TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-06-07, n. 202200386
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Pubblicato il 07/06/2022
N. 00386/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2021, proposto da Wind Tre S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Suap del Comune di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 16919 in data 11.06.2021 adottato dal SUAP del comune di Villa San Giovanni a conclusione del procedimento, in conferenza di servizi, relativo all'istanza di autorizzazione presentata il 17.02.2021 ex art. 87 D. Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di telefonia di Via Panoramica dello Stretto 44;
- per quanto occorra del parere negativo reso dall'Ufficio Tecnico del comune di Villa San Giovanni, prot. n.16243 in data 07.06.2021 e del parere del Gruppo di Valutazione del comune di Villa San Giovanni, prot.16244 del 07.06.2021;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso il regolamento comunale Stazioni Radio Base, approvato con delibera di C.C. n. 55 del 28.11.2013, con particolare riferimento all'art. 8;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cellnex Italia S.p.A. e del Comune di Villa San Giovanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la società ricorrente di avere presentato, in data 17 aprile 2020, istanza di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile a servizio della rete di tele-radiocomunicazione Wind Tre S.p.A. nel comune di Villa San Giovanni, in via Panoramica dello Stretto n. 44, in un lotto identificato al N.C.T. al foglio mappa n. 7, particella n. 242.
L’istanza era stata contestualmente inoltrata anche all'ARPA Calabria che, con nota prot. n. 34268 del 30 settembre 2020, aveva rilasciato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera.
Successivamente, il 7 aprile 2021, con nota prot. n. 9706 il Suap del comune di Villa San Giovanni ha comunicato alla istante l'indizione di apposita conferenza dei servizi in modalità asincrona per la definizione del procedimento. Nell'ambito del predetto procedimento, con note prott. n. 31087 del 29.04.2021 e n. 3918 del 04.05.2021, esprimevano parere favorevole alla realizzazione dell'opera. l’Ufficio pianificazione territoriale/programmazione/urbanistica della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria e Vibo Valentia.
In data 6 maggio 2021 adottava parere non favorevole il Gruppo di Valutazione, di cui al regolamento comunale per le stazioni radio base in quanto: "…l'opera in oggetto non rispetta le norme del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2013 all'art.8 comma 11 a) Criteri per la localizzazione degli impianti Sensibili — Per Aree sensibili si intendono tutti quei siti pubblici e/ o di interesse pubblico e loro pertinenze esterne adibiti stabilmente alla permanenza di persone. In particolare asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado (distanza minima installazione 300 metri)…". Analogo parere non favorevole era infine espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 16423 del 7 giugno 2021.
2. A seguito di tali pareri negativi in data 11 giugno 2021 il SUAP concludeva il procedimento con il provvedimento di diniego impugnato, contro il quale è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 settembre 2021, depositato il 20 settembre successivo ed affidato alle seguenti censure:
2.1. Violazione di legge - Violazione dell'art.14 bis della l. 241/90 - Violazione del giusto procedimento travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione dell'art.10 bis l.241/1990 - Violazione dell'obbligo di partecipazione al procedimento.
Sostiene la difesa della ricorrente che il SUAP del comune di Villa San Giovanni si sarebbe limitato a richiamare i pareri negativi resi, ritenendo i medesimi non superabili ai fini della concessione dell'autorizzazione richiesta, senza svolgere un’autonoma attività istruttoria. Tali pareri, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto essere disattesi poiché si fondano sull'applicazione di una previsione del regolamento comunale del 2013 che impone alle SRB una distanza di 300 metri dalle aree sensibili, che contrasterebbe con le modifiche introdotte all'art. 6 comma 8 della legge n. 36/2001 dall’art. 38 co 6 del DL 16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020 n. 120.
In ultimo, la determinazione impugnata sarebbe viziata anche per violazione dell'87fe6171c::LRD5905B56424B01915814::2020-07-16" href="/norms/laws/itatextzdiicn0qt10rfg/articles/itaartnys2ybuigegrc7?version=463d6cb9-dcd3-5f67-89db-7cd87fe6171c::LRD5905B56424B01915814::2020-07-16">art. 10 bis della legge n. 241/1990 in combinato disposto con il comma 5 ultimo capoverso dell'art.14 bis della legge citata, atteso che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi non è stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi.
2.2. Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art.8 comma 6, della legge n. 36 del 2001 - Illegittimità derivata da quella dell'art. 8 del regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 55 del 28.11.2013 - Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 93 del d.lgs n.259/03.
Il provvedimento impugnato ed il presupposto art. 8 del regolamento comunale per le stazioni radio base, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2013, sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 8 comma 6 della legge 36/2001, come recentemente modificato dalla legge 120/2020, che introdurrebbe stringenti limiti alla potestà regolamentare dei Comuni precludendo la possibilità di introdurre limiti generalizzati all’installazione degli impianti.
2.3. Segue: Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 6, della legge n. 36 del 2001 - Illegittimità derivata da quella dell'art. 8 del regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 55 del 28.11.2013 - Violazione di legge violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 93 del d.lgs n.259/03.
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui richiama a proprio fondamento la circostanza che l'impianto si troverebbe in "area sensibile", risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 86, comma 3, 87 e 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e con quelle poste a tutela della salute dalla esposizione dai campi elettromagnetici, contenute nella legge n. 36/2001 e nel D.P.C.M. 8.7.2003, che hanno introdotto valori di esposizione ed obiettivi di qualità che non prevedono divieti assoluti per specifiche zone ovvero distanze minime dalle zone residenziali, dai nuclei edificati e neppure dai siti definiti sensibili.
2.4 . Violazione della legge n. 241/1990 e degli obblighi di partecipazione - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 comma 10 e 11 del regolamento stazioni radio base.
Denunzia da ultimo la difesa della ricorrente che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 novembre 2013 con cui venne approvato il regolamento comunale per le stazioni radio base, sarebbe illegittima per violazione delle disposizioni normative che impongono l'obbligo di comunicazione ai soggetti destinatari dei suoi effetti. Si sostiene in particolare che la delibera in questione avrebbe dovuto essere partecipata prima di essere approvata, mentre è stata approvata dall'Ente senza che sia stata previamente esperita l'obbligatoria fase di partecipazione e di coinvolgimento di tutti i soggetti destinatari.