TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-13, n. 202302436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-13, n. 202302436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302436
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 02436/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02940/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2940 del 2019, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato G A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso la sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ex art.9, co.1, lett. f, della l. 91/92, n.-OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 febbraio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente, straniero di origine -OMISSIS-, ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis Legge n. 241/1990, ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza. In particolare, a fondamento del diniego ha posto una pronuncia di condanna del Tribunale di -OMISSIS-(resa in data 14 novembre 2012), per violazione degli articoli 488, 474 C.p., 171 bis e 171 ter, comma II^, della L. n. 633/1941.

1.1. Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, censurando il difetto di motivazione in relazione al giudizio di non meritevolezza del beneficio richiesto, nonché per travisamento ed erronea valutazione di fatti costitutivi della fattispecie impediente, tenuto conto che il fatto contestato sarebbe di lieve entità e comunque non idoneo a sostenere sotto il profilo motivazionale il gravato decreto essendo, invece, necessario un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale.

1.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno, che deposita gli atti del fascicolo e chiede la reiezione del ricorso.

1.3. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2023, celebrata nelle forme previste per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è passata in decisione.



DIRITTO

2. Il ricorso non è meritevole di favorevole apprezzamento.

2.1. Giova, in punto di diritto, osservare che:

- ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447);

- il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012);

- l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche

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