TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-18, n. 202400080
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 18/01/2024
N. 00080/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2022, proposto da
R C, rappresentato e difeso dall'avvocato E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile- Comando Provinciale di Firenze, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'accertamento
1) dello svolgimento da parte del CS Cenci di n. 43 ore di lavoro straordinario, di cui 22 ore in orario festivo e 21 ore in orario feriale, nei mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2021, impiegate per la custodia e vigilanza dei dispositivi di protezione individuale, in occasione dello spostamento dalla sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze – distaccamento di Borgo San Lorenzo alla Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (RO) ove è stato incaricato di svolgere l'attività di istruttore professionale;
2) della violazione dell'art. 28 comma 1 lettere a) ed f) del C.C.N.L.I. sottoscritto il 24 aprile 2002 da parte dell'Amministrazione di appartenenza a cagione della mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario svolto dal CS Cenci (art. 28 co. 1 lett. f);
e per la condanna delle intimate Amministrazioni al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolto dal CS Cenci e corrispondenti alla somma di Euro 660,34 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al pagamento di dette somme sino al soddisfo, o in alternativa, alla corresponsione della maggiore somma ritenuta di giustizia per le ore di lavoro straordinario effettuate e non pagate, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi ritenuti applicabili, oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile- Comando Provinciale di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in data 21 novembre 2023, il patrocinio di parte ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere sul ricorso (essendo state ormai corrisposte dall’Amministrazione datrice di lavoro le somme poste a base del gravame) e la compensazione delle spese di giudizio.
Non rimane pertanto altro alla Sezione che dichiarare la cessazione della materia del contendere;in considerazione dell’espressa richiesta di parte ricorrente, le spese di giudizio devono essere compensate.