TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-10-13, n. 202300772
Sentenza
13 ottobre 2023
Sentenza
13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 00772/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO LV e VE D'IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Natale Carbone e Michela Catanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Cristarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente Ufficio Urbanistica Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento Prot. 65967 del 19.04.2018, notificato ad entrambi i ricorrenti in data 20.06.2018, con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica, Cultura e Turismo Servizio Edilizia Privata del Comune di Reggio Calabria, ha rigettato a mezzo “Diniego definitivo” la Richiesta di P.C. in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia n. 380/2001 – Pratica Edilizia n. 446/2011;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 09.01.2019
- dell’ordinanza prot. n. 134059 adottata dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbana – Gestione Edilizia Privata – SUE Vigilanza Edilizia-Pubblica e Privata Incolumità in data 23.08.2018 e notificata ai ricorrenti in data 18.10.2018, con la quale è stato ordinato a questi ultimi di provvedere “all’esecuzione delle opere di demolizione e sgombero dei lavori abusivi, con ripristino originario dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del presente atto”.
- nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 10.09.2018 e depositato il successivo 26.09.2018 i ricorrenti espongono:
- di essere proprietari di un fabbricato a tre piani, oltre al piano seminterrato, sito in C. da Pecoraro di Pellaro di Reggio Calabria (F. n. 23 mapp. n. 568), nonché di un ampio terreno circostante (F. n. 23 mapp. n. 565 e 648), interamente edificabile secondo le NTA approvate dal Comune di Reggio Calabria per la zona C (“zona di espansione residenziale”);
- di aver presentato, con riferimento all’ampliamento della porzione di fabbricato in parte seminterrato ed in parte piano terra, istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 in data 05.08.2011, trattandosi di interventi edilizi difformi da un primo permesso di costruire in sanatoria n. 1190/2006 ottenuto in data 19.09.2006;
- di aver presentato in data 17.10.2011 istanza di autotutela a fronte dell’ordinanza di demolizione n.82/2011 del 20.09.2011 emessa, a seguito di condotti accertamenti, dal Comune di Reggio Calabria in data 20.09.2011 prima della delibazione della domanda di sanatoria;
- di aver proposto ricorso contro il suddetto provvedimento demolitorio davanti a questo TAR che, con sentenza n. 862/2015, in parte lo rigettava (quanto alla realizzazione di una piscina), in parte lo dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione comunale intimata accertato (atto n. 61228 del 24 aprile 2013) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 T.U.E. “ la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento in progetto, come in premessa proposto dalla Ditta in indirizzo, ritenuto alla pratica edilizia n. 446/11, avente per oggetto la realizzazione, in ampliamento di un fabbricato esistente, di un corpo di fabbrica ad un piano f.t. oltre al piano seminterrato, revocando per conseguenza il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria, dato con atto n. 68287 del 27 aprile 2012, con la prescrizione che sia realizzata una struttura di collegamento per creare l'aderenza con il fabbricato posto sul confine” e statuito di “subordinare il rilascio del permesso di costruire in sanatoria come in premessa richiesto, all'accertamento di tutte le altre prescrizioni di legge ”;
- che il Comune di Reggio Calabria addiveniva alla conclusione favorevole alla conformità edilizio-urbanistica dell’intervento realizzato dai ricorrenti, avendo rilevato che “ per consultazione degli atti cartografici disponibili che l’epoca di commissione dell’abuso in esame risale a periodo antecedente il 30 settembre 2004, termine con decorrenza da quale l’area viene assoggettata al regime di tutela paesaggistico-ambientale in forza della L. 308/2004, risultando per l’effetto sottratto al regime di maggior rigore per insanabilità degli abusi che comportano un aumento di superficie e di volume ”, con ciò “sconfessando” il precedente parere n. 53152 del 29.03.2012 e revocando, per l’appunto, il diniego di sanatoria n. 68287 del 27 aprile 2012 a firma di altro Dirigente;
- di aver ricevuto, ciò nondimeno, la notifica del “diniego definitivo di sanatoria” adottato dal Comune di Reggio Calabria il 19.04.2018 in quanto “… rimane confermato il parere già espresso dall'ufficio in merito alla non sanabilità ambientale prevista all'art. 167, commi 4 e 5, del Decreto n. 42/2004 in cui viene ribadito che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004), al di fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 167, commi 4 e 5 ”.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento sono insorti i ricorrenti, deducendo le seguenti censure:
2.1. Illegittimità dell’impugnata ingiunzione di demolizione per violazione degli artt. 7 ed 8 e 10 bis della legge 241/1990 .
Viene innanzitutto lamentata l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, con conseguente vulnus delle prerogative di parte garantite ai fini della interlocuzione predecisoria, tenuto conto, da un lato, che la comunicazione menzionata nel provvedimento di diniego impugnato (n. 90278 del 18.06.2015), di cui comunque si chiede formalmente l’accesso ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a, sarebbe inesistente e, dall’altro, che lo stesso Dirigente del Settore Urbanistica con il provvedimento n. 61228 del 24.04.2013, mai revocato, aveva accertato la conformità urbanistica dell’intervento;
2.2. Violazione del principio del legittimo affidamento e dell’art. 21 nonies L. 241/90 .
In secondo luogo, i ricorrenti lamentano la lesione dell’affidamento legittimamente riposto sul provvedimento n. 61228 del 24 aprile 2013, implicitamente ritirato in autotutela a distanza di cinque anni dalla sua adozione in carenza dei necessari presupposti di legge, anche di ordine temporale.
2.3/2.4. Violazione della normativa in materia ambientale, contraddittorietà con il parere del MIBACT prot. n. 30915 del 16.12.2015 in punto autorizzazione paesaggistica in sanatoria .
Infine, posto che l’abuso in esame risalirebbe, come riconosciuto nel provvedimento del 24.04.2013, ad un periodo antecedente il 30 settembre 2004- termine con decorrenza dal quale l’area è stata assoggettata al regime di tutela paesaggistico-ambientale in forza della Legge 308/2004- il diniego di sanatoria sarebbe illegittimo, ammettendosi l’autorizzazione paesaggistica postuma in difetto dell’operatività ratione temporis dell’art. 146 co.4 D.lgs. n. 42/2004.
Questa tesi, pur muovendo da un’accezione estensiva della disciplina paesaggistica i n parte qua , sarebbe confortata dal parere ministeriale evocato in rubrica e da alcune sentenze del Consiglio di Stato orientate in favore della irretroattività del divieto di autorizzazione paesaggistica postuma relativa a manufatti realizzati prima dell’entrata in vigore del nuovo assetto normativo.
Sul punto, i ricorrenti