TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-06-03, n. 202411344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-06-03, n. 202411344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411344
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 11344/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13578/2023 REG.RIC.

N. 17000/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13578 del 2023, proposto da S B M, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto D’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 17000 del 2023, proposto da S B M, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto D’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento,

previa emissione di idonee misure cautelari,

quanto al ricorso n. 13578 del 2023 :

1) del provvedimento del Comune di Tarquinia (VT), con oggetto: Parere paesaggistico art. 32 della L. n. 47/1985. Istanza prot. n. 45333 del 25/11/20220, domanda di condono n. 440 prot. n. 1853 del 25/03/1986 per costruzione abitazione e istallazione fossa imhoff località San Giorgio, foglio 111 p.lla 1386. Parere non favorevole, notificato il 04/08/2023 (all. 1);

2) del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, con oggetto: Comune di Tarquinia (VT), Loc. San Giorgio, snc. foglio 111, p.lla 1386. Intervento: sanatoria ex art. 32 della L. n. 47/85, per la realizzazione in assenza di titolo edilizio un immobile di due livelli ad uso abitativo e relative opere di sistemazione esterne (fossa imhoff e recinzione). Richiedente: Bartolini M Silvano. Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 146, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Trasmissione parere negativo, notificato il 23.06.2023 (all. 2);

3) del provvedimento del Comune di Tarquinia (VT), Ufficio Edilizia Privata, prot. n. 32758 dell’8.04.2023, adottato dalla responsabile del procedimento Arch. Antonella Belluzzo, con oggetto: Relazione istruttoria per il parere paesaggistico art. 32 della L. 47/1985, notificato l’8.04.2023 (all. 3);

4) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e inerente, ancorché non conosciuto;

quanto al ricorso n. 17000 del 2023 :

1) del provvedimento del Comune di Tarquinia, con oggetto: Sanatoria opere edilizie abusive diniego, prot. C_D024 - ACC9864 - 1 - 2023-10-05 – 0041938, notificato con PEC del 5.10.2023 (all. 1);

2) del provvedimento del Comune di Tarquinia, con oggetto: Richiesta di condono edilizio per “ costruzione abitazione e installazione fossa imhoff ” in Loc. San Giorgio, snc (fgl. 111 part. 1386) – Preavviso motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10- bis della L. n. 241/1990 – pratica n. 440/85, prot. C_D024 - ACC9864 - 1 - 2023-08-21 – 0034677, notificato il 21.08.2023 (all. 2);

3) del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, con oggetto: Comune di Tarquinia (VT), Loc. San Giorgio, snc. foglio 111, p.lla 1386. Intervento: sanatoria ex art. 32 della L. n. 47/85, per la realizzazione in assenza di titolo edilizio un immobile di due livelli ad uso abitativo e relative opere di sistemazione esterne (fossa imhoff e recinzione). Richiedente: Bartolini M Silvano. Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 146, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Trasmissione parere negativo, notificato il 23.06.2023 (all. 3);

4) del provvedimento del Comune di Tarquinia, con oggetto: Parere paesaggistico art. 32 della L. n. 47/1985. Istanza prot. n. 45333 del 25/11/2020, domanda di condono n. 440 prot. n. 1853 del 25/03/1986 per costruzione abitazione e istallazione fossa imhoff località San Giorgio, foglio 111 p.lla 1386. Parere non favorevole, notificato il 04/08/2023 (all. 4);

5) del provvedimento del Comune di Tarquinia, Ufficio Edilizia Privata, prot. n. 32758 dell’8.04.2023, adottato dalla responsabile del procedimento Arch. Antonella Belluzzo, con oggetto: Relazione istruttoria per il parere paesaggistico ex art. 32 della L. n. 47/1985, notificato l’8.04.2023 (all. 5);

6) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e inerente, ancorché non conosciuto.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso RG n. 13578/2023, notificato il 20 settembre 2023 e depositato il 17 ottobre 2023, il sig. S B M è insorto avverso il parere paesaggistico negativo reso, ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dal Comune di Tarquinia sull’istanza di condono relativa al fabbricato ad uso abitativo di cui è proprietario in località San Giorgio, nonché avverso il presupposto parere negativo della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale (d’ora in avanti, per brevità, solo “Soprintendenza”).

1.1. Il ricorrente espone in fatto quanto segue: (i) la domanda di condono dell’immobile per cui è causa – un edificio residenziale monofamiliare situato in zona agricola di P.R.G. e in area classificata dal P.T.P.R. come “ paesaggio agrario di continuità ” – è stata presentata in data 25 marzo 1986 dal padre dello stesso ricorrente, suo dante causa iure successionis , ai sensi della legge n. 47 del 1985; (ii) ai fini della definizione della pratica, il ricorrente, che abita nell’immobile insieme ai suoi figli e coltiva il relativo fondo agricolo, ha quindi formulato, in data 25 novembre 2022, istanza di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985; (iii) l’istruttoria comunale in ordine a tale istanza è sfociata nella relazione tecnica recante proposta di provvedimento negativo del 28 marzo 2023, trasmessa, ex art. 146, comma 7, del d.lgs. 22 dicembre 2004, n. 42, alla Soprintendenza ai fini dell’espressione del prescritto parere vincolante; (iv) la Soprintendenza ha quindi emesso, con nota del 23 maggio 2023, il preavviso di provvedimento negativo, cui è seguita la presentazione di osservazioni da parte del ricorrente in data 5 giugno 2023; (v) sono, infine, intervenuti il definitivo parere negativo della Soprintendenza nonché il conseguente parere non favorevole del Comune ex art. 32 della legge n. 47 del 1985, entrambi oggetto di impugnativa.

1.2. Il ricorso è affidato a quattro motivi di diritto così rubricati: (i) Art. 146 CBC, artt. 32 e 33 legge n. 47/85, artt. 27 e 36 del PTPR vigente e delle norme del PRG comunale. Violazione di norme. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento di fatti ”; (ii) Artt. 32 e 33 legge n. 47/85, artt. 27 e 36 del PTPR e delle norme di PRG, Art. 1, legge n. 241/1990 e Principi UE. Eccesso di potere. Travisamento di fatti. Violazione di norme ”; (iii) Art. 10 bis L. 241/90. Mancata risposta alle osservazioni presentate dal ricorrente. Eccesso di potere. Violazione di norma. Violazione diritti di rango costituzionale ”; (iv) Art. 146 CBC, art. 27 e 36 del PTPR vigente e delle norme del PRG comunale. Violazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento di fatti. Compatibilità dell’edificio in esame con la disciplina urbanistica e vincolistica di zona” .

2. In prossimità della camera di consiglio fissata per l’esame della incidentale cautelare, si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero della cultura, mentre il Comune di Tarquinia, benché ritualmente evocato, non risulta costituito.

3. Con ordinanza n. 7272 del 31 ottobre 2023 la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il presupposto del periculum in mora .

4. Con successivo ricorso RG n. 17000/2023, notificato il 3 dicembre 2023 e depositato il 30 dicembre 2023, il sig. Bartolini M è poi insorto avverso il provvedimento con cui il Comune di Tarquinia, in conseguenza del parere paesaggistico negativo ex art. 32 della legge n. 47 del 1985, ha respinto la domanda di condono presentata, ai sensi della medesima legge, per la sanatoria dell’immobile per cui è causa.

4.1. Di tale ulteriore atto viene denunciata l’illegittimità per vizi derivati dai due precedenti provvedimenti, con riproposizione delle medesime censure articolate con il ricorso RG n. 13578/2023.

5. Anche in relazione a questo secondo ricorso il Ministero della cultura ha depositato atto di

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