TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-11, n. 202401360
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2024
N. 01360/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01972/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2023, proposto da
Demoter s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al Lodo arbitrale rituale n. Reg. 97/2011 pronunciato e sottoscritto in data 30.09.2011, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Messina con Decreto del 2.12.2011 depositato in cancelleria il 5.12.2011, divenuto inoppugnabile, con il quale il Comune di Messina è stato condannato a corrispondere alla società Demoter s.p.a. € 960.787,31 oltre interessi legali e moratori da corrispondere secondo quanto stabilito in parte motiva e con le decorrenze ivi indicate e comunque fino all'effettivo soddisfo, le spese del giudizio arbitrale in ragione di 2/3 liquidate in complessivi € 40.000,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché le spese di funzionamento del collegio arbitrale liquidate in € 105.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 22.03.2024, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con gravame ritualmente notificato il 24.10.2023 e nello stesso giorno depositato Demoter s.p.a. in liquidazione agisce per l’esecuzione del Lodo arbitrale n. reg. 97/2021 pronunciato in data 30.09.2011, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 c.p.c. dal Tribunale di Messina con Decreto del 2.12.2011 rep. N. 3014/11, depositato in cancelleria il 5.12.2011, con il quale il Comune di Messina è stato condannato a corrispondere alla società ricorrente: i) la somma di € 960.787,31 oltre interessi legali e moratori, secondo quanto stabilito in parte motiva e con le decorrenze ivi indicate e, comunque, fino all’effettivo soddisfo; ii) le spese del giudizio arbitrale in ragione di 2/3 liquidate in complessivi € 40.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge; le spese di funzionamento del collegio arbitrale liquidate con separata ordinanza in € 105.000,00.
Il titolo, munito di “ comandiamo ”, è stato notificato in formula esecutiva al Comune di Messina in data 8.11.2012. Il medesimo Ente ha impugnato il Lodo ottemperando innanzi alla Corte di Appello di Messina, il cui relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 442 del 19.04.2017, con la quale il Giudice di Appello ha dichiarato inammissibile la predetta impugnazione e ha condannato la parte impugnante alla rifusione delle relative spese giudiziali.
Tale ultima sentenza è stata gravata dal Comune innanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. 23875 del 4.8.2023, ha respinto il ricorso e ha condannato l’Ente comunale al pagamento delle relative spese processuali. La