TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-03-20, n. 201700208
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Pubblicato il 20/03/2017
N. 00208/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2016, proposto da:
M F, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per la condanna
dell’Università politecnica delle Marche al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell’illegittima esclusione dalla procedura concorsuale svoltasi sotto forma di selezione per progressione verticale ad un posto di categoria EP dell'Area Tecnica ed Elaborazione Dati – Informatica, indetta con ordinanza del Direttore Generale n. 394 del 4 marzo 2003, nell’importo che verrà quantificato in corso di giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Politecnica delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2016 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con ordinanza del Direttore generale n. 394 del 4 marzo 2003, l’Università politecnica delle Marche ha bandito una selezione per titoli ed esami finalizzata alla copertura di n. 2 posti di categoria EP – di cui uno per l’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - informatica – mediante progressione verticale ai sensi dell’art. 57, comma 2, del CCNL del comparto Università 1998/2001.
Il dottor M F è stato escluso dalla partecipazione alla selezione, in quanto ritenuto privo dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del bando.
Con sentenza n. 539 del 2012, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 5847 del 2015, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di esclusione.
In ottemperanza alle sopracitate sentenze, l’Amministrazione ha avviato la procedura per il rinnovo della selezione, secondo i criteri e le modalità previste nel bando indetto all’epoca.
Considerata l’impossibilità di riconvocare l’originaria Commissione giudicatrice, in conseguenza del decesso e della cessazione dal servizio di tre dei quattro componenti, con il provvedimento impugnato (ordinanza del Direttore generale n. 132 del 15 aprile 2016) è stata nominata una nuova Commissione in diversa composizione, ad eccezione del componente con funzioni di segretario, unico a poter essere confermato.
Inoltre, con nota prot. 14992 del 26 aprile 2016, è stato comunicato l’avvio della procedura al vincitore della selezione, C C, al ricorrente e alla candidata V G, classificatasi al secondo posto.
Il ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 381 del 2016), poiché, pur avendo ancora interesse a ricoprire il posto di categoria EP dell’Area tecnica ed elaborazione dati - informatica, egli ha contestato, in particolare, la scelta dell’Amministrazione (impugnando il relativo provvedimento) di procedere al rinnovo della selezione piuttosto che allo scorrimento dalla graduatoria relativa alla diversa selezione per progressione verticale nella medesima categoria EP dell’Area tecnico-informatica, quest’ultima indetta con ordinanza del Direttore generale n. 737 del 22 settembre 2009 (in cui il medesimo si era classificato al secondo posto, ossia come primo degli idonei non vincitori), asserendo che essa fosse ancora valida. Conseguentemente, egli ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’inquadramento nella categoria EP e all’assegnazione del corrispondente posto nell’Area tecnico-informatica.
Con la presente iniziativa giudiziaria, inoltre, il medesimo agisce per il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima esclusione dalla procedura concorsuale indetta con ordinanza del Direttore Generale n. 394 del 4 marzo 2003, nell’importo da quantificarsi in corso di giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituita, per resistere, l’Università politecnica per le Marche, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e deducendo, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2016 la causa è stata posta in decisione.
II. Reputa il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, in ragione dell’infondatezza della pretesa azionata.
II.