TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-11-10, n. 202316809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-11-10, n. 202316809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316809
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 16809/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10286/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10286 del 2022, proposto da
Sereni Orizzonti 1 ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Affile (RM), non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

ai seguenti titoli esecutivi e definitivi:

- Sent. n. 372/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli in data 29/03/2019, pubblicata in data 02/04/2019 e dichiarata definitiva in data 11/03/2021;

- Sent. n. 460/2020 emessa dall''Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli in data 29/06/2020, pubblicata in data 14/07/2020 e dichiarata definitiva in data 19/01/2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che :

- con sentenza n. 17803 del 29.12.2022, questa Sezione – in accoglimento del ricorso avanzato dalla “ Sereni orizzonti 1 ” s.p.a. – condannava il comune di Affile a prestare ottemperanza esclusivamente alla Sent. n. 372/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli in data 29/03/2019, pubblicata in data 02/04/2019 e dichiarata definitiva in data 11/03/2021, con conseguente obbligo di quell’ente di provvedere al pagamento in favore della ricorrente, entro 120 giorni, della somma determinata nel titolo esecutivo azionato, rinviando la nomina del commissario ad acta a successiva istanza, da proporsi a cura della parte ricorrente;

- con sentenza n. 12781 del 27.7.2023, il Collegio dichiarava inammissibile una prima istanza di nomina del commissario ad acta formulata dalla ricorrente poiché non accompagnata dalla prova dell’avvenuta notifica all’amministrazione intimata della sentenza n. 17803/2022;

- con successiva, ulteriore, istanza depositata il 28.7.2023, parte ricorrente reiterava la richiesta di nomina dell’ausiliario giudiziale, adducendo la persistente inottemperanza dell’amministrazione comunale di Affile al decisum azionato in giudizio e producendo agli atti copia conforme dell’istanza notificata al resistente corredata della prova dell’avvenuta notifica della sentenza di ottemperanza n. 17803/2022 effettuata il 12.1.2023;

- il comune di Affile, non costituito in giudizio, non contraddiceva;

- alla camera di consiglio del 7.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione.

Ritenuto che:

- l’istanza di nomina del commissario ad acta proposta in vista dell’odierna udienza camerale è ammissibile e merita accoglimento.

Persistendo l’inadempimento dell’amministrazione resistente, il munus dell’esecuzione del giudicato azionato con il presente gravame va trasferito al commissario ad acta che si individua nella persona del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il quale provvederà personalmente o tramite un proprio funzionario appositamente delegato con atto formale da assumersi entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia;

- il commissario si insedierà tempestivamente e avrà termine per provvedere di giorni 90;

- laddove l’Amministrazione dovesse comunque completare il procedimento dopo l’avvenuto insediamento del commissario e prima che questi abbia, a sua volta, provveduto (nei limiti ed alle condizioni di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria nr. 8 del 25 maggio 2021), il compenso del commissario ad acta , calcolato sulla base del DM 30.05.2002, sarà ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta;

- il commissario ad acta ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese variazioni di bilancio, riconoscimento del debito fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di somme non incassate che risultino dovute all’Ente da privati a titolo tributario o tariffario o corrispettivo, alienazioni di beni dell’Ente, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento ed incluse altresì procedure di liquidazione collettiva, in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l’osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 267/2000, essendo l’Amministrazione intimata un ente locale, fermo restando che è obbligo degli uffici del Comune assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto commissario;

- all’atto del suo insediamento il commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’Amministrazione in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato;

- i compensi ed i rimborsi del commissario ad acta , se dovuti per effetto del suo insediamento, sono sin d’ora posti a carico dell’Ente Locale, nella misura che sarà liquidata a compimento dell’incarico, dietro presentazione di relazione e parcella, da redigersi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 ed art. 2 del DM 30.05.2002;

- spese del presente incidente compensate.

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