TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-03-31, n. 202203761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-03-31, n. 202203761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203761
Data del deposito : 31 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2022

N. 03761/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01055/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 43;

contro

Ministero degli Affari Esteri, non costituito in giudizio;
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale D'Italia A Casablanca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza del ricorrente volta ad ottenere il visto di ingresso in Italia per turismo emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca il 16.11.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Consolato Generale D'Italia a Casablanca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si espone che:

- in data 16.11.2016 il Consolato Generale d'Italia a Casablanca emetteva il provvedimento impugnato che respingeva la domanda di visto del ricorrente ritenendo non dimostrata la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza dello stesso;

- il ricorrente non sarebbe persona socialmente pericolosa, al contrario sarebbe perfettamente inserito nel tessuto sociale del suo paese d'origine ed in Italia avrebbe avuto il fratello, divenuto cittadino Italiano;

- la domanda sarebbe stata presentata per turismo, producendo la documentazione richiesta supportata in particolare dall'invito (contenente anche una specifica garanzia) da parte del fratello;

- in tali circostanze ricorrerebbero i presupposti di cui al testo unico sull'immigrazione che darebbero diritto all'ingresso in Italia del ricorrente.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi

I - Violazione di legge per violazione dell’art. 4 c. 3 del D. Lgs. 286/98, dell'art 5 del DPR 31/08/1999, n. 394, art. 6 e 23 del D. Lgs. n. 30/07, dell'art. 21 del Regolamento CE del 13/07/2009, n. 810/2009 ”.

II- Difetto di motivazione e travisamento ed erronea valutazione dei fatti .”

3. All’udienza del 15 marzo 2017 veniva respinta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza in considerazione della discrezionalità esercitata dall’amministrazione nel diniego qui impugnato che non risulta affetta dai dedotti vizi, ma, al contrario, appare fondata su adeguata e congrua istruttoria (mancanza di legami famigliari e di impiego)” (cfr. Ordinanza n. -OMISSIS-).

4. Con Ordinanza in data 28 giugno 2017, n.-OMISSIS-anche il Consiglio di Stato respingeva detta domanda in mancanza di elementi univoci sulle ragioni della richiesta di visto.

5. All’udienza di merito del 25 marzo 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato in tutti i motivi in cui è articolato, che possono essere congiuntamente esaminati considerando la loro connessione, e va respinto.

6.1. Occorre premettere che le procedure e le condizioni per il rilascio dei Visti Schengen Uniformi (ovvero di corto soggiorno con validità non superiore ai 90 giorni), come quello relativo alla fattispecie in esame, sono disciplinate dal Reg. CE n. 810/2009 che istituisce un Codice Comunitario dei visti.

In casi quali quello in esame, le Rappresentanze diplomatico-consolari devono verificare che il richiedente il visto disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di origine o di residenza, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi. Inoltre spetta a detti uffici verificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, come richiesto dall’art. 21, comma 3, lettera b), del Reg. citato, come affermato da costante giurisprudenza di questo TAR.

Ai fini del rilascio del visto, il richiedente deve quindi fornire tanto la evidenza delle condizioni che giustifichino la finalità del soggiorno quanto elementi utili per evincere la sua intenzione di rientrare in patria alla fine del viaggio in Italia.

La sussistenza di siffatta intenzione impone di effettuare la valutazione del rischio migratorio con particolare riguardo alla situazione socio-economica del richiedente il visto, includendo l’esame della condizione lavorativa, della regolarità delle entrate e del livello del reddito nel Paese di origine.

6.2. Nel caso di specie, la semplice presentazione di documentazione attestante la disponibilità dell’invitante di farsi carico delle spese relative alla permanenza in Italia del richiedente il visto non ha rilievo ai fini della valutazione della situazione socio-economica del ricorrente, che come detto deve avere a riferimento soprattutto la condizione nel medesimo paese di origine.

6.3. Parimenti, sono emersi dubbi circa la reale sussistenza del legame di parentela, come da dichiarazione di ospitalità e quindi in merito al reale scopo del soggiorno in Italia del richiedente il visto.

6.4. Pertanto, sussistendo nel caso di specie elementi indicatori del rischio migratorio, in particolare la accertata assenza di un reddito e di risorse finanziarie del ricorrente nel Paese di origine e interrogativi seri sullo scopo della sua, dichiaratamente molto estesa nel tempo incoerentemente con una ragione turistica, permanenza in Italia, appare giustificato il provvedimento di diniego.

6.5. Vale al riguardo anche considerare che, stante la responsabilità internazionale che l’Italia si è assunta rispetto agli altri Stati membri in relazione ai “visti Shenghen”, “ anche la minima mancanza dei requisiti previsti in capo al richiedente il visto d’ingresso giustifica l’adozione, da parte dell’autorità competente, del conseguente provvedimento di reiezione della relativa domanda " (cfr. Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 1207/2013).

7. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto per mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti normativi che consentono il rilascio del visto, non essendo stato soddisfatto dal ricorrente l’onere della prova di cui all’art. 64 c.p.a., e considerando anche l’insussistenza di specifiche contestazioni alla memoria dell’amministrazione.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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