TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-04-08, n. 202200109
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00109/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Primaticcio, n. 8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
della documentazione caratteristica relativa al periodo 1.8.2020 - 31.7.2021;
e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la scheda valutativa per Sottoufficiali relativa al periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021, con la quale gli è stato attribuito il giudizio di “eccellente”.
A fondamento del ricorso è stato dedotto il seguente unico motivo:
“Carenza di motivazione ed arbitrarietà nelle voci analitiche, nel giudizio e nella qualifica finale. Erronea valutazione di sanzioni disciplinari estranee al periodo di valutazione.
Violazione di legge (legge 5 novembre 1962, n. 1695, D.P.R. 18 aprile 2008, n. 91, D.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429, D.P.R. 8 novembre 1973, n. 1126 e successive modifiche ed integrazioni) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Eccesso di potere per violazione dei contenuti della direttiva del Comando generale della Guardia di Finanza per i documenti caratteristici degli Ufficiali e dei Sottoufficiali e dei militari di truppa della Guardia di Finanza - Violazione art. 97 Costituzione”.
Si è costituita formalmente in giudizio l’Amministrazione intimata, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
Nei termini di rito l’Amministrazione ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di rigettare il ricorso, siccome infondato.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con un unico, articolato, motivo il ricorrente lamenta che le voci analitiche e il giudizio attribuitogli soffrirebbero di un’evidente carenza di motivazione. In particolare il ricorrente sostiene che la documentazione caratteristica riporterebbe affermazioni sul rendimento e sulle qualità in generale del ricorrente, che non sarebbero supportate da elementi fattuali o comunque corrispondenti al reale servizio del valutando.
Il procedimento disciplinare, instaurato nei confronti del ricorrente il 23 luglio 2021, si sarebbe concluso solo l’8 ottobre 2021 e, pertanto, la relativa sanzione disciplinare comminatagli sarebbe riferita a un periodo diverso rispetto a quello di valutazione.
Passando in rassegna le singole voci contestate, il ricorrente sostiene che la valutazione, peggiorativa rispetto a quella di cui ai precedenti documenti, non sarebbe motivata, non potendo trovare giustificazione in atti o sanzioni disciplinari riferiti al periodo di valutazione.
Il ricorrente assume che la carenza di motivazione e la non obiettività sarebbero ancora più evidenti con riferimento ai giudizi complessivi dei tre valutatori.
Il compilatore, nel giudizio complessivo, pur elogiando il militare, conclude affermando che nel periodo di riferimento il ricorrente avrebbe manifestato una flessione, riguardante talune qualità culturali e intellettuali, morali e di carattere, che non avrebbero, però, inciso sul rendimento elevato fornito.
Anche il 1° revisore si esprimerebbe in termini positivi, pur rimarcando anch’egli la flessione di talune qualità morali, di carattere, culturali ed intellettuali, tali da non consentire di confermare le espressioni elogiative formulate nell’ambito dei precedenti giudizi.
Il 2° revisore, a sua volta, afferma che nonostante la flessione in relazione a talune caratteristiche, (qualità culturali, intellettuali, morali e di carattere), il ricorrente avrebbe fornito un rendimento elevato.
Il ricorrente lamenta che le tre autorità intervenute, nel giustificare la flessione, farebbero riferimento a fatti non conoscibili e non lascerebbero comprendere il reale motivo della flessione denunciata.
In realtà, i valutatori farebbero implicitamente riferimento all’unica sanzione disciplinare, comminata però al di fuori del periodo di riferimento della scheda valutativa de qua .
La documentazione caratteristica impugnata potrebbe pregiudicare la sua carriera, essendo egli stato inserito nelle aliquote di avanzamento per la promozione al grado superiore.
Le censure non sono fondate.
Osserva anzitutto il Collegio che, in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari (disciplinata dagli artt. 1025 - 1028 C.O.M. e dagli artt. 688 - 693 T.U.O.M.), i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto del singolo scrutinando.
Tali giudizi caratteristici sono soggetti unicamente a un sindacato estrinseco da parte del giudice