacente ad un complesso abitativo
”.

Ciò escluderebbe l’applicazione del procedimento semplificato di cui al D.P.R. n. 31 del 2017 e, conseguentemente, del silenzio assenso di cui all’articolo 17- bis della legge n. 241 del 1990, richiamato dall’articolo 11, comma 9, del D.P.R.

Il motivo non può essere accolto.

Il Collegio ritiene, infatti, non irragionevole la scelta del Comune di considerare l’intervento in questione “ di lieve entità ”, e perciò soggetto a procedimento autorizzatorio semplificato, in considerazione delle caratteristiche dell’opera, dell’accertata completa interclusione del fondo dei richiedenti e della nozione normativa di “ ponticello ”, da intendersi come “ opera di modeste dimensioni che consente il superamento sopraelevato di corso o specchi d’acqua ” (Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.M. 10 novembre 2011, Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici ), nella quale le luci che caratterizzano le campate non superano i 10 metri (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.M. 21 giugno 2004, Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ).

5. Con altro motivo, le ricorrenti allegano il difetto d’istruttoria in relazione all’autorizzazione idraulica, atteso che l’intervento ricade in zona a pericolosità idraulica P1, a vulnerabilità idraulica a carattere topografico V2, a rischio idraulico R1, e in asserita violazione dell’articolo 8 delle N.T.A. del P.S.A.I.

La censura appare generica, dal momento che le ricorrenti non spiegano per quali ragioni l’opera debba ritenersi “ sicuramente suscettibile di peggiorare le condizioni di fruibilità idraulica e di influire sul corretto e libero scorrimento del canale ” (pagina 10 del ricorso) .

Le valutazioni compiute dal Consorzio di Bonifica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, come tali complesse e caratterizzate da un margine di opinabilità . In tale contesto, “ il controllo del giudice è chiaramente pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte, ma il giudice non può agire al posto dell’amministrazione, potendo, invece, sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa … Scontata l’opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa ” (T.A.R. Sardegna, sezione prima, sentenza n. 604 del 2021).

Ciò detto, non emergono profili di inattendibilità né di irragionevolezza dell’impugnata autorizzazione idraulica. In particolare, essa viene rilasciata “ a condizione che le fondazioni delle due spallette del ponte scarichino le sollecitazioni permanenti ed accidentali trasmesse dall’impalcato ad una quota inferiore a quella del fondo alveo: tanto al fine di non pregiudicare la stabilità delle due sponde del canale ”, e vi si precisa altresì che “ all’uopo dovrà acquisirsi regolare autorizzazione sismica ai sensi delle norme tecniche vigenti ”;
il mancato rispetto delle predette condizioni costituisce motivo espresso di “ immediata revoca ” della medesima autorizzazione idraulica.

6. In ogni caso, è opportuno rilevare che l’autorizzazione paesaggistica n. 52 del 2022 e il permesso di costruire n. 5 del 2022 sono stati rilasciati – sulla scorta del silenzio della competente Soprintendenza – sul progetto per la “ realizzazione di un attraversamento pedonale - carrabile del canale maestro della Bonifica e … contestuale costruzione di un ponte carrabile ” trasmesso in uno alla richiesta dell’11 maggio 2021, il quale tuttavia non contempla le prescrizioni imposte – pena la revoca – dal Consorzio di Bonifica (la circostanza non è contestata).

Al riguardo, il permesso di costruire impone espressamente di “ osservare ogni prescrizione imposta dalle autorità, anche diverse dal Comune, quali quelle di Polizia idraulica (per la tutela dei corsi d’acqua), Autorità di Bacino, dell’A.S.L. e dell’Ispettorato del Lavoro (per la sicurezza nei cantieri), delle A.S.L. e dell’A.R.P.A.C. in materia di smaltimento dei rifiuti e degli inerti ”.

Ne deriva – in ossequio al principio di non contraddittorietà dell’azione amministrativa e in esecuzione di quanto espressamente previsto nel permesso di costruire (al paragrafo prescrizioni e avvertenze ”), così come rilasciato – che, ove il rispetto delle prescrizioni del Consorzio determini “ modificazioni all’opera in costruzione ”, sarà altresì necessaria l’“ autorizzazione del Comune o altro atto equipollente ” e che dovrà, conseguentemente, essere presentata al Comune “ la domanda di Permesso di Costruire o la S.C.I.A. per ogni variazione dei lavori rispetto a quanto autorizzato ” (coinvolgendo, se occorra, anche la Soprintendenza).

7. Infine, il Collegio ritiene – come peraltro rilevato dalla difesa comunale – che non vi siano dubbi in ordine alla chiara individuazione del sito dell’intervento, avuto riguardo sia alla documentazione progettuale, grafica e fotografica prodotta dai ricorrenti, sia alla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Torre Annunziata e versata in atti del presente giudizio.

8. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto, nei sensi sopra esposti.

L’estrema complessità della vicenda sorregge l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.

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