TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-11-23, n. 201600399

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-11-23, n. 201600399
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201600399
Data del deposito : 23 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2016

N. 00399/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di TR

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2016, proposto da SI RG, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Antolini, con domicilio eletto in TR, via Calepina n. 65, presso lo studio dell’avvocato Andrea Valorzi;



contro

il Ministero dell’Interno - Questura di TR, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di TR, con la quale è per legge domiciliato in TR, Largo Porta Nuova, n. 9;



per l'annullamento

del provvedimento del Questore di TR prot. n. 4115/P.A.S./CAT.6F/2015 in data 21 dicembre 2015, notificato in data 30 gennaio 2016, con il quale è stata respinta la richiesta presentata dal ricorrente per ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco, nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e al precedente connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno - Questura di TR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2016 il dott. Carlo Polidori e udito l’avvocato Andrea Valorzi, in sostituzione dell’avvocato Andrea Antolini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il signor SI RG, titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia sin dal 1976, nel primo semestre dell’anno 2015 ne ha chiesto il periodico rinnovo; tuttavia il Questore di TR con il provvedimento impugnato ha respinto tale domanda, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS (R.D. 18.6.1931, n. 773), evidenziando in motivazione che: A) il ricorrente «in data 2 settembre 2002 è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria in quanto, a seguito di un sinistro stradale, in evidente stato di alterazione psicofisica da probabile uso di sostanze alcoliche, si rifiutava di dare le proprie generalità agli operanti intervenuti e inveiva contro i Carabinieri aggredendoli fisicamente»; B) il successivo procedimento penale si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 445 cod. proc. pen., emessa in data 14/01/2004 dal Tribunale di TR, che ha disposto la condanna del ricorrente alla reclusione per mesi tre e alla multa di euro 3.430.00 per i reati di cui agli articoli 336, 337, 582, 650 e 652 cod. pen.; C) secondo l’interpretazione dell’art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS resa dal Consiglio di Stato nel parere espresso in data 16 luglio 2014, il testo di tale disposizione «non lascia alcuna alternativa al diniego - o alla revoca - della licenza di porto d’armi in ipotesi di condanna per i reati ivi indicati, benché nel vigente quadro ordinamentale l’automatismo possa apparire irragionevole con riguardo a reati come il furto o la resistenza all’autorità. Né vi sono altre disposizioni – in particolare quelle sugli effetti della riabilitazione - che consentano deroghe».

2. Il ricorrente - premesso che il Tribunale di sorveglianza di TR con ordinanza del 13 luglio 2009 gli ha concesso la riabilitazione e che, da allora, la Questura gli ha rilasciato e rinnovato la licenza di porto di fucile ad uso caccia - ha impugnato il provvedimento di diniego in epigrafe indicato deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 43, comma 1, lett. a), del TULPS; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittoria rispetto alle precedenti valutazioni, ingiustizia manifesta ed erroneità della motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, si impone una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS, in forza della quale la condanna per i suddetti reati non può essere intesa come un automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del porto d’armi, specie in casi come quello in esame, caratterizzati dal fatto che: A) il precedente penale, peraltro risalente nel tempo, è costituito da una sentenza di patteggiamento, che non contiene un accertamento sulla commissione del reato; B) all’interessato è stata concessa la riabilitazione, ai sensi dell’art. 179 cod. pen..

3. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 23 settembre 2016 ha insistito per la reiezione delle suesposte censure evidenziando, tra l’altro, che alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS, prospettata dal ricorrente e fatta propria da questo Tribunale con le sentenze n. 155 e n. 156 del 2016, osta la circostanza che tale disposizione sancisce univocamente il dovere dell’Amministrazione di negare il rilascio o il rinnovo del porto d’armi in caso di condanna per i reati ivi indicati.

4. Il ricorrente con memoria depositata in data 28 settembre 2016 - nel dare atto della sentenza di questo Tribunale n. 355 del 7 luglio 2016, con la quale è stato respinto un ricorso analogo a quello in esame - ha insistito per l’accoglimento del presente ricorso, auspicando un rimeditazione del nuovo orientamento di questo Tribunale.

5. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.



DIRITTO

1. La questione posta con il presente ricorso - relativa alla legittimità del provvedimento con cui il Questore di TR ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile al ricorrente a causa della sussistenza di un reato commesso nel lontano 2002 e nonostante la sopravvenuta riabilitazione - risulta effettivamente analoga a quella oggetto della recente sentenza di questo Tribunale n. 355 del 7 luglio 2016, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento in data 10 novembre 2015 con il quale il Questore di TR ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ad un soggetto condannato per un reato di furto commesso nel 1987, nei confronti del quale era intervenuta la riabilitazione nell’anno 1996.

2. Anche in questo caso - come nel caso oggetto della suddetta sentenza - il ricorrente contesta l’applicazione dell’art. 43 del TULPS fornita dal Questore di TR, prospettando un’interpretazione adeguatrice della norma, coerente con i valori della Costituzione, in forza della quale l’attività di accertamento demandata alla Questura non può essere limitata al mero riscontro dell’intervenuta condanna penale, senza dare rilievo alle sopravvenienze - e, in particolare, alla riabilitazione - che nel lasso di tempo decorso

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