TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-01-28, n. 201600099
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Testo completo
N. 00099/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2015, proposto da:
A L, rappresentato e difeso dall'avv. S D P, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.z M;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l'ottemperanza
al Decreto della Corte di Appello di Bari n. 2458/2013, depositato in data 2 ottobre 2013: equa riparazione L. n. 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Flavio Lorusso, per delega dell'avv. S D P; Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’avv. Claudio Latessa ed Ilenia Guadagno chiedevano l’esecuzione, nella parte di proprio interesse, del Decreto della Corte di appello di Bari, meglio precisato in epigrafe, reso all’esito del giudizio promosso dai sigg. Corvelli Giorgio, De Luca Antonio, Fimiani Giovanni, Del Torto Giovanni, Carissimi Claudio, Barone Gennaro, Morrone Antonio per conseguire l’equa riparazione per eccessiva durata del processo ex lege 89/2001. Con il citato Decreto, il giudice adito condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra l’altro, a corrispondere le spese di giudizio, liquidate in € 800,00, per compensi ed €. 20,00 per spese effettive, disponendone la distrazione in favore dei difensori A L e Ilenia Guadagno.
I.1 Esponevano i ricorrenti che siffatta decisione, munita della formula esecutiva in data 9 luglio 2014, veniva ritualmente notificata il successivo 11 luglio 2014 all’Amministrazione intimata, che non corrispondeva le somme dovute in forza del suindicato titolo.
I.2 Perdurando l’inadempimento, i ricorrenti adivano questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata decisione civile nelle more passata in giudicato per mancata proposizione di impugnazione. I ricorrenti chiedevano, pertanto, che questo Giudice Amministrativo:
a) ordinasse al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al pagamento delle somme sopra specificate, prescrivendo le misure reputate opportune per