TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-04-08, n. 202100305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-04-08, n. 202100305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100305
Data del deposito : 8 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2021

N. 00305/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00663/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M M in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore ;
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore ;
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore ;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, a firma del Questore di -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca del porto di fucile uso caccia del ricorrente;

- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o connesso e in particolare del verbale di ritiro cautelativo del porto di fucile e delle armi/munizioni di data 5 febbraio 2018;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto del Vice Prefetto Vicario, della Prefettura di -OMISSIS- di data -OMISSIS-, avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti;

- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso ed in particolare della sconosciuta nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza di questa sezione n. -OMISSIS-, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale;

Visti i motivi aggiunti notificati il 23 giugno 2020 e depositati il 25 giugno 2020;

Vista la documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione il 31 dicembre 2020 e dal ricorrente il 29 gennaio 2021, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. -OMISSIS-;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 marzo 2021, tenutasi – come da verbale – con modalità telematiche, il dott. Giuseppe Caruso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 27 settembre 2018 e depositato il 22 ottobre 2018, il sig. -OMISSIS- impugna il decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, di revoca della sua licenza di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS- il -OMISSIS-.

Deduce i seguenti motivi:

I) Violazione degli articoli 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. Violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

II) Violazione degli articoli. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, in relazione alla violazione degli articoli 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca . La comunicazione di avvio del procedimento in data 19 marzo 2018, nell’informare il ricorrente dell’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento di revoca del porto di fucile, avrebbe manifestato l’espressa e definitiva volontà dell’amministrazione, così vanificando il contraddittorio procedimentale. Le memorie presentate dal ricorrente non sarebbero state prese in reale considerazione.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 23 giugno 2020 e depositati il 25 giugno 2020, il ricorrente impugna, poi, il decreto della Prefettura di -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che gli fa divieto di detenere di armi, munizioni e prodotti esplodenti, nonché la nota n. -OMISSIS-del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-.

Questi i motivi:

III) Violazione degli articoli 7, 8, 10, 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 in relazione alla violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione del principio di trasparenza. Violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione. Contraddittorietà intrinseca . I provvedimenti gravati sarebbero evidentemente illegittimi poiché adottati in violazione dei principi che governano il procedimento amministrativo e, conseguentemente, in difetto di istruttoria e di motivazione che, nel caso di specie, sarebbero solo apparenti. L’amministrazione, dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento ed a fronte delle deduzioni del ricorrente, sarebbe rimasta per lungo tempo (ben 22 mesi) inerte, senza effettuare alcun accertamento attuale e concreto, ed avrebbe adottato il provvedimento di divieto senza tenere conto alcuno delle sopravvenienze favorevoli al sig. -OMISSIS-. Le sue statuizioni non potrebbero neppure definirsi una motivazione apparente, ma si sostanzierebbero in una mera tautologia e in una contraddizione in termini (non rilevanza degli esiti dei procedimenti penali, ma rilevanza della – asserita ed invero inesistente – violazione delle

norme penali, mai accertata).

IV) Violazione degli articoli 11 e 39 del R.D. n. 773/1931. Violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste . Il provvedimento gravato sarebbe comunque illegittimo, poiché adottato in assoluto difetto di istruttoria e di motivazione. L’unico elemento da cui l’amministrazione farebbe discendere la conflittualità familiare posta a base del divieto impugnato sarebbe quello della denuncia – querela sporta dalla -OMISSIS-, trascurando del tutto di considerare i successivi eventi, a partire dall’intervenuta archiviazione del procedimento penale, tutti favorevoli al ricorrente.

Il ricorrente conclude, anche con successive memorie, per l’accoglimento del gravame e dei motivi aggiunti.

Per l’amministrazione intimata, si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, chiedendo, anche con successive memorie, il rigetto delle impugnative.

A seguito dell’esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, le parti hanno ancora argomentato, con ulteriori memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nell’udienza del 24 marzo 2021.

1. Il ricorso è infondato.

2. Il collegio ritiene opportuna una premessa di carattere generale.

E' noto che in materia di detenzione e porto di armi, l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975;
sotto altro profilo, dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.

In definitiva, il titolare della licenza di porto di fucile, deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi. Si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, rientranti nel merito dell'azione amministrativa e dunque sottratte, in linea di principio al sindacato del giudice della legittimità, salva l'ipotesi di manifesta illogicità o incongruenza delle determinazioni assunte (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 16 gennaio 2014, n. 62;
 T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 15 marzo 2010, n. 2224).

D'altronde, l'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini va, nel dubbio, considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse ludico - sportivo di cui è titolare colui che richiede la licenza di porto d'armi (T.A.R.. Sardegna, I, 20 marzo 2018, n. 236).

3. Con il II), motivo, il cui esame è logicamente prioritario, si lamenta che la comunicazione in data 19 marzo 2018, nell’informare il ricorrente dell’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento di revoca del porto di fucile, avrebbe manifestato l’espressa e definitiva volontà dell’amministrazione, così vanificando il contraddittorio procedimentale. Si lamenta, inoltre, che le memorie presentate dal ricorrente non sarebbero state prese in reale considerazione.

Tali censure non meritano condivisione.

La prima di esse trova palese smentita nella successiva emissione del provvedimento finale, impugnato da parte ricorrente.

La seconda si risolve in un ribadito rilievo di carenza di istruttoria e di motivazione, già oggetto del I) ed anche del III) e del IV) motivo (sui quali v. appresso).

4. Con il I), il III) ed il IV) motivo si deduce che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in evidente difetto di istruttoria e di motivazione, con loro conseguente illegittimità. Istruttoria e motivazione sarebbero, nel caso di specie, solo apparenti. L’amministrazione, dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento di divieto detenzione armi ed a fronte delle deduzioni del ricorrente, sarebbe rimasta per lungo tempo (ben 22 mesi) inerte, senza effettuare alcun accertamento attuale e concreto, ed avrebbe adottato il provvedimento di divieto senza tenere conto alcuno delle sopravvenienze favorevoli al sig. -OMISSIS-. Le sue statuizioni non potrebbero neppure definirsi una motivazione apparente, ma si sostanzierebbero in una mera tautologia e in una contraddizione in termini (non rilevanza degli esiti dei procedimenti penali, ma rilevanza della – asserita ed invero inesistente – violazione delle norme penali, mai accertata). L’unico elemento da cui l’amministrazione farebbe discendere la conflittualità familiare posta a base del divieto impugnato sarebbe quello della denuncia – querela sporta dalla -OMISSIS-, trascurando del tutto di considerare i successivi eventi, a partire dall’intervenuta archiviazione del procedimento penale, tutti favorevoli al ricorrente.

Siffatte censure sono inaccoglibili.

I provvedimenti impugnati risultano assunti sulla base di approfondite istruttorie, anche con audizione di persone informate dei fatti, e si fondano essenzialmente su tre punti, che trovano conferma oggettiva agli atti di causa: 1) la querela sporta dalla moglie del ricorrente per maltrattamenti familiari ad opera del marito e i conseguenti rapporti dei Carabinieri;
2) il referto dell’Ospedale di -OMISSIS-, nel quale si legge che la moglie del ricorrente riferisce percosse da terzi (marito) e viene dimessa con prognosi di giorni 6 per contusione e ferita;
3) la circostanza che il ricorrente abbia condotto con sé a caccia, in almeno un’occasione comprovata, figli minori.

La valutazione di non sicura affidabilità del ricorrente alla detenzione ed al porto delle armi che la competente autorità di pubblica sicurezza ha fatto derivare dalle predette circostanze rientra nell’ampia discrezionalità che l’ordinamento le riserva, senza che sussistano elementi di evidente incongruenza della stessa, che consentano al Tribunale di sindacarla.

Né in tal senso possono richiamarsi l’intervenuta remissione della querela da parte della sig.ra -OMISSIS-, con conseguente archiviazione del procedimento penale, ovvero l’affidamento dei figli al ricorrente in sede di separazione legale, giacché tali circostanze non sono idonee ad eliminare il dubbio sull’inaffidabilità del ricorrente alla detenzione ed all’uso delle armi.

D’altronde, tra le ipotesi che giustificano gli interventi “cautelari” quali quelli in esame, assume notoriamente particolare rilevanza quello delle situazioni di conflittualità che possono crearsi nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di situazioni in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 2 novembre 2020, n. 762;
T.A.R. Piemonte, II, 20 febbraio 2019, n. 208; T.A.R. Toscana, II, 20/09/2018, n. 1200; T.A.R. Lazio, I, 3 settembre 2018, n. 9128; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, 25 luglio 2018, n. 451; T.A.R. Valle d’Aosta ,12 gennaio 2016, n. 3; C.S., III, 19 settembre 2013, n. 4666).

5. In relazione a quanto precede, il ricorso in esame, come pure i successivi motivi aggiunti, si appalesa infondato e va quindi rigettato.

6. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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