TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-11, n. 202401360

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-11, n. 202401360
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401360
Data del deposito : 11 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2024

N. 01360/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01972/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2023, proposto da
Demoter s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al Lodo arbitrale rituale n. Reg. 97/2011 pronunciato e sottoscritto in data 30.09.2011, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Messina con Decreto del 2.12.2011 depositato in cancelleria il 5.12.2011, divenuto inoppugnabile, con il quale il Comune di Messina è stato condannato a corrispondere alla società Demoter s.p.a. € 960.787,31 oltre interessi legali e moratori da corrispondere secondo quanto stabilito in parte motiva e con le decorrenze ivi indicate e comunque fino all'effettivo soddisfo, le spese del giudizio arbitrale in ragione di 2/3 liquidate in complessivi € 40.000,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché le spese di funzionamento del collegio arbitrale liquidate in € 105.000,00.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria del 22.03.2024, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con gravame ritualmente notificato il 24.10.2023 e nello stesso giorno depositato Demoter s.p.a. in liquidazione agisce per l’esecuzione del Lodo arbitrale n. reg. 97/2021 pronunciato in data 30.09.2011, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 c.p.c. dal Tribunale di Messina con Decreto del 2.12.2011 rep. N. 3014/11, depositato in cancelleria il 5.12.2011, con il quale il Comune di Messina è stato condannato a corrispondere alla società ricorrente: i) la somma di € 960.787,31 oltre interessi legali e moratori, secondo quanto stabilito in parte motiva e con le decorrenze ivi indicate e, comunque, fino all’effettivo soddisfo;
ii) le spese del giudizio arbitrale in ragione di 2/3 liquidate in complessivi € 40.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
le spese di funzionamento del collegio arbitrale liquidate con separata ordinanza in € 105.000,00.

Il titolo, munito di “ comandiamo ”, è stato notificato in formula esecutiva al Comune di Messina in data 8.11.2012. Il medesimo Ente ha impugnato il Lodo ottemperando innanzi alla Corte di Appello di Messina, il cui relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 442 del 19.04.2017, con la quale il Giudice di Appello ha dichiarato inammissibile la predetta impugnazione e ha condannato la parte impugnante alla rifusione delle relative spese giudiziali.

Tale ultima sentenza è stata gravata dal Comune innanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. 23875 del 4.8.2023, ha respinto il ricorso e ha condannato l’Ente comunale al pagamento delle relative spese processuali. La predetta ordinanza è stata notificata al Comune di Messina in data 8.08.2023.

Lamentando l’inerzia dell’Amministrazione comunale, la quale ha trasmesso alla Curatela della società Demoter s.p.a. in data 18.09.2023 una proposta di accordo di pagamento, riscontrata dalla stessa il 4.10.2023, con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di:

i) dichiarare l’obbligo del Comune di Messina di eseguire e dare ottemperanza al dictum discendente dal Lodo arbitrale rituale n. 97/2011 dichiarato esecutivo dal Tribunale di Messina con decreto del 2.12.2011 depositato in cancelleria il 5.12.2011, divenuto inoppugnabile;

ii) per l’effetto, ordinare al Comune di Messina di dare attuazione al giudicato di condanna portato dal Lodo ed al pagamento in favore della società ricorrente: a) di € 960.787,31, oltre interessi legali e moratori riconosciuti sulla somma di cui al condannatorio, da corrispondere da parte del Comune di Messina secondo quanto stabilito nella parte motiva del Lodo e con le decorrenze ivi indicate e, comunque, fino all’effettivo soddisfo;
b) delle spese di lite del giudizio liquidate in complessivi € 40.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
c) delle spese di funzionamento del collegio e dei relativi compensi pari ad € 105.000,00 oltre CPA ed IVA come per legge;

iii) ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a., condannare il Comune di Messina al pagamento delle somme dovute per rivalutazione ed interessi sull’intero importo portato dal Lodo per cui è ottemperanza a decorrere dalla notifica dell’Ordinanza della Corte di Cassazione o, al più, dalla notifica del presente ricorso;

iv) condannare l’Ente locale alla liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora, giusto art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;

v) nominare apposito Commissario ad acta che provveda in luogo dell’inadempiente Amministrazione comunale debitrice con il compito di attuare tutte quante le iniziative necessarie per rendere concreto ed effettivo il pagamento di quanto dovuto.

2. In data 24.01.2024 parte ricorrente ha versato in atti i seguenti documenti: 1) la comunicazione pec del 4.01.2024 con cui il Comune di Messina ha riferito di aver riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dal Lodo arbitrale n. 97/2011, dalla sentenza n. 442/2017 resa dalla Corte d’Appello di Messina e dall’ordinanza n. 23875/2023 resa dalla Corte di Cassazione, e che è stato disposto l’impegno delle somme in misura di € 1.941.280,30 in favore della Demoter s.p.a. in liquidazione;
2) nota riscontro del 9.1.2024 con cui parte creditrice ha comunicato il codice iban ove accreditare le somme dovute segnalando che la somma impegnata non era completamente satisfattiva;
3) conteggio sintetico delle somme dovute redatto dal co-curatore della Demoter s.p.a. in liquidazione dott. M L, dal quale emerge - rispetto alla somma impegnata e ancora non versata - un residuo credito pari ad € 311.807,89.

3. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4. A seguito della camera di consiglio del 31.04.2024, con ordinanza collegiale n. 439 del 6.02.2024 il Collegio ha ordinato al Direttore Generale e, per quanto di competenza, al Responsabile del Dipartimento Servizi Finanziari del Comune di Messina di produrre nel presente giudizio la documentazione dalla quale si evincano:

1) il calcolo effettuato dall’Ente in esito al quale è stato disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 445 del 21.12.2023 - in esecuzione del titolo per cui è causa - l’impegno delle somme in misura di € 1.941.280,30 in favore della Demoter s.p.a. in liquidazione;

2) l’eventuale sussistenza di una somma residua da corrispondere alla Demoter s.p.a. e, in ogni caso, la veridicità dell’importo indicato nel presente giudizio da parte ricorrente, pari a € 311.807,89.

5. In data 19.02.2024 il Comune di Messina ha versato in atti la nota prot. 73461 del 12.02.2024, in adempimento al predetto incombente istruttorio, nella quale viene indicato il calcolo effettuato ai fini del riconoscimento della suddetta somma di € 1.941.280,30 in favore della Demoter s.p.a., evidenziando altresì che il provvedimento di liquidazione “ è in fase di approvazione da parte della Ragioneria ” e che “… è stata disposta la liquidazione della somma da pagare per il suo intero ammontare ”.

6. Con memoria del 22.03.2024 la società ricorrente ha dichiarato di “ aderire ai conteggi dallo stesso sviluppati nella Nota prot. n. 73461 del 12.2.2024 ” e ha altresì rappresentato che “ in data 14.2.2024 il Comune ha corrisposto la somma di € 1.941.280,30 ”. Ha pertanto chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna al pagamento delle spese processuale.

7. Alla camera di consiglio del 10.04.2024, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

8. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. e), c.p.a..

È altresì provata la notifica del titolo ottemperando presso la sede reale dell’Amministrazione, con avvenuto decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del presente ricorso per l’ottemperanza in data 24.10.2023.

Non sussiste, inoltre, la preclusione prevista dall’articolo 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), ai sensi del quale “ Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”. Il presente ricorso è invero stato proposto in data 24.10.2023, ossia in data successiva al 31.07.2023, quando la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha deliberato l’approvazione del piando di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Messina.

9. Il Collegio ritiene, nel merito, che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione comunale e dalla memoria versata in atti dalla parte ricorrente in data 22.03.2024 si evinca che l’Ente abbia dato esecuzione al titolo ottemperando e che la pretesa di chi ricorre in giudizio sia stata soddisfatta.

Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).

10. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che dall’esecuzione spontanea del titolo ottemperando debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza del ricorso. Le spese, pertanto, seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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