TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-12-04, n. 201301612

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-12-04, n. 201301612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301612
Data del deposito : 4 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00894/2013 REG.RIC.

N. 01612/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00894/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 894 del 2013, proposto da M C, rappresentato e difeso dagli avv.ti F C, G L P e F E L, con domicilio eletto in Bari, via Amendola n. 166/5;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. I M D, con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 16;

Consiglio Regionale della Regione Puglia,
Commissione giudicatrice del concorso di progettazione;

nei confronti di

Studio Valle Progettazioni capogruppo del R.T.P. con Pro.Sal Progettazioni Salentine S.r.l., Studio Tecnico Sylos Labini, Mirizzi Architetti Associati, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

Debar S.p.A., mandataria A.T.I. con Guastamacchia S.p.A. e Monsud S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. G N, con domicilio eletto in Bari, viale Quinto Ennio, 33;

Pro.Sal Progettazioni Salentine S.r.l., Studio Tecnico Sylos Labini, Mirizzi Architetti Associati, rappresentati e difesi dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;

per la declaratoria d’illegittimità del silenzio

serbato dalla Regione Puglia sulle istanze in autotutela del 7.2.2013 e 16.3.2013, volte all’annullamento:

a) dell’esito della gara indetta dalla Regione Puglia nel dicembre 2012;

b) di tutte le procedure che assumono a presupposto l’esito della predetta gara, tra cui, in particolare:

- la deliberazione di G.R. n. 904 del giorno 11.6.2003, nella parte in cui autorizza il conferimento dell'incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (e della direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) al R.T.P. primo classificato nel concorso di progettazione preliminare;

- la conseguente convenzione in data I.8.2003;

- la delibera di .G.R. n. 2125 del 9.12.2003 di approvazione del progetto definitivo;

- la delibera di .G.R. n. 1418 del 29.7.2008, di approvazione del bando per l’aggiudicazione dei lavori;

- la delibera di .G.R. n. 1645 del 15.9.2009 di adeguamento del progetto esecutivo alla normativa antisismica e la determina dirigenziale n. 185 del 10.3.2010 di approvazione del progetto esecutivo;

- la delibera di .G.R. n. 449 del 23.2.2010 di approvazione della nuova spesa elevata a € 87.166.000,00 e di riavvio della procedura di affidamento;

- la D.D. n. 331 del giorno 8.4.2010 d’indizione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale di Bari e del conseguente bando di gara pubblicato nella GUCE del 20.4.2010;

- la determina dirigenziale n. 0619 del 2.8.2011 di aggiudicazione definitiva ed il conseguente contratto stipulato con l'appaltatore di data non conosciuta;

e, incidentalmente ed ove occorra, per la declaratoria di nullità:

- dei verbali del 4, 5, 11, 12, 29 aprile 2003 ed infine del 6 giugno 2003;

- della conseguente e vincolata deliberazione n. 904 del giorno 11.6.2003.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dello Studio Valle Progettazioni, della Pro.Sal Progettazioni Salentine S.r.l., dello Studio Tecnico Sylos Labini e di Mirizzi Architetti Associati, anche in proprio, della Debar S.p.A., mandataria nella A.T.I. con Guastamacchia S.p.A. e Monsud S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv. F E L, avv. I M D, avv. F L, avv. G N e avv. A M, su delega dell'avv. E S D;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’ing. M C ha partecipato al concorso di progettazione della nuova sede del Consiglio regionale e degli uffici regionali, indetto dalla Regione Puglia con determinazione n. 521 del 16 dicembre 2002.

All’esito della gara si è classificato al primo posto il R.T.P. con mandatario lo Studio Valle, al secondo posto il R.T.P. con capogruppo la Favero &
Milan Ingegneria S.r.l., al terzo posto il R.T.P. con mandatario lo Studio Vitone &
Associati e, infine, lo stesso ing. Cutolo (al quarto posto).

Con deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2003 n. 904 e con atto rep. n. 006401 del 1° agosto 2003 si formalizzava la convenzione tra la Regione Puglia e il raggruppamento Studio Valle Progettazioni per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2125 del 9 dicembre 2003 veniva approvato il progetto definitivo della nuova sede del Consiglio regionale predisposto dall’aggiudicatario.

L’ing. M C, con ricorso n. 1470/2003 R.G., integrato da successivi motivi aggiunti, impugnava gli atti del concorso.

Con sentenza n. 5411/2004, la Sezione Prima di questo TAR accoglieva il ricorso solo limitatamente alle censure riferite all’omessa esclusione dalla gara dei progetti presentati dai R.T.P. secondo e terzo classificati;
veniva invece ritenuto infondato il motivo relativo alle modalità del confronto a coppie.

La sentenza di primo grado veniva confermata con decisione n. 458/2007 dal Consiglio di Stato, Sez. V, il quale respingeva altresì la richiesta di revocazione con la successiva decisione 19 aprile 2010 n. 2184.

Interessata poi l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, quest’ultima, all’esito di un procedimento ispettivo, archiviava la pratica (nota della Direzione generale vigilanza lavori 23 febbraio 2011 n. 22.367).

Nel frattempo, venivano iniziate indagini sulla procedura, nei confronti dei componenti della commissione giudicatrice, del coordinatore del gruppo tecnico regionale e di un rappresentante del raggruppamento vincitore del suddetto concorso di progettazione, i quali, alla fine del 2007, venivano rinviati a giudizio per i reati di falso e turbativa d’asta.

Con sentenza depositata il 24 novembre 2008 il G.U.P. del Tribunale di Bari assolveva i componenti della commissione giudicatrice;
con sentenza depositata il 30 maggio 2011, la Corte d’appello di Bari confermava le statuizioni d’insussistenza dei reati di falso ideologico e turbativa d’asta ascritti ai componenti della commissione ed assolveva, inoltre, il rappresentante del R.T.P. aggiudicatario.

Con sentenza n. 6240/2013, depositata il 7 febbraio 2013, la Corte di cassazione, V Sezione penale, dichiarava definitivamente l’estinzione di tutti i reati in contestazione, per avvenuto decorso del termine di prescrizione, ma annullava la sentenza di appello ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

A questi fini, in particolare, da un lato, riteneva che “non vi è dubbio alcuno che il risultato dell’identico punteggio per tutti gli elaborati risultati non vincitori… rappresentava la prova più eloquente che il confronto a coppie non era stato effettuato” e che quindi “l’attestazione del compimento di operazione procedurale valutativa in realtà non compiuta integrava, pacificamente, falso ideologico”;
dall’altro, affermava: “il riscontro positivo di palesi anomalie procedurali avrebbe dovuto, ovviamente, condizionare il giudizio in ordine anche all’imputazione di cui al capo B), in relazione al quale i giudici di merito sono anche incorsi in macroscopico errore di giudizio nel ritenere necessario, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 353 cod. pen., il dolo specifico, ove invece per la fattispecie delittuose in questione è sufficiente il dolo generico, consistente nella mera coscienza e volontà di turbare o impedire il regolare svolgimento della gara”.

L’ing. M C, sul presupposto della propria collocazione al secondo posto nella graduatoria (in esito al giudizio amministrativo), reputando, per tale motivo, di avere un evidente interesse strumentale alla riedizione procedimentale per l’individuazione del progetto preliminare, aveva presentato istanza alla Regione Puglia, già con nota del 7 febbraio 2013, “affinché, in autotutela, venissero assunte tutte le iniziative idonee ad evitare che la “Nuova Sede della Regione Puglia” fosse realizzata sulla base di un progetto selezionato all’esito di una procedura frutto di illecito penale”;
conosciute le motivazioni della Cassazione poi (in data 16 marzo 2013) ha inoltrato una nuova richiesta di analogo tenore, seguita dalla nota del 27 maggio 2013, a cui l’Amministrazione non ha dato riscontro.

Pertanto ha notificato ricorso con cui si chiede (pagina 9)

“a) l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del silenzio sino ad ora serbato dall’amministrazione regionale sull’adozione di un atto vincolato”;

b) occorrendo, in via incidentale, la dichiarazione di nullità ex articolo 21 septies della l. n. 241/1990 di provvedimenti e procedure” [in epigrafe elencati] “che integrano gli estremi (o costituiscono frutto) di reati ormai accertati”.

Si sono costituiti la Regione Puglia, il R.T.P. con capogruppo lo Studio Valle Progettazioni, la PRO.SAL Progettazioni salentine s.r.l. con lo Studio tecnico Sylos Labini e Mirizzi Architetti associati, anche in proprio, e la Debar S.p.A., mandataria A.T.I. con Guastamacchia S.p.A. e Monsud S.p.A., i quali, sotto vari profili, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e comunque sostenuto la sua infondatezza.

Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione alla camera di consiglio del 14 novembre 2013.

B.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi