TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-02-07, n. 201900195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-02-07, n. 201900195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900195
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00195/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00700/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S G, A F, con domicilio eletto presso lo studio Gianni Mannucci in Firenze, via A. Stradivari 23;

contro

Ministero della Difesa Dir. Gen. Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro Volontari Congedati, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, con l’avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui Ufficio in via degli Arazzieri 4 sono ex lege domiciliati

per l'annullamento:

A) del decreto – posizione 5/15766 D.M. n. 25 – Prot. n.M_D/GPREV/I/1^/5^/15766/25129/SBAEN, a firma del Direttore della Divisione Col. C.C. r.s. -OMISSIS-, datato 1° Febbraio 2012, notificato al ricorrente in data 20 Febbraio 2012, col il quale viene comunicato che: “è stata respinta l’istanza prodotta dal ricorrente, in quanto le infermità “Esiti di-OMISSIS-per -OMISSIS-degenerativo con infiltrazione minima dell’asse connettivo vascolare” e “ -OMISSIS-del lobo sx senza attuali elementi indicativi di neoplasia maligna” sofferte dal militare, già riconosciute NON dipendenti da causa di servizio, non possono ritenersi riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ovvero a particolari fattori di rischio.”

B) nonché di ogni altro e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, consequenziale, precedente e/o successivo all’atto impugnato ancorché sconosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Dir. Gen. Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro Volontari Congedati e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il consigliere R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Brigadiere -OMISSIS- ha presentato al Ministero della Difesa istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "Esiti di resezione per -OMISSIS-degenerato con infiltrazione minima dell'asse connettivo vascolare" e "-OMISSIS-senza attuali indicativi di neoplasia maligna” asserendo che la stessa sarebbe stata contratta a seguito di esposizione ad uranio impoverito generato da esplosione di materiale bellico nel corso del servizio prestato presso il contingente italiano dislocato in -OMISSIS- dal 31/01/2006 al 1/07/2006.

L'Amministrazione al fine di accertare la riconducibilità della patologia sofferta dal militare alle particolari condizioni ambientali od operative di missione o l'esposizione a particolari

fattori di rischio, dopo aver acquisito in data 13/01/2010 il rapporto informativo da parte del Comando Legione Carabinieri "-OMISSIS-" nonché il verbale Mod. BL/G n. CMO02/1637/CC/M in data 16/03/2010 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-ha richiesto il al Comitato di Verifica per le cause di servizio il quale, previo preavviso di diniego, ha ritenuto che la stessa non sia riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ovvero a particolari fattori di rischio.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha sollevato, fra le altre, la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria la quale risulta assorbente e fondata.

Nel caso di accertamento dei presupposti sostanziali della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali da parte di militari inviati in missione in zona contaminate da uranio impoverito al lavoratore basta dimostrare l'insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l'insorgenza della neoplasia ed i contesti operativi in cui questi è chiamato ad operare.

La p.a. e i suoi organi tecnici sono gravati da un onere di istruttoria e di motivazione circa la sussistenza o meno delle circostanze e dei fatti di servizio che hanno esposto il richiedente a un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d'attività, non essendo sufficiente a escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il Comitato di Verifica si limita a rigettare l'istanza (Consiglio di Stato sez. IV, 29/02/2016, n.837).

Nel caso di specie è acclarato che il ricorrente è stato inviato in missione in zona contaminata ed abbia successivamente contratto una patologia statisticamente collegata alla esposizione ad uranio impoverito.

A fronte di ciò il comitato di verifica ha respinto la domanda con una formula sintetica che si limita richiamare la insussistenza dei presupposti astrattamente stabiliti dall’art. 608 del D.lgs 66/2010 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologie contratte nel corso di missioni all’estero senza entrare nel merito delle effettive condizioni ambientali ed operative del servizio e della loro connessione con i fattori patogeni così come descritte nei rapporti informativi e senza tener conto dei ricordati principi giurisprudenziali che ritengono operante nelle situazioni di cui si discute del principio di causalità statistica basato sulla logica del “più probabile che non”.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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