TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-12-29, n. 202217776
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 17776/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06395/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6395 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A B e F L, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell’avv. F L;
contro
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, N G e P M, elettivamente domiciliato in Roma, via del Quirinale 21, presso l’Ufficio legale dell’Istituto;
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari I, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I) prot.n.-OMISSIS-firmato digitalmente, per delegazione del Direttorio Integrato, da -OMISSIS-;
della deliberazione, costituente parte integrante del precedente provvedimento, del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari I, n. -OMISSIS-, a firma del Presidente estensore -OMISSIS-, emessa nei procedimenti disciplinari riuniti nn. -OMISSIS-
di qualunque altro atto comunque connesso, dipendente e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data -OMISSIS-l’avvocato -OMISSIS-inoltrava a I un reclamo per conto dei signori -OMISSIS-, cittadini moldavi.
Nella missiva il legale rappresentava che i suoi assistiti avevano contattato, in vista della stipula di un mutuo ipotecario per l’acquisto di una abitazione, la signora -OMISSIS-, la quale, avendo rappresentato ai signori -OMISSIS-di essere anche un intermediario assicurativo, oltre che finanziario, aveva proposto loro la stipula di una polizza incendio e di una polizza vita per ciascuno dei mutuatari, asserendo falsamente che tale copertura assicurativa era richiesta dalla banca erogante il finanziamento.
L’avvocato riferiva poi che le polizze erano state emesse e che per il pagamento delle stesse i signori -OMISSIS-avevano consegnato alla signora -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, un assegno di € -OMISSIS-.
Da ultimo il legale rappresentava come i suoi assistiti avevano appreso solo nel mese di -OMISSIS-, a seguito di chiarimenti richiesti alla signora -OMISSIS- dopo aver ricevuto le due polizze (entrambe del valore di € -OMISSIS-), che, dell’intero corrispettivo di € -OMISSIS- versato, l’importo di € -OMISSIS-era da imputare a mediazione assicurativa.
Poiché la somma veniva incassata e fatturata dalla -OMISSIS-., della quale il -OMISSIS-era rappresentante legale e responsabile dell’attività di intermediazione e il -OMISSIS-amministratore delegato e responsabile dell’attività di intermediazione, I inviava agli stessi una contestazione per le seguenti violazioni:
a) l’aver dato ai contraenti informazioni non rispondenti al vero, condotta sanzionabile con la radiazione ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. a) punto 7) del Reg. ISVAP n.5/2006;
b) il non essersi comportato con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità; il non aver osservato le disposizioni legislative e regolamentari; il non aver operato in modo che i clienti fossero adeguatamente informati; il non aver agito in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti/assicurati, condotte sanzionabili con la censura ai sensi dell’art. 62, comma 2 lett. b), punto 5) in riferimento alla violazione di cui al combinato disposto degli artt.183, c.1 del d.lgs. n. 209/2005 e 47, comma 1 del citato Regolamento;
c) il non aver operato in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi dei contraenti; l’aver determinato un significativo incremento dei costi a carico dei contraenti, condotte sanzionabili con la censura ai sensi dell’art. 62, comma 2 lett. b) punto 7 in riferimento alla violazione del combinato disposto degli artt. 183, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 e 48 del citato Regolamento.
Analoga contestazione veniva inviata alla signora -OMISSIS-.
All’esito dell’istruttoria, riuniti i tre procedimenti disciplinari attivati, I riteneva sussistente la responsabilità disciplinare dei tre incolpati, a ciascuno dei quali, in ragione del limitato importo percepito, della immediata restituzione ai reclamanti e del fatto che non risultavano episodi di analoga natura, irrogava la sanzione della censura in luogo della più grave sanzione della radiazione, astrattamente applicabile.
Avverso l’irrogazione ad esso ricorrente della sanzione disciplinare della censura è insorto il signor -OMISSIS-, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
A) Primo mezzo: Violazione nonché falsa ed erronea applicazione ed interpretazione dell’art.329 del d.lgs. n. 209/2005, dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 nonché degli articoli 62, 47 e 48 del Regolamento IVASS n. 5/2006. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e