TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-05-20, n. 201004880

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-05-20, n. 201004880
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201004880
Data del deposito : 20 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00819/1999 REG.RIC

N. 04880/2010 REG.SEN.

N. 00819/1999 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 819 del 1999, proposto da:
L V ed A, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso R P in Bologna, via Caprarie N.3;
C V;

contro

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, rappresentato e difeso dagli avv. C B, G L, con domicilio eletto presso C B in Bologna, via Altabella 3;

nei confronti di

Sas Sa.Pa. di B G e C, rappresentato e difeso dagli avv. M G A, G F, con domicilio eletto presso G F in Bologna, via S. Stefano 43;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della concessione edilizia n.29 del 3.07.1998 rilasciata dal Comune in favore della S.A.S SA.PA;

degli atti presupposti della stessa, in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 26.09.1997 ;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sas Sa.Pa. di B G e C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/04/2010 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.Riferiscono i ricorrenti di essere comproprietari di un hotel che gestiscono nel comune di Castrocaro Terme di fronte al quale vi sono due mappali, di cui uno di proprietà privata e l’altro di proprietà pubblica oggetto,a partire dall’inizio del 1999, di vari interventi edilizi che avrebbero determinato conseguenze lesive per la propria attività economica.

Hanno, pertanto, impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità contestando in particolare la concessione edilizia “in deroga” nonché la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 26/9/1997 di approvazione del piano particolareggiato del comparto 11 che affermano di non aver conosciuto.

Si sono costituiti il comune intimato e la controinteressata società titolare degli interventi edilizi in contestazione che hanno contro dedotto alle avverse censure sostenendo altresì l’inammissibilità del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

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