TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-10-16, n. 202315277

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-10-16, n. 202315277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315277
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 15277/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07715/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7715 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-del provvedimento del -OMISSIS-, in pari data notificato, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri , Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psiso-fisici, ha dichiarato, nel concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n. 55 del 12/07/2022, la

non idoneità del ricorrente alle prove concorsuali di efficienza fisica , per avere riportato “-OMISSIS-”;

- del decreto n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12/04/2023 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e della allegata graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso di che trattasi per avere escluso il ricorrente dalla posizione utile in graduatoria;

- dell’art. 10 comma 3 del bando di concorso che ci occupa nella parte in cui rinvia il possesso del profilo sanitario minimo, da valutare in base alla direttiva tecnica del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, che delinea il profilo dei soggetti giudicati idonei relativamente all’apparato locomotore inferiore -LI;

- delle norme tecniche per l’accertamento delle prove di efficienza fisica approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 99/I -22 CC di prot. datata 01/10/2022;

-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente, nell’ambito del concorso in epigrafe;

- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

- con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 giugno 2023 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura della Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare;

- il 26 luglio 2023 l’Organo verificatore ha depositato la relazione, con la quale ha confermato il giudizio di inidoneità per “ -OMISSIS- (codice 223 - profilo LI 4 - DM 4.6.2014 Elenco Generale );

- con atto depositato il 2 ottobre 2023 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito e ha chiesto di pronunciare l’improcedibilità del ricorso, con la compensazione delle spese di lite;

- alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, previo avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in sede di decisione della domanda cautelare;

Ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);

Ritenuto che le spese di verificazione debbano essere poste a carico del ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;

Ritenuto, in considerazione di tutte le circostanze, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali;

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