TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-01-16, n. 202400432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-01-16, n. 202400432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400432
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00432/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01136/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2023, proposto da
AL RZ, NN RZ, PI RZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 256;



contro

Comune di Pomigliano D' Arco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Società Piramide s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Pomigliano D'Arco del 19.12.2022, prot. 001 – 0040227) di annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, del Permesso di Costruire n. 319/17, della collegata SCIA in variante n. 338/20 del 21.11.20 e della SCIA in variante n. 40/21 del 23.02.21;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pomigliano D' Arco e di Società Piramide s.r.l.,

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti - proprietari dei due fabbricati siti nella Z.T.O. B1 del Comune di Pomigliano D’Arco, in via Corso Umberto I, n.141 (N.C.E.U. foglio 15, p.lla 62, sub 2, 3, 4) – deducono di aver presentato, in data 12.10.2017, istanza di permesso di costruire per “cambio di destinazione d’uso da attività produttiva in residenziale (ai sensi dell’art. 30, c. 3, delle N.T.A.) demolizione e ricostruzione delle due unità immobiliari con incremento del 105 della SUL (ai sensi dell’art. 31, c. 5, delle N.T.A.) e incremento del 35% ai sensi della L.R. Piano casa ” degli edifici di loro proprietà.

All’esito dell’istruttoria, in data 28.07.2020, il Comune rilasciò il permesso di costruire n. 319 del 2017 alla società Piramide s.r.l., promissaria acquirente degli immobili.

Successivamente la società, in data 21/11/2020, presentò al Comune di Pomigliano D’Arco la S.C.I.A. n. 338/2020 per variante in corso d’opera del progetto originale, al fine di realizzare una rimodulazione delle sagome senza alterazione delle volumetrie assentite e incremento dell’area di parcheggio per aumentare la disponibilità di box auto.

In data 23.02.2021 la Piramide s.r.l. presentò una seconda S.C.I.A., n. 41/2021, per variante in corsa d’opera, per la rimodulazione delle superfici e senza alterazione della sagoma, con eliminazione del quarto livello.

Il Comune, con nota del 14 marzo 2022, comunicò l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela - ai sensi degli artt. 7 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 - del permesso di costruire n. 319/2017 del 28.07.2020, della variante S.C.I.A. n. 388/2020 del 21/11/2020 e della variante S.C.I.A. n.40/2021 del 23.02.2021

Il provvedimento di annullamento è così motivato:

A) violazione dell’art. 20 del DPR n. 380/2001 (falsa o erronea rappresentazione dello stato dei luoghi dell’intervento)

B) violazione del punto 2.13 del Regolamento edilizio vigente, in quanto il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato per un’area con destinazione urbanistica non omogenea, in quanto ricadente in parte in zona B1 e in parte in zona bianca, destinata a viabilità di progetto, con vincolo decaduto;

C) mancherebbero, secondo il Comune, i presupposti per l’applicazione dell’art. 5 della L.R. Campania del 28 dicembre 2009, in quanto gli immobili oggetto di intervento sono destinati ad attività artigianale e deposito;

D) violazione dell’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. in merito al calcolo della volumetria assentibile in quanto non sarebbe stata dimostrata la preesistenza di una attività produttiva legittimamente esercitata;

E) l’immobile di progetto non rispetterebbe la distanza minima dal confine con la pista ciclabile, posta sul lato nord del lotto, la quale è qualificabile come strada; F) incapacità giuridica ad essere titolare di rapporti giuridici con la PA da parte della Piramide s.r.l.

Il Comune, inoltre, giustificava l’esercizio del potere di autotutela oltre i termini previsti dall’art. 21- nonies della Legge n. 241/1990, sulla scorta di una non veritiera rappresentazione dei fatti.

Con il ricorso in trattazione i ricorrenti impugnavano il provvedimento di annullamento in autotutela dei titoli edilizi meglio precisati in precedenza, formulando i seguenti motivi:

I. violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 3 e 97 Cost.; artt. 3, 10 e 21 nonies L. 241/1990; violazione dei principi dell’azione amministrativa; violazione del principio del legittimo affidamento, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti; eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; difetto di istruttoria; sviamento.

1. Sotto un primo profilo si deduce la violazione del termine massimo di dodici mesi dall’adozione dell’atto per l’esercizio dell’autotutela.

Il permesso di costruire annullato con atto del 14 marzo 2022 è stato rilasciato il 28 luglio 2020.

2. In secondo luogo, si afferma che non sussisterebbe alcuna falsa dichiarazione sulla destinazione urbanistica del lotto, atteso che il vincolo a viabilità che il Comune ha rilevato è decaduto da tempo. L’intervento, dunque, ricade esclusivamente in zona B1, come ritenuto anche dal G.I.P. del Tribunale di Nola in sede di dissequestro del cantiere.

3. Anche qualora si volesse ritenere che l’istante avrebbe dovuto tener conto del vincolo relativo alla viabilità di progetto, pur decaduto prima della presentazione della domanda, non sussisterebbero i presupposti per l’annullamento del permesso di costruire oltre il termine di cui all’art. 21- nonies poiché la falsa rappresentazione dei fatti di cui al comma 2-bis dell’art. 21 nonies deve essere

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