TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-12-04, n. 201301612

TAR Bari
Sentenza
4 dicembre 2013
CS
Rigetto
Sentenza
5 giugno 2018
CS
Inammissibile
Sentenza
4 giugno 2020
CS
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
CS
Rigetto
Sentenza
28 maggio 2019
CS
Accoglimento
Sentenza
12 gennaio 2017
CS
Inammissibile
Sentenza
17 aprile 2018
CS
Parere definitivo
20 febbraio 2017
CS
Accoglimento
Sentenza
4 maggio 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-12-04, n. 201301612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301612
Data del deposito : 4 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00894/2013 REG.RIC.

N. 01612/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00894/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 894 del 2013, proposto da LE UT, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Amendola n. 166/5;



contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 16;
Consiglio Regionale della Regione Puglia,
Commissione giudicatrice del concorso di progettazione;



nei confronti di

Studio Valle Progettazioni capogruppo del R.T.P. con Pro.Sal Progettazioni Salentine S.r.l., Studio Tecnico YL Labini, RI TT Associati, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
Debar S.p.A., mandataria A.T.I. con GU S.p.A. e Monsud S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, viale Quinto Ennio, 33;
Pro.Sal Progettazioni Salentine S.r.l., Studio Tecnico YL Labini, RI TT Associati, rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;



per la declaratoria d’illegittimità del silenzio

serbato dalla Regione Puglia sulle istanze in autotutela del 7.2.2013 e 16.3.2013, volte all’annullamento:

a) dell’esito della gara indetta dalla Regione Puglia nel dicembre 2012;

b) di tutte le procedure che assumono a presupposto l’esito della predetta gara, tra cui, in particolare:

- la deliberazione di G.R. n. 904 del giorno 11.6.2003, nella parte in cui autorizza il conferimento dell'incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (e della direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) al R.T.P. primo classificato nel concorso di progettazione preliminare;

- la conseguente convenzione in data I.8.2003;

- la delibera di .G.R. n. 2125 del 9.12.2003 di approvazione del progetto definitivo;

- la delibera di .G.R. n. 1418 del 29.7.2008, di approvazione del bando per l’aggiudicazione dei lavori;

- la delibera di .G.R. n. 1645 del 15.9.2009 di adeguamento del progetto esecutivo alla normativa antisismica e la determina dirigenziale n. 185 del 10.3.2010 di approvazione del progetto esecutivo;

- la delibera di .G.R. n. 449 del 23.2.2010 di approvazione della nuova spesa elevata a € 87.166.000,00 e di riavvio della procedura di affidamento;

- la D.D. n. 331 del giorno 8.4.2010 d’indizione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale di Bari e del conseguente bando di gara pubblicato nella GUCE del 20.4.2010;

- la determina dirigenziale n. 0619 del 2.8.2011 di aggiudicazione definitiva ed il conseguente contratto stipulato con l'appaltatore di data non conosciuta;

e, incidentalmente ed ove occorra, per la declaratoria di nullità:

- dei verbali del 4, 5, 11, 12, 29 aprile 2003 ed infine del 6 giugno 2003;

- della conseguente e vincolata deliberazione n. 904 del giorno 11.6.2003.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dello Studio Valle Progettazioni, della Pro.Sal Progettazioni Salentine S.r.l., dello Studio Tecnico YL Labini e di RI TT Associati, anche in proprio, della Debar S.p.A., mandataria nella A.T.I. con GU S.p.A. e Monsud S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Felice Eugenio Lorusso, avv. Ida Maria Dentamaro, avv. Fabrizio Lofoco, avv. Giovanni Nardelli e avv. Ada Matteo, su delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’ing. LE UT ha partecipato al concorso di progettazione della nuova sede del Consiglio regionale e degli uffici regionali, indetto dalla Regione Puglia con determinazione n. 521 del 16 dicembre 2002.

All’esito della gara si è classificato al primo posto il R.T.P. con mandatario lo Studio Valle, al secondo posto il R.T.P. con capogruppo la Favero & Milan Ingegneria S.r.l., al terzo posto il R.T.P. con mandatario lo Studio Vitone & Associati e, infine, lo stesso ing. UT (al quarto posto).

Con deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2003 n. 904 e con atto rep. n. 006401 del 1° agosto 2003 si formalizzava la convenzione tra la Regione Puglia e il raggruppamento Studio Valle Progettazioni per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2125 del 9 dicembre 2003 veniva approvato il progetto definitivo della nuova sede del Consiglio regionale predisposto dall’aggiudicatario.

L’ing. LE UT, con ricorso n. 1470/2003 R.G., integrato da successivi motivi aggiunti, impugnava gli atti del concorso.

Con sentenza n. 5411/2004, la Sezione Prima di questo TAR accoglieva il ricorso solo limitatamente alle censure riferite all’omessa esclusione dalla gara dei progetti presentati dai R.T.P. secondo e terzo classificati; veniva invece ritenuto infondato il motivo relativo alle modalità del confronto a coppie.

La sentenza di primo grado veniva confermata con decisione n. 458/2007 dal Consiglio di Stato, Sez. V, il quale respingeva altresì la richiesta di revocazione con la successiva decisione 19 aprile 2010 n. 2184.

Interessata poi l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, quest’ultima, all’esito di un procedimento ispettivo, archiviava la pratica (nota della Direzione generale vigilanza lavori 23 febbraio 2011 n. 22.367).

Nel frattempo, venivano iniziate indagini sulla procedura, nei confronti dei componenti della commissione giudicatrice, del coordinatore del gruppo tecnico regionale e di un

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